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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2025

ECLI:EU:T:2025:850
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0522_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 settembre 2025 – Seven.[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (GERMANY’S NEXT top kebab by [OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑522/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo GERMANY’S NEXT top kebab by [OSCURATO:PERSONA] – Causa di nullità assoluta – Malafede – Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001» Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punti 15, 16, 22, 27) Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 luglio 2024 (procedimento R 2224/2023‑1) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Seven.[OSCURATO:PERSONA] GmbH. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0522_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 settembre 2025 – Seven.[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (GERMANY’S NEXT top kebab by [OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑522/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo GERMANY’S NEXT top kebab by [OSCURATO:PERSONA] – Causa di nullità assoluta – Malafede – Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001» Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punti 15, 16, 22, 27) Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 luglio 2024 (procedimento R 2224/2023‑1) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Seven.[OSCURATO:PERSONA] GmbH. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.
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