CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 32536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22469/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 17/2019 depositatoil 20/05/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. –con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Benevento ha liquidato in favore del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] F auceglia e del dott. [OSCURATO:PERSONA] il compenso omnicomprensivo di euro 40.000,00 (dedotti gli eventuali acconti percepiti) per l’opera prestata quali Commissari giudiziali «nella fase prenotativa» di una non meglio indicata «procedura concordataria»; 2. – la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva ex art.161, comma 6, l.fall., cui era seguita l’ammissione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la successiva rinuncia in data 02/03/2020 , senza apertura della procedura concordataria(e che in memoria ha fatto presente di essere stata dichiarata fallita i l 19/11/2021 ), ha impugnato il suddetto decreto con tre motivi di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., cui il prof. [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA] hanno resistitocon controricorso. Considerato che: 2.1. – il primo mezzo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.m. n. 30 del 2012, per avere il tribunale applicato detta disposizione – emanata prima che fosse stata introdotto l’istituto del “concordato con riserva” e perciò riferita solo all’attività del commissario giudiziale – senza considerare che l e funzioni in concreto svolte erano state quelle, differenti, di “pre- commissario” giudiziale, il cui compenso avrebbe dovuto essere liquidato solo con riferimento al passivo (in assenza di attivo inventariato) e comunque in via equitativa , s egnatamente in misura non superiore ad un quinto del compenso spettante ai sensi del d.m. cit., come da prassidi alcuni uffici fallimentari; 2.2. – il secondo mezzo deduce in subordine l o stesso vizio , sotto il profilo che, trattandosi di meri “ausiliari” del giudice, il compensoavrebbe dovuto essere liquidato “a vacazioni ” ; 2.3. – il terzo lamenta la nullità del decreto per assoluta mancanza di motivazione; 3. – i l ricorso , sicuramente ammissibile (Cass. 15790/2023, 33364/2020, 1394/2019), risulta anche procedibile ( apparendo regolare la relata di notifica in atti) ed è fondato quanto al terzo motivo,con assorbimento dei primi due; 3.1. – ri sponde a principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che , ai fini della liquidazione del compenso al commissario o “pre-commissario” giudiziale non è sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile applicabili, per la loro genericità, ad una serie indeterminata di casi, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti– quand’anche per relationem – l' iter logico seguito dal tribunale nella liquidazione, con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti (Cass. 15790/2023, 6806/2021 , 4713/2021 , 26894/2020, 3871/2020, 16739/2018), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (cfr. Cass. 25532/2016, 19053/2017 in relazione all’analogo incarico di curatore fallimentare); 3.2. – nel caso in esame il tribunale ha adottato una motivazione stereotipata, che non dà conto delle peculiarità della procedura (nemmeno individuata) e dei parametri applicati, risultando perciò nullaper le ragioni sopra indicate; 3.3. – il decreto va quindi cassato e in sede di rinvio il tribunale dovrà tener conto dei principi di diritto da ultimo elaborati da questa Corte (Cass. 15790/2023) per la liquidazionedel compenso al commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo “con riserva” ex art. 161, comma 6, l.fall., di seguito trascritti: “In tema di concordato preventivo, i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia cui rinvia l’art. 39, comma 1, legge fall., richiamato dall’art. 165 legge fall. e applicabile ratione temporis(attualmente, il d.m. 25 gennaio 2012, n. 30) si applicano anche alla determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall.” “Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudizialeper l’attività svolta nelle due fasi ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l’art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei di tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi,all’attivo inventariato” “In caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche nella fase pre - concordataria, in assenza di redazione dell’inventario da parte del commissario giudiziale, i valori di attivo e passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura, e in particolare, ai fini del passivo, dall’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti» (come eventualmente verific ato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 171 legge fall.) e, ai fini dell’attivo, dall’ultimo bilancio (come eventualmente rettificato dallo stesso commissario) – nonché, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, dalladichiarazione dei redditi e dichiarazion e IRAP concernenti l’ultimo esercizio – oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell’impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, legge fall.), o infine dal piano concordatario, se già depositato dal debitore” “In tutti i casi di cessazione anticipata dell’incarico, prima che la procedura concordataria giunga a compimento, la determinazione del compenso al commissario giudiziale si effettua «tenuto conto dell’opera prestata», ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.m. n. 30 del 2012 (richiamato dall’art. 5, comma 5, d.m. cit.), secondo un criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell’opera prestata, che consente di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime previste dall’art. 1, d.m. cit. (richiamate dallo stesso art. 5) e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall’art. 4, comma 1, d.m. cit.”; 4. –il tribunale regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnat o e rinvia al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere an