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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07276/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 28 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di riciclaggio di un'autovettura e soppressione dei dati identificativi del mezzo (targhe e targhetta riportante il numero di telaio).

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali inerenti la valutazione delle prove, e vizio di motivazione, perché manifestamente illogica e contraddittoria, quanto al giudizio di responsabilità.

Osserva il ricorrente che in atti non vi è prova della consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa del veicolo, poiché l'ipotizzata manomissione dei dati identificativi era avvenuta presso un'officina cui l'imputato si era rivolto per delle riparazioni e non era, quindi, ascrivibile al ricorrente.

Era stato, inoltre, dimostrato che la sostituzione del motore sulla vettura acquistata dall'imputato era compatibile con il costo della riparazione eseguita presso l'officina, ciò che rendeva ragionevole la tesi difensiva e inesistente alcuna forma di profitto dall'addebitato riciclaggio del veicolo.

2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione al profilo dell'elemento soggettivo, mancando alcun dato dimostrativo della consapevolezza del ricorrente circa la provenienza delittuosa della vettura e in ordine alle attività di trasformazione da altri poste in essere.

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio, mancando le condizioni per ravvisare i presupposti della recidiva e della sua applicazione; inoltre non era stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 3.

La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo ed il secondo motivo, tra loro collegati logicamente, sono reiterativi delle censure già formulate in grado di appello oltre che manifestamente infondati.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con il fulcro della motivazione della Corte territoriale, che ha ravvisato nei dati obiettivi rilevati gli indici dimostrativi del concorso, quantomeno morale, del ricorrente nell'operazione di riciclaggio (da cui fu tratto il profitto derivante dalla successiva vendita) pacificamente intervenuta, in brevissimo arco temporale, dopo l'acquisto del mezzo non marciante da parte del ricorrente, tanto da consentirne la circolazione a poche ore di distanza, con gli organi meccanici pacificamente riconducibili all'analoga vettura provento di furto.

L'interesse economico, unitamente alla disponibilità del veicolo da riparare (non contestata neppure dal ricorrente), procurata mediante l'acquisto effettuato a nome di un congiunto dell'imputato, sono stati valutati in modo aderente ai dati processuali e con procedimento privo di vizi logici, quali indicatori del concorso nelle operazioni materiali di riciclaggio che, se pur eseguite da terzi, sono state consapevolmente condivise dal ricorrente.

1.2. Il terzo motivo è formulato per motivi non consentiti poiché le censure relative al profilo della contestata recidiva e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti riguardano profili che non erano stati devoluti al giudice d'appello e rispetto ai quali, pertanto, non è consentita la proposizione di alcun motivo ai sensi dell'art. 609, comma 2 cod. proc. pen. 2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 28 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di riciclaggio di un'autovettura e soppressione dei dati identificativi del mezzo (targhe e targhetta riportante il numero di telaio). 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali inerenti la valutazione delle prove, e vizio di motivazione, perché manifestamente illogica e contraddittoria, quanto al giudizio di responsabilità. Osserva il ricorrente che in atti non vi è prova della consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa del veicolo, poiché l'ipotizzata manomissione dei dati identificativi era avvenuta presso un'officina cui l'imputato si era rivolto per delle riparazioni e non era, quindi, ascrivibile al ricorrente. Era stato, inoltre, dimostrato che la sostituzione del motore sulla vettura acquistata dall'imputato era compatibile con il costo della riparazione eseguita presso l'officina, ciò che rendeva ragionevole la tesi difensiva e inesistente alcuna forma di profitto dall'addebitato riciclaggio del veicolo. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione al profilo dell'elemento soggettivo, mancando alcun dato dimostrativo della consapevolezza del ricorrente circa la provenienza delittuosa della vettura e in ordine alle attività di trasformazione da altri poste in essere. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio, mancando le condizioni per ravvisare i presupposti della recidiva e della sua applicazione; inoltre non era stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo ed il secondo motivo, tra loro collegati logicamente, sono reiterativi delle censure già formulate in grado di appello oltre che manifestamente infondati. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il fulcro della motivazione della Corte territoriale, che ha ravvisato nei dati obiettivi rilevati gli indici dimostrativi del concorso, quantomeno morale, del ricorrente nell'operazione di riciclaggio (da cui fu tratto il profitto derivante dalla successiva vendita) pacificamente intervenuta, in brevissimo arco temporale, dopo l'acquisto del mezzo non marciante da parte del ricorrente, tanto da consentirne la circolazione a poche ore di distanza, con gli organi meccanici pacificamente riconducibili all'analoga vettura provento di furto. L'interesse economico, unitamente alla disponibilità del veicolo da riparare (non contestata neppure dal ricorrente), procurata mediante l'acquisto effettuato a nome di un congiunto dell'imputato, sono stati valutati in modo aderente ai dati processuali e con procedimento privo di vizi logici, quali indicatori del concorso nelle operazioni materiali di riciclaggio che, se pur eseguite da terzi, sono state consapevolmente condivise dal ricorrente. 1.2. Il terzo motivo è formulato per motivi non consentiti poiché le censure relative al profilo della contestata recidiva e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti riguardano profili che non erano stati devoluti al giudice d'appello e rispetto ai quali, pertanto, non è consentita la proposizione di alcun motivo ai sensi dell'art. 609, comma 2 cod. proc. pen. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo