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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02157/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 2545/22 in data 28/06/2022 del Tribunale di Napoli, ottava sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 28/06/2022, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 24/03/2022 che aveva disposto nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere perché ritenuto gravemente indiziato di aver partecipato all'associazione a delinquere di stampo camorristico, denominata clan Mallardo, operante sul territorio di Giugliano in Campania, dal febbraio 2017 al febbraio 2019 (capo A), con il ruolo di individuare le nuove attività economiche ed i cantieri sul territorio da sottoporre ad estorsione nella zona costiera, sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.; violazione del diritto di difesa per omessa valutazione della memoria depositata avanti al Tribunale del Riesame alla camera di consiglio del 28/06/2022; nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; manifesta carenza di motivazione per: omessa valutazione dell'assoluta assenza investigativa rispetto alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia "utilizzati" nell'ambito del procedimento; omessa valutazione del dato di fatto che ricorrente non sia stato mai menzionato quale partecipe del sodalizio non solo dai venti collaboratori di giustizia ma nemmeno da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore dall'aprile 2018 e minuzioso conoscitore dei presunti sodali del clan Mallardo e dei ruoli asseritamente da costoro reinvestiti nell'ambito dell'ipotizzato sodalizio; omessa valutazione delle rappresentazioni difensive espresse dal ricorrente in sede di interrogatorio dinanzi al Giudice per le indagini preliminari in data 09/06/2022, con riferimento al datato rapporto di amicizia che avvinceva la famiglia del ricorrente con quella del condannato [OSCURATO:PERSONA], la cui omessa disamina sarebbe stata idonea a scardinare la tesi d'accusa in quanto avrebbe offerto al Tribunale un concreto spaccato del vincolo di amicizia sussistente tra i soggetti in questione che avrebbe certamente legittimato una "lettura" di segno liberatorio. -Secondo motivo: nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: manifesta illogicità che affligge la motivazione laddove il tribunale chiosa che la difesa "pur invocandola, non ha fornito diversa interpretazione al contenuto delle conversazioni" al cospetto, invece, di plurimi rilievi difensivi attraverso i quali è stato rappresentato e spiegato al tribunale quale fosse l'interpretazione da accordare ai dialoghi captati, assolutamente plausibile e meritevole di credito.-Terzo motivo: nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: manifesta illogicità del provvedimento che addita l'odierno ricorrente come "stabilmente a disposizione degli affiliati, operando da "ispettore" sul territorio, sempre pronto a segnalare al clan e al "parente" le attività in fieri", al cospetto di elementi indiziari che al più deporrebbero per una sola unica occasione in cui il ricorrente, si asserisce, avrebbe informato altro presunto indagato dell'apertura di un cantiere. -Quarto motivo: nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: manifesta contraddittorietà motivazionale allorquando il Tribunale del riesame, da un lato, "adopera" le intercettazioni per chiosare che l'odierno ricorrente sia un "soggetto pienamente operativo nell'attività di individuazione delle nuove iniziative economiche da taglieggiare" e, dall'altro, fa discendere dalle predette intercettazioni che "verosimilmente (lo stesso) non ebbe a segnalare l'apertura di un cantiere su un terreno limitrofo al bar dei figli"; illogicità della motivazione laddove il tribunale sostiene che il ricorrente veniva definito frequentemente dagli affiliati "compagno", laddove invece l'intercalare "il compagno tuo" emerge esclusivamente nell'intercettazione ambientale prog. 1346 del 31/01/2018, in termini dai quali si percepisce in maniera netta la presa di distanza dei loquentes, ritenuti sodali, rispetto allo Speranza. -Quinto motivo: nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione sia all'art. 416-bis cod. pen. che agli artt. 125, comma 3 e 192, comma 2, cod. proc. pen.; erronea applicazione della legge penale ed inosservanza di norme processuali per avere il tribunale ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sulla scorta di elementi che, ove mai fossero ritenuti certi, sarebbero comunque privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e sarebbero comunque inidonei ad acclarare i necessari requisiti della concretezza, stabilità e offensività della condotta. -Sesto motivo: nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: manifesta illogicità del provvedimento laddove "giustifica" la circostanza che il ricorrente "verosimilmente non ebbe a segnalare l'apertura di un cantiere su un terreno limitrofo al bar dei figli" con "l'esigenza di tutelare i rapporti di buon vicinato con il proprietario del fondo limitrofo"; assoluta incompatibilità di tale "giustificazione" con l'asserito ruolo che il ricorrente avrebbe ricoperto nel sodalizio; illogicità dell'assunto che il ricorrente sarebbe stato "sempre pronto a segnalare ... al "parente" ... le attività in fieri, dal momento che tutto il materiale intercettativo relativo ai dialoghi tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110).

Nella fattispecie, va evidenziato come il appaia caratterizzato dal tentativo di parcellizzare gli indizi, laddove è principio pacifico che in materia di misure cautelari personali, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen.: ciò in considerazione della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili ad un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un'apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuna suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.

3. Manifestamente infondati sono sia il primo che il collegato terzo motivo di ricorso.

Va preliminarmente evidenziato, in relazione al primo profilo proposto, che, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso - nella specie, rimasto indimostrato - in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972).

Il provvedimento impugnato dà atto come l'intera attività d'indagine si fondi essenzialmente sull'esito delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale, sui provvedimenti giudiziari e sulle dichiarazioni dei numerosissimi collaboratori di giustizia (tra cui [OSCURATO:PERSONA]).

Nell'ambito del procedimento emergeva la figura di tale [OSCURATO:PERSONA] (detto Micheluccio 'o bombolaro) che, sebbene ristretto in regime di detenzione domiciliare in Busano, nel periodo in contestazione, teneva in mano le redini del clan Mallardo, gestendo il sodalizio e le sue casse, impartendo direttive, componendo conflitti tra gli affiliati, avvalendosi di diversi soggetti di fiducia sul territorio che erano dediti a portare a segno le illecite iniziative estorsive ai danni degli imprenditori.

Tra gli stretti collaboratori dell'Olimpio, vi erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], luogotenenti detentori di potere direttivo ed organizzativo sul territorio, che, ciascuno per le zone di competenza, assumevano le decisioni relative alle attività estorsive da compiere alle relative condizioni da imporre.

In tale contesto emerge la figura di [OSCURATO:PERSONA], alias "Gennaro", definito dagli affiliati quale "compagno", soggetto operativo addetto all'individuazione dei cantieri in fase di apertura e a notiziare il clan al fine di sottoporli alla tagliola estorsiva, oltre che a provvedere a "chiudere" personalmente alcune estorsioni (v. pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato).

Per il resto, il motivo introduce censure in fatto e richieste di riletture nel merito non consentite nella presente sede di legittimità.

4. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il collegato quarto motivo di ricorso.

Occorre preliminarmente evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente ritenuto che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisca questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (qui non ricorrente) con cui esse sono recepite (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

La censura proposta deve pertanto ritenersi manifestamente infondata perché attiene essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicità evidenti, escludendo letture alternative (solo genericamente invocate dal ricorrente) del compendio captativo, ha riconosciuto la ricorrenza di gravità indiziaria in capo allo Speranza in relazione al contestato reato.

5. Del tutto generico e comunque manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso.Il Tribunale, dopo aver richiamato i sunnominati profili di gravità indiziaria, di univoca ed oggettiva, ha ulteriormente dedotto l'affiliazione dello Speranza dal significativo fatto che le sue assai redditive attività economiche (apertura di un albergo) fossero state sottratte alle pretese estorsive del sodalizio (v. pag. 4 del provvedimento impugnato).

L'assenza di contestazione di delitti-fine nei confronti dello Speranza non appare decisiva in senso contrario alla configurabilità della sua partecipazione al sodalizio, emergendo dal provvedimento impugnato sia le plurime condotte in cui si sostanzia la sua messa a disposizione del clan (in particolare "l'attività ispettiva" ai fini dell'individuazione di nuove attività imprenditoriali nella fascia costiera da sottoporre ad estorsione), sia la considerazione che dello Speranza hanno i medesimi sodali.

6. Manifestamente infondato è il sesto motivo.

Il Tribunale ha ampiamente spiegato le ragioni della "mancata segnalazione" da parte dello Speranza al clan dell'avvenuta apertura di un cantiere su un terreno limitrofo al bar dei figli, riconoscendo come tale circostanza, lungi dal contraddire il coerente e completo quadro delle risultanze esposte, appare giustificabile o con un mero ritardo o con l'esigenza di tutelare i rapporti di "buon vicinato" con il proprietario del fondo limitrofo.

7. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.

A cura della cancelleria devono, altresì, disporsi gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 2545/22 in data 28/06/2022 del Tribunale di Napoli, ottava sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/06/2022, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 24/03/2022 che aveva disposto nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere perché ritenuto gravemente indiziato di aver partecipato all'associazione a delinquere di stampo camorristico, denominata clan Mallardo, operante sul territorio di Giugliano in Campania, dal febbraio 2017 al febbraio 2019 (capo A), con il ruolo di individuare le nuove attività economiche ed i cantieri sul territorio da sottoporre ad estorsione nella zona costiera, sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.; violazione del diritto di difesa per omessa valutazione della memoria depositata avanti al Tribunale del Riesame alla camera di consiglio del 28/06/2022; nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; manifesta carenza di motivazione per: omessa valutazione dell'assoluta assenza investigativa rispetto alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia "utilizzati" nell'ambito del procedimento; omessa valutazione del dato di fatto che ricorrente non sia stato mai menzionato quale partecipe del sodalizio non solo dai venti collaboratori di giustizia ma nemmeno da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore dall'aprile 2018 e minuzioso conoscitore dei presunti sodali del clan Mallardo e dei ruoli asseritamente da costoro reinvestiti nell'ambito dell'ipotizzato sodalizio; omessa valutazione delle rappresentazioni difensive espresse dal ricorrente in sede di interrogatorio dinanzi al Giudice per le indagini preliminari in data 09/06/2022, con riferimento al datato rapporto di amicizia che avvinceva la famiglia del ricorrente con quella del condannato [OSCURATO:PERSONA], la cui omessa disamina sarebbe stata idonea a scardinare la tesi d'accusa in quanto avrebbe offerto al Tribunale un concreto spaccato del vincolo di amicizia sussistente tra i soggetti in questione che avrebbe certamente legittimato una "lettura" di segno liberatorio. -Secondo motivo: nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: manifesta illogicità che affligge la motivazione laddove il tribunale chiosa che la difesa "pur invocandola, non ha fornito diversa interpretazione al contenuto delle conversazioni" al cospetto, invece, di plurimi rilievi difensivi attraverso i quali è stato rappresentato e spiegato al tribunale quale fosse l'interpretazione da accordare ai dialoghi captati, assolutamente plausibile e meritevole di credito.-Terzo motivo: nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: manifesta illogicità del provvedimento che addita l'odierno ricorrente come "stabilmente a disposizione degli affiliati, operando da "ispettore" sul territorio, sempre pronto a segnalare al clan e al "parente" le attività in fieri", al cospetto di elementi indiziari che al più deporrebbero per una sola unica occasione in cui il ricorrente, si asserisce, avrebbe informato altro presunto indagato dell'apertura di un cantiere. -Quarto motivo: nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: manifesta contraddittorietà motivazionale allorquando il Tribunale del riesame, da un lato, "adopera" le intercettazioni per chiosare che l'odierno ricorrente sia un "soggetto pienamente operativo nell'attività di individuazione delle nuove iniziative economiche da taglieggiare" e, dall'altro, fa discendere dalle predette intercettazioni che "verosimilmente (lo stesso) non ebbe a segnalare l'apertura di un cantiere su un terreno limitrofo al bar dei figli"; illogicità della motivazione laddove il tribunale sostiene che il ricorrente veniva definito frequentemente dagli affiliati "compagno", laddove invece l'intercalare "il compagno tuo" emerge esclusivamente nell'intercettazione ambientale prog. 1346 del 31/01/2018, in termini dai quali si percepisce in maniera netta la presa di distanza dei loquentes, ritenuti sodali, rispetto allo Speranza. -Quinto motivo: nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione sia all'art. 416-bis cod. pen. che agli artt. 125, comma 3 e 192, comma 2, cod. proc. pen.; erronea applicazione della legge penale ed inosservanza di norme processuali per avere il tribunale ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sulla scorta di elementi che, ove mai fossero ritenuti certi, sarebbero comunque privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e sarebbero comunque inidonei ad acclarare i necessari requisiti della concretezza, stabilità e offensività della condotta. -Sesto motivo: nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: manifesta illogicità del provvedimento laddove "giustifica" la circostanza che il ricorrente "verosimilmente non ebbe a segnalare l'apertura di un cantiere su un terreno limitrofo al bar dei figli" con "l'esigenza di tutelare i rapporti di buon vicinato con il proprietario del fondo limitrofo"; assoluta incompatibilità di tale "giustificazione" con l'asserito ruolo che il ricorrente avrebbe ricoperto nel sodalizio; illogicità dell'assunto che il ricorrente sarebbe stato "sempre pronto a segnalare ... al "parente" ... le attività in fieri, dal momento che tutto il materiale intercettativo relativo ai dialoghi tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). Nella fattispecie, va evidenziato come il appaia caratterizzato dal tentativo di parcellizzare gli indizi, laddove è principio pacifico che in materia di misure cautelari personali, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen.: ciò in considerazione della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili ad un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un'apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuna suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente. 3. Manifestamente infondati sono sia il primo che il collegato terzo motivo di ricorso. Va preliminarmente evidenziato, in relazione al primo profilo proposto, che, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso - nella specie, rimasto indimostrato - in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972). Il provvedimento impugnato dà atto come l'intera attività d'indagine si fondi essenzialmente sull'esito delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale, sui provvedimenti giudiziari e sulle dichiarazioni dei numerosissimi collaboratori di giustizia (tra cui [OSCURATO:PERSONA]). Nell'ambito del procedimento emergeva la figura di tale [OSCURATO:PERSONA] (detto Micheluccio 'o bombolaro) che, sebbene ristretto in regime di detenzione domiciliare in Busano, nel periodo in contestazione, teneva in mano le redini del clan Mallardo, gestendo il sodalizio e le sue casse, impartendo direttive, componendo conflitti tra gli affiliati, avvalendosi di diversi soggetti di fiducia sul territorio che erano dediti a portare a segno le illecite iniziative estorsive ai danni degli imprenditori. Tra gli stretti collaboratori dell'Olimpio, vi erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], luogotenenti detentori di potere direttivo ed organizzativo sul territorio, che, ciascuno per le zone di competenza, assumevano le decisioni relative alle attività estorsive da compiere alle relative condizioni da imporre. In tale contesto emerge la figura di [OSCURATO:PERSONA], alias "Gennaro", definito dagli affiliati quale "compagno", soggetto operativo addetto all'individuazione dei cantieri in fase di apertura e a notiziare il clan al fine di sottoporli alla tagliola estorsiva, oltre che a provvedere a "chiudere" personalmente alcune estorsioni (v. pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato). Per il resto, il motivo introduce censure in fatto e richieste di riletture nel merito non consentite nella presente sede di legittimità. 4. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il collegato quarto motivo di ricorso. Occorre preliminarmente evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente ritenuto che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisca questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (qui non ricorrente) con cui esse sono recepite (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La censura proposta deve pertanto ritenersi manifestamente infondata perché attiene essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicità evidenti, escludendo letture alternative (solo genericamente invocate dal ricorrente) del compendio captativo, ha riconosciuto la ricorrenza di gravità indiziaria in capo allo Speranza in relazione al contestato reato. 5. Del tutto generico e comunque manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso.Il Tribunale, dopo aver richiamato i sunnominati profili di gravità indiziaria, di univoca ed oggettiva, ha ulteriormente dedotto l'affiliazione dello Speranza dal significativo fatto che le sue assai redditive attività economiche (apertura di un albergo) fossero state sottratte alle pretese estorsive del sodalizio (v. pag. 4 del provvedimento impugnato). L'assenza di contestazione di delitti-fine nei confronti dello Speranza non appare decisiva in senso contrario alla configurabilità della sua partecipazione al sodalizio, emergendo dal provvedimento impugnato sia le plurime condotte in cui si sostanzia la sua messa a disposizione del clan (in particolare "l'attività ispettiva" ai fini dell'individuazione di nuove attività imprenditoriali nella fascia costiera da sottoporre ad estorsione), sia la considerazione che dello Speranza hanno i medesimi sodali. 6. Manifestamente infondato è il sesto motivo. Il Tribunale ha ampiamente spiegato le ragioni della "mancata segnalazione" da parte dello Speranza al clan dell'avvenuta apertura di un cantiere su un terreno limitrofo al bar dei figli, riconoscendo come tale circostanza, lungi dal contraddire il coerente e completo quadro delle risultanze esposte, appare giustificabile o con un mero ritardo o con l'esigenza di tutelare i rapporti di "buon vicinato" con il proprietario del fondo limitrofo. 7. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. A cura della cancelleria devono, altresì, disporsi gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 02157/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris