CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13431-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3602/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], SEZIONE DISTACCATA di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13431 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Rg. n. 13431/20 Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Calabria n. 3602/19, depositata il 14/10/2019 che, in controversia su impugnazione di una cartella di pagamento inerente a contributi di bonifica e al miglioramento fondiario per l'anno 2005, ha accolto l'appello della contribuente riformando la decisione di prime cure. La CTR, dopo aver rilevato che i presupposti del potere impositivo sono l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile e l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico conseguito o conseguibile dal singolo fondo quale conseguenza delle opere di bonifica, ha affermato, da un lato, che anche gli oneri per il conseguimento dei fini istituzionali si possono imporre solo in quanto vengano realizzate e mantenute opere di bonifica e, dall'altro, che il consorzio, non avendo allegato alcun documento probatorio relativo all'inserimento del fondo della contribuente nel Perimetro di contribuenza e alla ripartizione delle quote contributive fra i consorziati, avrebbe avuto l'onere di dimostrare i concreti vantaggi per il terreno. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 R.D.M. 215/1933 e dell'art. 860 c.c., per aver la CTR erroneamente applicato le norme sopra richiamate e tratto l'assunto in forza del quale il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed i proprietari associati sarebbe di esclusiva natura privatistica e necessiterebbe di una consociazione volontaria riconducendo l'imposizione contributiva alla sola finalità " di recupero delle spese sostenute per le opere di bonifica, secondo piani di intervento e criteri di ripartizione pro-quota". 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di contributi di bonifica ed in particolare della legge regionale Calabria n. 11/2003 e del R.D. n. 215/1933 ( artt. 21 e 10) per aver la CTR erroneamente affermato il principio secondo il quale il versamento del contributo si fonda sull'esclusivo requisito di un beneficio fondiario. 3. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], con la recente sentenza 188/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1 lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003 (nel testo che sarebbe stato applicabile, ratione temporis, alla presente controversia), "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»", ma ha precisato che, la successiva legge reg. Calabria n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003 statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore". 3.2. In definitiva, la Consulta ha reputato illegittimo l'assoggettamento alla contribuzione consortile in ragione del solo inserimento dell'immobile nel comprensorio del consorzio e, quindi, «indipendentemente dal beneficio fondiario», come, invece, testualmente prevede la disposizione censurata alla lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003. L'esclusione del beneficio fondiario ha proprio il significato e la portata di disancorare la debenza della quota a) - spese per fini istituzionali, così resa autonoma e distinta dalla quota b) - dal beneficio risultante dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza. In tal modo, però, risulta violato il più volte citato principio (settoriale) del sistema tributario, che vuole invece che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, dunque, che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale. In tal modo la Corte costituzionale, nel ritenere fondata la questione di legittimità proposta per contrasto della succitata disposizione di legge regionale con l'art. 119 Cost., nel ribadire la natura tributaria dell'obbligazione di pagamento dei contributi consortili, ha affermato che essa non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione in relazione all'art. 53 Cost.. Diversamente opinando, si assoggetterebbe il contributo consortile, secondo la normativa regionale, al solo dato spaziale dell'essere l'immobile ricompreso nel comprensorio di bonifica ( Cass. n. 31851/21). 4. Nel caso di specie dal contesto della decisione impugnata, che richiama espressamente anche la pronuncia n. 188/18 della Corte Costituzionale, che qualifica l'obbligazione contributiva quale "contributo di scopo di fonte statale", è chiaro che la CTR ha riconosciuto la natura tributaria del contributo consortile e fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati. 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1486,00) cCrLe4t.-L-.)- 1 -/-/ Z 4-(-00-0 I r U.11 Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti er'll versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello • • nem per il ricorso a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 131 .5.< 4