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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 08216/2024

Testo disponibile della fonte

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nsigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 5073/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv .

S a m uel Panizza ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa doValue s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1155/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/11/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. otteneva il 29 agosto 2014 dal Tribunale di Asti un decreto ingiuntivo nei confronti (anche) di [OSCURATO:PERSONA] come garante di Delizie di Campagna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per il residuo di due finanziamenti elargiti atale società , che non li aveva ri mborsa ti. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva, controparte insistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 31 ottobre 2018, rigettava l’opposizione.

LaTavella proponeva appello, cui [OSCURATO:SOCIETA] resisteva.

La Corte d’appello di Torino lo rigettava con sentenza del 24 novembre 2020.

LaTavella ha proposto ricorso, basato su due motivi, da cui [OSCURATO:SOCIETA] si difende con controricorso.Entrambi hanno depositato memoria.

Considerato che

1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. 1.1 Il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere formatosi un giudicato interno sulla qualificazione giuridica delle fideiussioni del 3 aprile 2007 e del 6 dicembre 2007 rilasciate dalla ricorrente a [OSCURATO:SOCIETA] per Delizie di Campagna come contratti autonomi di garanzia, giudicato invece non formatosi. [OSCURATO:SOCIETA] aveva agito monitoriamentenei confronti dell’attuale ricorrente per le due fideiussioni; laTavella si era opposta eccependo la decadenza ex articolo 1957 c.c. per avere [OSCURATO:SOCIETA] agito verso di lei “oltre i termini di legge e convenzionali”.

Sulla fideiussione del 3 aprile 2007 la Tavella aveva eccepito la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 per violazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), in combinato disposto con il comma 3, l. 287/1990, perché “identiche a quelle previste dallo schema ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.) dichiarate lesive della concorrenza dall’[OSCURATO:PERSONA]”; e “il rilievo d’ufficio dell’invalidità di un’obbligazione di cui si chieda l’adempimento” ènei poteri del giudice anche in appello se non si è formato giudicato interno.

La nullità della fideiussione per conformità allo schema del modello ABI (come da atto di accertamento del 2 maggio 2005 n. 55 della Banca d’Italia) è rilevabile d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità se derivante dai “dati fattuali già acquisiti” e rispettando il contraddittorio.

Pertanto, a prescindere dalla qualificazione come fideiussione omnibusoppure come contratto autonomo di garanzia, il giudice d’appello avrebbe dovuto accertare se l’articolo 6 della fideiussione del 3 aprile 2007 (“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo diritto verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore e il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c. che si intende derogato”) avesse un contenuto uguale a quello della clausola 6 dello schema contrattuale ABI, violando l’articolo 2, comma 2, lettera a), in combinato disposto con comma 3, l. 287/1990.

La corte territoriale avrebbe dovuto ritenere tale contenuto pacifico perché non specificamente contestato da [OSCURATO:SOCIETA] nel primo atto utile successivo alla eccezione (è il caso di rilevare fin d’ora che l’appello era stato celebrato per trattazione scritta nell’udienza di precisazione delle conclusioni - con conseguente termine fino a cinque giorni per la precisazione delle conclusioni e fino a tre per le repliche -, così che nella “prima nota di trattazione” l’attuale ricorrente presentava l’eccezione e nella replica [OSCURATO:SOCIETA] ribatteva che fosse tardiva: v. ricorso, pagine 4 e 5), e quindi dichiarare nulla la clausola 6 e applicare l’articolo 1957 c.c. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre “le sue istanze” al debitore entro sei mesi dalla scadenza per adempimento dell’obbligazione principale, pena decadenza; e le “istanze” sarebbero “uno dei vari mezzi di tutela giurisdizionale”, sicché la notifica di un atto stragiudiziale non rileverebbe ai fini dell’articolo 1957 c.c.

Inoltre ancor meno significativa sarebbe la qualificazione giuridica della fideiussione del 6 dicembre 2007, dicui tale è la clausola 6: “ I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l’adempimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita”.

Qui la disciplina legale verrebbe derogata soltanto per il termine entro cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto agire in via giudiziale confronti del debitore principale, non ostando la successiva clausola 7 (“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L’eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.) Comunque la fideiussione del 6 dicembre 2007 non sarebbe un contratto autonomo di garanzia, perché specificamente prestata per due determinati finanziamenti a tempo determinato (57 mesi) con la clausola 3 sul recesso dalla garanzia per i rapporti a tempo determinato: “Nel caso la presente garanzia venga rilasciata per apertura di credito a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso dell’operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell’obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali …”.

Né rileverebbe che la clausola 7 dispone “ a semplice richiesta scritta ” della banca, mancando espressioni come “senza eccezioni” o simili; l’interpretazione di controparte inoltre sarebbe in contrasto con gli articoli 1362 ss. c.c. (si indicano elementi del contratto rapportandoli all’articolo 1362, agli articoli 1363 e 1366, all’articolo 1367 e all’articolo 1370 c.c.).

Quindi il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere formato il giudicato.1.2 Il motivo argomenta sostanzialmente sulla interpretazione del negozio (tentando di schermarsi con l’invocazione degli articoli 1362 ss. c.c.) e sull’applicabilità del modello ABI (qui tra l’altro riconoscendo, tuttavia, che il giudice d’appello può rilevare la conseguente nullità se non si è formato giudicato; d’altronde, se è un contratto autonomo e non una fideiussione, non si applica l’articolo 1957 c.c., e quindi è assorbito tutto quanto viene argomentato sull’eccezione ex articolo 1957 c.c.).

Invece il suo contenuto avrebbe dovuto essere (si evince anche dalla conclusione del motivo ove si dichiara che il giudice d’appello erra nel ritenere formato il giudicato, corrispondente alla rubrica e all’incipitdel motivo) diretto alla decisione del giudice d’appello nella parte in cui dichiara formatosi giudicato interno (si veda nella sentenza, pagine 6-7).

L’argomentazione è dunque eccentrica, per cui il motivo è inammissibile. 2.1 Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 (sic) c.p.c., omessa pronuncia sull’eccezione della nullità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto fideiussorio del 3 aprile 2007 per violazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), in combinato disposto con comma 3, l. 287/1990; decadenza ex articolo 1957 c.c.; tardività delle azioni di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del debitore. 2.2Questo motivo cade per il giudicato sul negozio autonomo di garanzia, come risulta anche dall’incipitdel motivo stesso: “nell’errata convinzione del formato giudicato interno, la Corte d’Appello … non si è pronunciata sull’eccezione di nullità … né sulla decadenza dalla garanzia”.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 2.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 5073/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv . S a m uel Panizza ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa doValue s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1155/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/11/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. otteneva il 29 agosto 2014 dal Tribunale di Asti un decreto ingiuntivo nei confronti (anche) di [OSCURATO:PERSONA] come garante di Delizie di Campagna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per il residuo di due finanziamenti elargiti atale società , che non li aveva ri mborsa ti. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva, controparte insistendo. Il Tribunale, con sentenza del 31 ottobre 2018, rigettava l’opposizione. LaTavella proponeva appello, cui [OSCURATO:SOCIETA] resisteva. La Corte d’appello di Torino lo rigettava con sentenza del 24 novembre 2020. LaTavella ha proposto ricorso, basato su due motivi, da cui [OSCURATO:SOCIETA] si difende con controricorso.Entrambi hanno depositato memoria. Considerato che 1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. 1.1 Il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere formatosi un giudicato interno sulla qualificazione giuridica delle fideiussioni del 3 aprile 2007 e del 6 dicembre 2007 rilasciate dalla ricorrente a [OSCURATO:SOCIETA] per Delizie di Campagna come contratti autonomi di garanzia, giudicato invece non formatosi. [OSCURATO:SOCIETA] aveva agito monitoriamentenei confronti dell’attuale ricorrente per le due fideiussioni; laTavella si era opposta eccependo la decadenza ex articolo 1957 c.c. per avere [OSCURATO:SOCIETA] agito verso di lei “oltre i termini di legge e convenzionali”. Sulla fideiussione del 3 aprile 2007 la Tavella aveva eccepito la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 per violazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), in combinato disposto con il comma 3, l. 287/1990, perché “identiche a quelle previste dallo schema ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.) dichiarate lesive della concorrenza dall’[OSCURATO:PERSONA]”; e “il rilievo d’ufficio dell’invalidità di un’obbligazione di cui si chieda l’adempimento” ènei poteri del giudice anche in appello se non si è formato giudicato interno. La nullità della fideiussione per conformità allo schema del modello ABI (come da atto di accertamento del 2 maggio 2005 n. 55 della Banca d’Italia) è rilevabile d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità se derivante dai “dati fattuali già acquisiti” e rispettando il contraddittorio. Pertanto, a prescindere dalla qualificazione come fideiussione omnibusoppure come contratto autonomo di garanzia, il giudice d’appello avrebbe dovuto accertare se l’articolo 6 della fideiussione del 3 aprile 2007 (“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo diritto verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore e il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c. che si intende derogato”) avesse un contenuto uguale a quello della clausola 6 dello schema contrattuale ABI, violando l’articolo 2, comma 2, lettera a), in combinato disposto con comma 3, l. 287/1990. La corte territoriale avrebbe dovuto ritenere tale contenuto pacifico perché non specificamente contestato da [OSCURATO:SOCIETA] nel primo atto utile successivo alla eccezione (è il caso di rilevare fin d’ora che l’appello era stato celebrato per trattazione scritta nell’udienza di precisazione delle conclusioni - con conseguente termine fino a cinque giorni per la precisazione delle conclusioni e fino a tre per le repliche -, così che nella “prima nota di trattazione” l’attuale ricorrente presentava l’eccezione e nella replica [OSCURATO:SOCIETA] ribatteva che fosse tardiva: v. ricorso, pagine 4 e 5), e quindi dichiarare nulla la clausola 6 e applicare l’articolo 1957 c.c. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre “le sue istanze” al debitore entro sei mesi dalla scadenza per adempimento dell’obbligazione principale, pena decadenza; e le “istanze” sarebbero “uno dei vari mezzi di tutela giurisdizionale”, sicché la notifica di un atto stragiudiziale non rileverebbe ai fini dell’articolo 1957 c.c. Inoltre ancor meno significativa sarebbe la qualificazione giuridica della fideiussione del 6 dicembre 2007, dicui tale è la clausola 6: “ I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l’adempimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita”. Qui la disciplina legale verrebbe derogata soltanto per il termine entro cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto agire in via giudiziale confronti del debitore principale, non ostando la successiva clausola 7 (“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L’eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.) Comunque la fideiussione del 6 dicembre 2007 non sarebbe un contratto autonomo di garanzia, perché specificamente prestata per due determinati finanziamenti a tempo determinato (57 mesi) con la clausola 3 sul recesso dalla garanzia per i rapporti a tempo determinato: “Nel caso la presente garanzia venga rilasciata per apertura di credito a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso dell’operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell’obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali …”. Né rileverebbe che la clausola 7 dispone “ a semplice richiesta scritta ” della banca, mancando espressioni come “senza eccezioni” o simili; l’interpretazione di controparte inoltre sarebbe in contrasto con gli articoli 1362 ss. c.c. (si indicano elementi del contratto rapportandoli all’articolo 1362, agli articoli 1363 e 1366, all’articolo 1367 e all’articolo 1370 c.c.). Quindi il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere formato il giudicato.1.2 Il motivo argomenta sostanzialmente sulla interpretazione del negozio (tentando di schermarsi con l’invocazione degli articoli 1362 ss. c.c.) e sull’applicabilità del modello ABI (qui tra l’altro riconoscendo, tuttavia, che il giudice d’appello può rilevare la conseguente nullità se non si è formato giudicato; d’altronde, se è un contratto autonomo e non una fideiussione, non si applica l’articolo 1957 c.c., e quindi è assorbito tutto quanto viene argomentato sull’eccezione ex articolo 1957 c.c.). Invece il suo contenuto avrebbe dovuto essere (si evince anche dalla conclusione del motivo ove si dichiara che il giudice d’appello erra nel ritenere formato il giudicato, corrispondente alla rubrica e all’incipitdel motivo) diretto alla decisione del giudice d’appello nella parte in cui dichiara formatosi giudicato interno (si veda nella sentenza, pagine 6-7). L’argomentazione è dunque eccentrica, per cui il motivo è inammissibile. 2.1 Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 (sic) c.p.c., omessa pronuncia sull’eccezione della nullità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto fideiussorio del 3 aprile 2007 per violazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), in combinato disposto con comma 3, l. 287/1990; decadenza ex articolo 1957 c.c.; tardività delle azioni di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del debitore. 2.2Questo motivo cade per il giudicato sul negozio autonomo di garanzia, come risulta anche dall’incipitdel motivo stesso: “nell’errata convinzione del formato giudicato interno, la Corte d’Appello … non si è pronunciata sull’eccezione di nullità … né sulla decadenza dalla garanzia”. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 2.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica
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