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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48583/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Teramo che in data, 7/3/2022, aveva riconosciuto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di cui all'art. 648 cod.pen., condannandoli alla pena di giustizia.

Rilevato che i primi due motivi del ricorso congiunto che revocano in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie sono meramente reiterativi di doglianze già sottoposte a scrutinio dalla Corte di merito che le ha disattese con congrua motivazione (pag. 3), evidenziando come la consapevolezza della provenienza illecita sia desumibile dal cospicuo numero dei beni di provenienza illecita rinvenuti nella disponibilità dei ricorrenti, dallo smontaggio ed occultamento degli stessi, dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA].

Né alcun pregio può riconoscersi ai rilievi in punto di mancato accertamento delle modalità di consumazione dei reati presupposti, avendo la sentenza impugnata richiamato le denunzie di furto acquisite in atti e la circostanza dell'avvenuto riconoscimento da parte delle vittime di gran parte del compendio sequestrato; considerato che ad esiti di inammissibilità per genericità e, comunque manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis cod.pen., avendo la Corte territoriale (pag.4) motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto, consistito nella ricezione a fini di lucro di molteplici biciclette e cellullari, ciascuno di valore non particolarmente tenue, facendo corretta applicazione della costante giurisprudenza in materia; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Teramo che in data, 7/3/2022, aveva riconosciuto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di cui all'art. 648 cod.pen., condannandoli alla pena di giustizia. Rilevato che i primi due motivi del ricorso congiunto che revocano in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie sono meramente reiterativi di doglianze già sottoposte a scrutinio dalla Corte di merito che le ha disattese con congrua motivazione (pag. 3), evidenziando come la consapevolezza della provenienza illecita sia desumibile dal cospicuo numero dei beni di provenienza illecita rinvenuti nella disponibilità dei ricorrenti, dallo smontaggio ed occultamento degli stessi, dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA]. Né alcun pregio può riconoscersi ai rilievi in punto di mancato accertamento delle modalità di consumazione dei reati presupposti, avendo la sentenza impugnata richiamato le denunzie di furto acquisite in atti e la circostanza dell'avvenuto riconoscimento da parte delle vittime di gran parte del compendio sequestrato; considerato che ad esiti di inammissibilità per genericità e, comunque manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis cod.pen., avendo la Corte territoriale (pag.4) motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto, consistito nella ricezione a fini di lucro di molteplici biciclette e cellullari, ciascuno di valore non particolarmente tenue, facendo corretta applicazione della costante giurisprudenza in materia; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 48583/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris