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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 07387/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 01/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; udito l'avv.to Cesare M. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 26/09/2018 dal Tribunale di Napoli, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale legale rappresentante della omonima ditta individuale, dichiarata fallita il 05/09/2011, rideterminava la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Cesare M. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 546, lett. e), n. 1, 2, 4 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto già il primo giudice aveva ritenuto la sussistenza delle fattispecie delittuose senza alcuna motivazione sul dolo specifico e senza individuare la pena base del trattamento sanzionatorio; con i motivi di gravame, inoltre, si era chiesta la rinnovazione del dibattimento per poter escutere il titolare di una concessionaria in merito alla destinazione dei veicoli che si assumono sottratti, e la motivazione della Corte territoriale fa riferimento alla superfluità della rinnovazione ed alla distruzione delle scritture contabili, benché di ciò non dia atto il primo giudice, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto che l'imputato avrebbe dovuto fornire la prova di essere soggetto tenuto alla contabilità semplificata; inoltre, risulta dai certificati del PRA, allegati alla relazione del curatore fallimentare, che i veicoli alla data del fallimento erano privi di valore commerciale, così come risulta che il Cancelliere fosse sottoposto ad usura, circostanze del tutto pretermesse dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito specificate e va, pertanto, accolto.

La sentenza impugnata ha ricordato che, una volta dichiarata fallita la ditta individuale, avente ad oggetto l'esercizio di attività di autotrasporto, non erano state rinvenute né le scritture contabili né i beni strumentali, ossia i veicoli intestati alla fallita, ritenuti oggetto di distrazione.o In grado di appello - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - il difensore dell'imputato aveva depositato visure del P.R.A., da cui emergeva la circostanza che i veicoli oggetto della condotta distrattiva erano, in realtà, obsolescenti e nel corso degli anni erano stati rottamati tramite la ditta [OSCURATO:SOCIETA]. e sostituiti con altri veicoli, noleggiati con contratti di leasing, chiedendo, sul punto, anche l'esame del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

La sentenza impugnata, sul punto, ha affermato che la prova avrebbe dovuto essere articolata nel corso del giudizio di primo grado e che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere fornita attraverso la relativa documentazione dimostrativa della rottamazione; pertanto, dichiarava la prova inammissibile e, comunque, superflua, alla luce dell'art. 603 cod. proc. pen.

Quanto alla bancarotta documentale, la Corte territoriale ha affermato che il dolo della fattispecie risultava ampiamente provato dalla avvenuta distruzione delle scritture contabili, essendo stata meramente affermata ma non dimostrata la sottoposizione ad usura dell'imputato ovvero l'essersi egli affidato a commercialisti poco onesti.

Né - secondo la Corte territoriale - avrebbe potuto essere ravvisata la fattispecie di bancarotta documentale semplice, posto che era stata omessa la tenuta sia del libro giornale che dei libri previsti dalla normativa fiscale, richiamando la giurisprudenza di legittimità quanto alla differenza tra la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta e bancarotta documentale semplice.

Tanto premesso, osserva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata appare oltremodo lacunosa e confusa, oltre che scarsamente coerente con i principi sanciti da questa Corte di legittimità in riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; né, sul punto, appare soccorrere la motivazione del primo giudice, altrettanto incongrua sul punto, laddove essa ha affermato che la ditta fallita era tenuta alla contabilità semplificata e che, tuttavia, non aveva mai depositato i registri obbligatori per legge, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, senza alcuna motivazione sull'elemento psicologico del reato.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in riferimento alla differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta documentale semplice, va anzitutto individuato l'oggetto materiale delle due fattispecie di reato che, nel caso della bancarotta di cui all'art. 217 legge fallimentare, va individuato nei libri e nelle scritture contabili obbligatorie, previste dall'art. 2214 cod. civ., mentre, nel caso della bancarotta fraudolenta, può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione (Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875).Ovviamente, l'individuazione delle scritture contabili obbligatorie, a norma dell'art. 2214 cod. civ., è concetto che va individuato, volta per volta, in relazione alle dimensioni ed alla natura dell'impresa, nel senso che l'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è individuato non solo dal libro giornale e dal libro degli inventari, scritture obbligatorie ai sensi dell'art. 2214 cod. civ., ma anche da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria in base alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, secondo quanto previsto dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ. (Sez. 5, n. 5461 del 25/11/2016, dep. 06/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269094; Sez. 5, n. 23621 del 11/04/2016, Poli, Rv. 267122).

Il regime delle scritture contabili, inoltre, deve essere individuato anche considerando i libri e le scritture richieste dalla disciplina fiscale, ossia il libro mastro, il registro dei beni ammortizzabili, le scritture ausiliarie di magazzino, ed altri, rispetto ai quali rileva la possibilità di adottare una disciplina semplificata ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 600/1973, sussistendo le condizioni richieste dalla normativa di settore.

Appare, quindi, del tutto evidente come, nella pratica, l'oggetto materiale del reato di bancarotta semplice e quello di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili ben possa coincidere, in relazione alla individuazione del concetto di scritture obbligatorie, differenziandosi le due fattispecie in quanto solo nella bancarotta fraudolenta documentale si richiede l'impedimento della ricostruzione del volume degli affari o del patrimonio del fallito, estraneo al fatto tipico di cui all'art. 217 legge fallimentare; inoltre, diverso è l'elemento soggettivo, costituito, nell'ipotesi di bancarotta semplice, indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre, nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, legge fallimentare, è richiesto il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274630; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Rv. 268867).

A differenza delle condotte sin qui esaminate, l'ipotesi di cui all'art. 216, comma primo n. 2, legge fallimentare, prima ipotesi, prevede le condotte alternative di sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture, cui è equiparata la condotta di omessa tenuta; per la sussistenza di tale fattispecie, nelle sue descritte articolazioni, è, invece, necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.

Pacificamente la fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce, quindi, una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fallimentare - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che 4 f presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279838; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altro, Rv. 269904).

Tanto premesso, la motivazione della sentenza impugnata, pur affermando la distruzione delle scritture contabili (pag. 5), non ha in alcun modo affrontato il pur dovuto aspetto dell'elemento soggettivo del reato, a maggior ragione a fronte della incongrua motivazione fornita dal primo giudice che, come visto - nella misura in cui aveva affermato che l'imprenditore non aveva mai depositato i registri obbligatori per legge, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari - aveva chiaramente confuso le due diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.

Quanto alla motivazione circa la documentazione prodotta dalla difesa allo scopo di dimostrare la rottamazione dei veicoli, la stessa risulta del tutto illegittima.

Pacificamente, nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti è senz'altro rituale, senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento, purché il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti (per tutte: Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676).

Nel caso della sentenza in esame, in realtà, esula del tutto dai canoni della logica l'argomentazione secondo cui "la prova della rottamazione avrebbe dovuto essere fornita per tabulas", in quanto il d. 1gs. 24 giugno 2003, n. 209, recante "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" prevede che il certificato di rottamazione contenga l'impegno a cancellare il veicolo dal PRA entro trenta giorni dalla consegna dello stesso per la rottamazione.

In pratica, per completare tutta la trafila per la rottamazione, è previsto l'obbligo di presentare la richiesta di cancellazione del veicolo al PRA, anche allo scopo di essere esonerati dal futuro pagamento della tassa automobilistica.

In tal senso, quindi, non si comprende affatto per quale ragione la produzione delle certificazioni del PRA non sarebbe stata idonea a fornire la prova della rottamazione dei veicoli; tale circostanza, evidentemente, se provata, e salva ogni valutazione del merito, non può essere considerata aprioristicamente irrilevante o ininfluente ai fini della sussistenza della condotta materiale di sottrazione, qualora da essa possa indursi quanto meno il dubbio ragionevole della sussistenza dei veicoli ritenuti oggetto di sottrazione.

Ne discende, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il K1 / giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che, in pe na discrezionalità quanto valutazione delle prove, provvederà ad esaminare le questioni evidenziate alla luce dei principi di diritto si qui illustrati.

P.Q.

M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 01/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; udito l'avv.to Cesare M. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 26/09/2018 dal Tribunale di Napoli, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale legale rappresentante della omonima ditta individuale, dichiarata fallita il 05/09/2011, rideterminava la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Cesare M. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 546, lett. e), n. 1, 2, 4 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto già il primo giudice aveva ritenuto la sussistenza delle fattispecie delittuose senza alcuna motivazione sul dolo specifico e senza individuare la pena base del trattamento sanzionatorio; con i motivi di gravame, inoltre, si era chiesta la rinnovazione del dibattimento per poter escutere il titolare di una concessionaria in merito alla destinazione dei veicoli che si assumono sottratti, e la motivazione della Corte territoriale fa riferimento alla superfluità della rinnovazione ed alla distruzione delle scritture contabili, benché di ciò non dia atto il primo giudice, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto che l'imputato avrebbe dovuto fornire la prova di essere soggetto tenuto alla contabilità semplificata; inoltre, risulta dai certificati del PRA, allegati alla relazione del curatore fallimentare, che i veicoli alla data del fallimento erano privi di valore commerciale, così come risulta che il Cancelliere fosse sottoposto ad usura, circostanze del tutto pretermesse dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito specificate e va, pertanto, accolto. La sentenza impugnata ha ricordato che, una volta dichiarata fallita la ditta individuale, avente ad oggetto l'esercizio di attività di autotrasporto, non erano state rinvenute né le scritture contabili né i beni strumentali, ossia i veicoli intestati alla fallita, ritenuti oggetto di distrazione.o In grado di appello - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - il difensore dell'imputato aveva depositato visure del P.R.A., da cui emergeva la circostanza che i veicoli oggetto della condotta distrattiva erano, in realtà, obsolescenti e nel corso degli anni erano stati rottamati tramite la ditta [OSCURATO:SOCIETA]. e sostituiti con altri veicoli, noleggiati con contratti di leasing, chiedendo, sul punto, anche l'esame del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza impugnata, sul punto, ha affermato che la prova avrebbe dovuto essere articolata nel corso del giudizio di primo grado e che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere fornita attraverso la relativa documentazione dimostrativa della rottamazione; pertanto, dichiarava la prova inammissibile e, comunque, superflua, alla luce dell'art. 603 cod. proc. pen. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte territoriale ha affermato che il dolo della fattispecie risultava ampiamente provato dalla avvenuta distruzione delle scritture contabili, essendo stata meramente affermata ma non dimostrata la sottoposizione ad usura dell'imputato ovvero l'essersi egli affidato a commercialisti poco onesti. Né - secondo la Corte territoriale - avrebbe potuto essere ravvisata la fattispecie di bancarotta documentale semplice, posto che era stata omessa la tenuta sia del libro giornale che dei libri previsti dalla normativa fiscale, richiamando la giurisprudenza di legittimità quanto alla differenza tra la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta e bancarotta documentale semplice. Tanto premesso, osserva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata appare oltremodo lacunosa e confusa, oltre che scarsamente coerente con i principi sanciti da questa Corte di legittimità in riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; né, sul punto, appare soccorrere la motivazione del primo giudice, altrettanto incongrua sul punto, laddove essa ha affermato che la ditta fallita era tenuta alla contabilità semplificata e che, tuttavia, non aveva mai depositato i registri obbligatori per legge, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, senza alcuna motivazione sull'elemento psicologico del reato. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in riferimento alla differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta documentale semplice, va anzitutto individuato l'oggetto materiale delle due fattispecie di reato che, nel caso della bancarotta di cui all'art. 217 legge fallimentare, va individuato nei libri e nelle scritture contabili obbligatorie, previste dall'art. 2214 cod. civ., mentre, nel caso della bancarotta fraudolenta, può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione (Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875).Ovviamente, l'individuazione delle scritture contabili obbligatorie, a norma dell'art. 2214 cod. civ., è concetto che va individuato, volta per volta, in relazione alle dimensioni ed alla natura dell'impresa, nel senso che l'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è individuato non solo dal libro giornale e dal libro degli inventari, scritture obbligatorie ai sensi dell'art. 2214 cod. civ., ma anche da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria in base alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, secondo quanto previsto dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ. (Sez. 5, n. 5461 del 25/11/2016, dep. 06/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269094; Sez. 5, n. 23621 del 11/04/2016, Poli, Rv. 267122). Il regime delle scritture contabili, inoltre, deve essere individuato anche considerando i libri e le scritture richieste dalla disciplina fiscale, ossia il libro mastro, il registro dei beni ammortizzabili, le scritture ausiliarie di magazzino, ed altri, rispetto ai quali rileva la possibilità di adottare una disciplina semplificata ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 600/1973, sussistendo le condizioni richieste dalla normativa di settore. Appare, quindi, del tutto evidente come, nella pratica, l'oggetto materiale del reato di bancarotta semplice e quello di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili ben possa coincidere, in relazione alla individuazione del concetto di scritture obbligatorie, differenziandosi le due fattispecie in quanto solo nella bancarotta fraudolenta documentale si richiede l'impedimento della ricostruzione del volume degli affari o del patrimonio del fallito, estraneo al fatto tipico di cui all'art. 217 legge fallimentare; inoltre, diverso è l'elemento soggettivo, costituito, nell'ipotesi di bancarotta semplice, indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre, nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, legge fallimentare, è richiesto il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274630; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Rv. 268867). A differenza delle condotte sin qui esaminate, l'ipotesi di cui all'art. 216, comma primo n. 2, legge fallimentare, prima ipotesi, prevede le condotte alternative di sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture, cui è equiparata la condotta di omessa tenuta; per la sussistenza di tale fattispecie, nelle sue descritte articolazioni, è, invece, necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Pacificamente la fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce, quindi, una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fallimentare - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che 4 f presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279838; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altro, Rv. 269904). Tanto premesso, la motivazione della sentenza impugnata, pur affermando la distruzione delle scritture contabili (pag. 5), non ha in alcun modo affrontato il pur dovuto aspetto dell'elemento soggettivo del reato, a maggior ragione a fronte della incongrua motivazione fornita dal primo giudice che, come visto - nella misura in cui aveva affermato che l'imprenditore non aveva mai depositato i registri obbligatori per legge, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari - aveva chiaramente confuso le due diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. Quanto alla motivazione circa la documentazione prodotta dalla difesa allo scopo di dimostrare la rottamazione dei veicoli, la stessa risulta del tutto illegittima. Pacificamente, nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti è senz'altro rituale, senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento, purché il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti (per tutte: Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676). Nel caso della sentenza in esame, in realtà, esula del tutto dai canoni della logica l'argomentazione secondo cui "la prova della rottamazione avrebbe dovuto essere fornita per tabulas", in quanto il d. 1gs. 24 giugno 2003, n. 209, recante "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" prevede che il certificato di rottamazione contenga l'impegno a cancellare il veicolo dal PRA entro trenta giorni dalla consegna dello stesso per la rottamazione. In pratica, per completare tutta la trafila per la rottamazione, è previsto l'obbligo di presentare la richiesta di cancellazione del veicolo al PRA, anche allo scopo di essere esonerati dal futuro pagamento della tassa automobilistica. In tal senso, quindi, non si comprende affatto per quale ragione la produzione delle certificazioni del PRA non sarebbe stata idonea a fornire la prova della rottamazione dei veicoli; tale circostanza, evidentemente, se provata, e salva ogni valutazione del merito, non può essere considerata aprioristicamente irrilevante o ininfluente ai fini della sussistenza della condotta materiale di sottrazione, qualora da essa possa indursi quanto meno il dubbio ragionevole della sussistenza dei veicoli ritenuti oggetto di sottrazione. Ne discende, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il K1 / giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che, in pe na discrezionalità quanto valutazione delle prove, provvederà ad esaminare le questioni evidenziate alla luce dei principi di diritto si qui illustrati. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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