CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 50716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha dichiarato cessato il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale in precedenza concesso a [OSCURATO:PERSONA] in quanto tratto in arresto a fini estradizionali perchè colpito da misura cautelare emessa dall'AG albanese, per associazione transnazionale di traffico di stupefacenti, precedente al reato per cui è in esecuzione la condanna. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione il condannato denunciando violazione di legge e vizio della motivazione, essendo stato il provvedimento adottato nonostante non si versasse in alcuno dei casi di cessazione della misura ex art. 51 ord. pen. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con successiva memoria la difesa ha comunicato a questa Corte che il 29/03/2023 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia aveva accolto la sospensiva avverso il provvedimento impugnato, e che il 13/07/2023 il condannato aveva terminato di espiare la pena; chiedeva pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen. Va in proposito rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 2. Nel caso in esame, risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che [OSCURATO:PERSONA] ha finito, il 13 luglio 2023, di espiare la pena in relazione alla quale era stata presentata l'istanza disattesa dal Tribunale di sorveglianza, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910); PQM o Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenut