CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova aveva riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-625 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 43 e 624 cod. pen., è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, in ordine al giudizio di responsabilità, ha reso ampia e corretta motivazione, rispetto alla quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il ricorso privo anche della necessaria specificità estrinseca (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.