CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16263 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 5 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del contro ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio delmedesimo difensore; - controricorrente - Oggetto: avviso di accertamento –operazioni oggettivamente inesistenti –sale and sale back- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 79/ 3/201 5 , depos itata i n data 1 9 gennaio 2015; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale aveva recuperato l’iva di cui alla fattura dalla stessa emessa nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la vendita a quest’ultima di macchine e attrezzature strumentali, in quanto relativa ad operazione oggettivamente inesistente; avverso l’atto impositivo la contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Potenza; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto chele operazioni di cui alla fattura non potevano essere considerate fittizie, non riscontrandosi alcun intento elusivo; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato adue motivi di censura , cui ha resistito la contribuente depositando controricorso; la contribuente ha, quindi, depositato una istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022; considerato che: l’art. 1, commi 197 e ssgg., legge n. 197/2022 ha previsto la possibilità di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione; il comma 197, art.1, cit., prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, poi prorogato al 10 ottobre 2023 dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30 marzo 2023, n. 34; P.Q.M. La Corte: sospende il processo e rinvia la c