CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 46606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma di conferma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen. , del Tribunale di Velletri in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625 n.4 e 8 bis, 61 n. 6 cod. pen. commesso in Roma il 20 dicembre 2019 alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 4000, 00 di multa. Rilevato che il motivo unico del ricorso, volto a contestare la mancata derubricazione nel delitto di furto tentato, è meramente riproduttivo della censura già dedotta in sede di impugnazionei n adeguatamente disattesa dalla Corte di Appello con argomenti giuridici corretti e conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel delitto di furto, il criterio distintivo fra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez 5, n. 26749 del 11/04/2016, Oureghi, Rv. 267266). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA],d