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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 novembre 1975

Cassazione n. 30705/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 25 giugno 2024, che, decidendo a seguito di annullamento con trasmissione atti della Quarta Sezione Penale (sentenza n. 4929 del 24 gennaio 2024), ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Cosenza il 28 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di giorni 20 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 116 del d.lgs. 285/1992; fatto commesso in Agro di Rende il 19 ottobre 2019.

Letta la memoria del 24 febbraio 2025, con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Osservato che i motivi di ricorso, con cui si deducono il vizio di motivazione, la mancata assunzione di una prova decisiva e l'inosservanza di norme processuali, sono manifestamente infondati perché generici, dovendosi considerare, quanto all'eccezione sull'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, che la stessa risulta superata dalla richiamata sentenza di annullamento della Quarta Sezione Penale, che aveva già riconosciuto il vizio processuale ora di nuovo dedotto in maniera non specifica, mentre, quanto alle ulteriori doglianze, deve rilevarsi che le stesse non si confrontano con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, in cui sono state esposte in maniera esauriente le ragioni poste a fondamento della conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, e ciò anche alla luce del richiamo alla definitività, al momento della seconda infrazione stradale, della precedente violazione ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Precisato che, al momento della sentenza impugnata, non era maturata la prescrizione quinquennale del reato.

Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172).

Evidenziato infine che la richiesta di conversione della pena detentiva ex art. 20 bis cod. pen., implicante valutazioni di merito, avrebbe dovuto essere proposta dinanzi alla Corte di appello.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 25 giugno 2024, che, decidendo a seguito di annullamento con trasmissione atti della Quarta Sezione Penale (sentenza n. 4929 del 24 gennaio 2024), ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Cosenza il 28 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di giorni 20 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 116 del d.lgs. 285/1992; fatto commesso in Agro di Rende il 19 ottobre 2019. Letta la memoria del 24 febbraio 2025, con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Osservato che i motivi di ricorso, con cui si deducono il vizio di motivazione, la mancata assunzione di una prova decisiva e l'inosservanza di norme processuali, sono manifestamente infondati perché generici, dovendosi considerare, quanto all'eccezione sull'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, che la stessa risulta superata dalla richiamata sentenza di annullamento della Quarta Sezione Penale, che aveva già riconosciuto il vizio processuale ora di nuovo dedotto in maniera non specifica, mentre, quanto alle ulteriori doglianze, deve rilevarsi che le stesse non si confrontano con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, in cui sono state esposte in maniera esauriente le ragioni poste a fondamento della conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, e ciò anche alla luce del richiamo alla definitività, al momento della seconda infrazione stradale, della precedente violazione ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Precisato che, al momento della sentenza impugnata, non era maturata la prescrizione quinquennale del reato. Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). Evidenziato infine che la richiesta di conversione della pena detentiva ex art. 20 bis cod. pen., implicante valutazioni di merito, avrebbe dovuto essere proposta dinanzi alla Corte di appello. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30705/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris