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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 25980/2025

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PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Cons.

Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 444/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona dell'A.U. e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM) alla Via della Bufalotta n. 374, elettivamente domiciliata in Roma alla Via G. Paisiello n. 12, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

TRNLSN71D17L1200, PEC [OSCURATO:EMAIL].) che la rappresenta e difende in virtù di mandato speciale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato nel corso del giudizio di appello dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso il quale il resistente si è elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla Viale delle Milizie n.48.

TARASOVA Olga (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] iscritta all'AIRE, sezione Roma), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Russia) il 10 giugno 1960, e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Russa, circoscrizione consolare Mosca, nella città di Naro-Fominsk in [OSCURATO:PERSONA] n. 29, App. 4 (cap-143300).

TARASOVA Maria -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6526/2022 depositata il 19/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La società [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] per essersi resa cessionaria di crediti originariamente vantati da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società TFM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., convenne in giudizio la stessa debitrice, [OSCURATO:PERSONA], la madre [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la simulazione assoluta o, in subordine, la revocatoria ex art.2901 c.c. del contratto con cui Olga aveva venduto alla madre Maria un appartamento sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA], nonché la simulazione relativa riguardo ad un atto con il quale il figlio [OSCURATO:PERSONA] aveva apparentemente acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un appartamento sito nel medesimo immobile di via [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, in primo grado, respinse la domanda di simulazione assoluta per l'atto tra madre e figlia, rilevando l'effettivo pagamento del prezzo e la tardività delle allegazioni attoree circa la provvista economica.

Riconobbe, invece, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per il medesimo atto, ovvero il credito, l'eventus damni (intesa quale diminuzione del patrimonio del debitore, pur in presenza di un credito di entità relativamente modesta vantato dall’attrice), e la conoscenza del pregiudizio in capo alla madre [OSCURATO:PERSONA], dichiarando, conclusivamente, inefficace nei confronti della società attrice la compravendita immobiliare intercorsa tra madre e figlia.

Il Tribunale rigettò, inoltre, la domanda volta ad accertare l’interposizione fittizia della seconda compravendita, fatta dal figlio con Numero registro generale 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 supposti denari della madre, in assenza di prova della partecipazione del terzo all’accordo simulatorio, precisando che, quando anche la provvista economica per l’acquisto del secondo appartamento fosse ricondotta alla madre, la fattispecie non avrebbe potuto qualificarsi come interposizione fittizia ma come donazione indiretta, il cui accertamento giudiziale era precluso per non aver costituito oggetto di domanda giudiziale.

Le spese del grado furono compensate per la metà tra [OSCURATO:SOCIETA] e le due Tarasova, e interamente compensate tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, chiedendo l’accertamento della simulazione anche del secondo atto di compravendita e la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la parziale compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.

Le altre controparti, Olga e [OSCURATO:PERSONA], rimasero contumaci nel giudizio di appello.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6526/2022, ha, da un lato, ritenuto che la domanda di simulazione del secondo atto non fosse stata provata in primo grado e che non fosse ammissibile in grado di appello la prova per testi, essendo peraltro il motivo di impugnazione inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.

Dall'altro lato, ha accolto il secondo motivo di appello con cui la società chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la parziale compensazione delle spese, pur in presenza di totale soccombenza delle due Tarasova, condannando Olga e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle intere spese di primo grado e del grado di appello.

La Corte d'Appello ha, inoltre, condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del grado di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che: Numero registro generale 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo; violazione ed errata applicazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché dell’art.359 c.p.c. in relazione all’art. 244 c.p.c., degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. nonché violazione degli artt. 1414, 1415, 1416, 1417, 2727, 2728, 2729, 2697 c.c.

La ricorrente assume, in primis, l’invalidità della pronuncia sull’inammissibilità delle istanze istruttorie in grado di appello ritenendole abbandonate, senza considerare in modo complessivo la condotta processuale della parte; afferma inoltre che la sentenza d’appello si è limitata ad affermare che i capitoli di prova non erano stati trascritti nelle conclusioni.

Con un secondo ordine di argomenti, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha richiesto la prova della partecipatio fraudis del terzo ai fini della prova della interposizione fittizia, assumendo che la prova della simulazione debba essere data tra le parti e non possa coinvolgere la sfera giuridica del terzo, e che i terzi e i creditori possono provare la simulazione con ogni mezzo, anche per presunzioni.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, violazione ed errata applicazione/interpretazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., 24 e 111 Cost., artt. 1414, 1415, 1416, 1417, 2727, 2728, 2729, 2697 c.c..

La ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. in mancanza di prova dell’accordo simulatorio con il terzo contraente, sostenendo che l’accordo simulatorio non era necessariamente dovuto dal terzo.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui viene la pronuncia della Corte d'Appello censurata in ordine alla declaratoria d’inammissibilità delle istanze Numero registro generale 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 istruttorie reiterate in appello, ritenute abbandonate per non essere state specificamente riformulate e trascritte nelle conclusioni, non può trovare accoglimento.

Giusta principio consolidato le istanze istruttorie, formulate e non ammesse in primo grado, debbono essere riproposte in grado di appello, con conseguente inammissibilità del mero rinvio al primo grado del giudizio.

Tale principio risponde alla necessità di garantire l’autosufficienza dell'atto di impugnazione, che impone all'appellante di individuare chiaramente i punti contestati della sentenza e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza che sia sufficiente un mero rinvio agli atti del procedimento di primo grado.

Con un secondo ordine di argomenti la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha richiesto la prova della partecipatio fraudis del terzo ai fini della prova dell'interposizione fittizia, assumendo che la prova della simulazione debba essere data tra le parti e non possa coinvolgere la sfera giuridica del terzo, e che i terzi e i creditori possano provare la simulazione con ogni mezzo, anche per presunzioni.

La censura è infondata.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona” (Cass., 2, n. 4738 del 10/3/2015, Cass., 2, n. 27189 del Numero registro generale 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 21/10/2024).

Pertanto, la mera consapevolezza da parte del terzo degli accordi tra interponente ed interposto, senza la sua adesione all'accordo simulatorio, non è sufficiente a integrare la fattispecie di interposizione fittizia.

Questo principio sottolinea che, per la simulazione relativa soggettiva, la volontà del terzo di aderire all'accordo simulatorio è un elemento costitutivo essenziale, non una mera questione probatoria derogabile.

La necessità di tale partecipazione assicura la certezza dei rapporti giuridici, specialmente in materia immobiliare, dove la forma scritta è richiesta ad substantiam per il contratto apparente.

La flessibilità probatoria concessa ai terzi dall'art. 1417 c.c. si applica alla prova della simulazione in generale, ma non può eludere la necessità di dimostrare l'elemento strutturale della partecipatio fraudis del terzo nella fattispecie specifica dell'interposizione fittizia, che richiede un accordo trilaterale.

L'inconferenza delle due predette censure ridonda anche sulla declaratoria di inammissibilità del motivo di impugnazione riguardante la simulazione per interposizione fittizia, che, per la sua formulazione, non può essere esaminato.

Qualora si superasse tale profilo, le questioni dedotte nel motivo sarebbero comunque infondate per le ragioni già esposte.

Il secondo motivo di ricorso, pur formalmente distinto, si presenta sostanzialmente sovrapponibile al primo, riproponendo le medesime censure relative all'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e alla necessità di prova dell'accordo simulatorio con il terzo contraente.

La richiesta della ricorrente di una rivalutazione dei fatti, in particolare in merito all'accordo simulatorio, non è autosufficiente e mira ad un riesame del merito precluso in questa sede di legittimità.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Numero registro generale 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 4 aprile 2025.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Cons. Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 444/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona dell'A.U. e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM) alla Via della Bufalotta n. 374, elettivamente domiciliata in Roma alla Via G. Paisiello n. 12, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. TRNLSN71D17L1200, PEC [OSCURATO:EMAIL].) che la rappresenta e difende in virtù di mandato speciale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato nel corso del giudizio di appello dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso il quale il resistente si è elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla Viale delle Milizie n.48. TARASOVA Olga (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] iscritta all'AIRE, sezione Roma), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Russia) il 10 giugno 1960, e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Russa, circoscrizione consolare Mosca, nella città di Naro-Fominsk in [OSCURATO:PERSONA] n. 29, App. 4 (cap-143300). TARASOVA Maria -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6526/2022 depositata il 19/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La società [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] per essersi resa cessionaria di crediti originariamente vantati da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società TFM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., convenne in giudizio la stessa debitrice, [OSCURATO:PERSONA], la madre [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare la simulazione assoluta o, in subordine, la revocatoria ex art.2901 c.c. del contratto con cui Olga aveva venduto alla madre Maria un appartamento sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA], nonché la simulazione relativa riguardo ad un atto con il quale il figlio [OSCURATO:PERSONA] aveva apparentemente acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un appartamento sito nel medesimo immobile di via [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, in primo grado, respinse la domanda di simulazione assoluta per l'atto tra madre e figlia, rilevando l'effettivo pagamento del prezzo e la tardività delle allegazioni attoree circa la provvista economica. Riconobbe, invece, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per il medesimo atto, ovvero il credito, l'eventus damni (intesa quale diminuzione del patrimonio del debitore, pur in presenza di un credito di entità relativamente modesta vantato dall’attrice), e la conoscenza del pregiudizio in capo alla madre [OSCURATO:PERSONA], dichiarando, conclusivamente, inefficace nei confronti della società attrice la compravendita immobiliare intercorsa tra madre e figlia. Il Tribunale rigettò, inoltre, la domanda volta ad accertare l’interposizione fittizia della seconda compravendita, fatta dal figlio con Numero registro generale 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 supposti denari della madre, in assenza di prova della partecipazione del terzo all’accordo simulatorio, precisando che, quando anche la provvista economica per l’acquisto del secondo appartamento fosse ricondotta alla madre, la fattispecie non avrebbe potuto qualificarsi come interposizione fittizia ma come donazione indiretta, il cui accertamento giudiziale era precluso per non aver costituito oggetto di domanda giudiziale. Le spese del grado furono compensate per la metà tra [OSCURATO:SOCIETA] e le due Tarasova, e interamente compensate tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, chiedendo l’accertamento della simulazione anche del secondo atto di compravendita e la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la parziale compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Le altre controparti, Olga e [OSCURATO:PERSONA], rimasero contumaci nel giudizio di appello. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6526/2022, ha, da un lato, ritenuto che la domanda di simulazione del secondo atto non fosse stata provata in primo grado e che non fosse ammissibile in grado di appello la prova per testi, essendo peraltro il motivo di impugnazione inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Dall'altro lato, ha accolto il secondo motivo di appello con cui la società chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la parziale compensazione delle spese, pur in presenza di totale soccombenza delle due Tarasova, condannando Olga e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle intere spese di primo grado e del grado di appello. La Corte d'Appello ha, inoltre, condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del grado di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato che: Numero registro generale 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo; violazione ed errata applicazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché dell’art.359 c.p.c. in relazione all’art. 244 c.p.c., degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. nonché violazione degli artt. 1414, 1415, 1416, 1417, 2727, 2728, 2729, 2697 c.c. La ricorrente assume, in primis, l’invalidità della pronuncia sull’inammissibilità delle istanze istruttorie in grado di appello ritenendole abbandonate, senza considerare in modo complessivo la condotta processuale della parte; afferma inoltre che la sentenza d’appello si è limitata ad affermare che i capitoli di prova non erano stati trascritti nelle conclusioni. Con un secondo ordine di argomenti, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha richiesto la prova della partecipatio fraudis del terzo ai fini della prova della interposizione fittizia, assumendo che la prova della simulazione debba essere data tra le parti e non possa coinvolgere la sfera giuridica del terzo, e che i terzi e i creditori possono provare la simulazione con ogni mezzo, anche per presunzioni. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, violazione ed errata applicazione/interpretazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., 24 e 111 Cost., artt. 1414, 1415, 1416, 1417, 2727, 2728, 2729, 2697 c.c.. La ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. in mancanza di prova dell’accordo simulatorio con il terzo contraente, sostenendo che l’accordo simulatorio non era necessariamente dovuto dal terzo. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui viene la pronuncia della Corte d'Appello censurata in ordine alla declaratoria d’inammissibilità delle istanze Numero registro generale 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 istruttorie reiterate in appello, ritenute abbandonate per non essere state specificamente riformulate e trascritte nelle conclusioni, non può trovare accoglimento. Giusta principio consolidato le istanze istruttorie, formulate e non ammesse in primo grado, debbono essere riproposte in grado di appello, con conseguente inammissibilità del mero rinvio al primo grado del giudizio. Tale principio risponde alla necessità di garantire l’autosufficienza dell'atto di impugnazione, che impone all'appellante di individuare chiaramente i punti contestati della sentenza e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza che sia sufficiente un mero rinvio agli atti del procedimento di primo grado. Con un secondo ordine di argomenti la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha richiesto la prova della partecipatio fraudis del terzo ai fini della prova dell'interposizione fittizia, assumendo che la prova della simulazione debba essere data tra le parti e non possa coinvolgere la sfera giuridica del terzo, e che i terzi e i creditori possano provare la simulazione con ogni mezzo, anche per presunzioni. La censura è infondata. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona” (Cass., 2, n. 4738 del 10/3/2015, Cass., 2, n. 27189 del Numero registro generale 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 21/10/2024). Pertanto, la mera consapevolezza da parte del terzo degli accordi tra interponente ed interposto, senza la sua adesione all'accordo simulatorio, non è sufficiente a integrare la fattispecie di interposizione fittizia. Questo principio sottolinea che, per la simulazione relativa soggettiva, la volontà del terzo di aderire all'accordo simulatorio è un elemento costitutivo essenziale, non una mera questione probatoria derogabile. La necessità di tale partecipazione assicura la certezza dei rapporti giuridici, specialmente in materia immobiliare, dove la forma scritta è richiesta ad substantiam per il contratto apparente. La flessibilità probatoria concessa ai terzi dall'art. 1417 c.c. si applica alla prova della simulazione in generale, ma non può eludere la necessità di dimostrare l'elemento strutturale della partecipatio fraudis del terzo nella fattispecie specifica dell'interposizione fittizia, che richiede un accordo trilaterale. L'inconferenza delle due predette censure ridonda anche sulla declaratoria di inammissibilità del motivo di impugnazione riguardante la simulazione per interposizione fittizia, che, per la sua formulazione, non può essere esaminato. Qualora si superasse tale profilo, le questioni dedotte nel motivo sarebbero comunque infondate per le ragioni già esposte. Il secondo motivo di ricorso, pur formalmente distinto, si presenta sostanzialmente sovrapponibile al primo, riproponendo le medesime censure relative all'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e alla necessità di prova dell'accordo simulatorio con il terzo contraente. La richiesta della ricorrente di una rivalutazione dei fatti, in particolare in merito all'accordo simulatorio, non è autosufficiente e mira ad un riesame del merito precluso in questa sede di legittimità. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Numero registro generale 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 4 aprile 2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 444/2023 Numero sezionale 1365/2025 Numero di raccolta generale 25980/2025 Data pubblicazione 23/09/2025
Sentenza Cassazione n. 25980/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris