CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 29036/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to del 10/02/2026 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Bologna, giudicando aseguito di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. avversoil decreto del Tribunale di Bologna con il quale era stata rigettata la istanza per laammissione della società al controllo giudiziario ex art. 34 bis, comma 6, D. L.vo159/2011, confermava il decreto impugnato.2. Proponendo ricorso per Cassazione, la difesa del ricorrente ha articolato iseguenti motivi.2.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 627, comma 3 cod. proc.pen.Il decreto impugnato, secondo la difesa della società, non ha rispettato l'obbligoprevisto dalla disposizione per il giudice di rinvio, di uniformarsi alla sentenza della Cortedi Cassazione anche in relazione alle premesse logico-giuridiche poste a basedell'annullamento, non potendo valutare nuovamente questioni che costituisconopresupposti della pronuncia su cui si è formato il giudicato interno. La Corte d'appello,disattendendo quanto prescritto dalla Corte Suprema in ordine alla censuratavalutazione fondata esclusivamente sul dato statistico dei presupposti dell'interdittiva,senza scrutinare compiutamente i nuovi elementi addotti dalla società a riprova delpercorso di emenda perseguito, ed in particolare dal recesso esercitato dalla ricorrentedai consorzi esclusi dalla white list, ha riproposto l’argomento, già contenuto nellainterdittiva prefettizia, della partecipazione della ricorrente ai consorzi, ribadendo che lamera partecipazione ad essi, sino all'ottobre 2023, costituisce elemento sufficiente afondare il pericolo di agevolazioni dell'attività di soggetti mafiosi.2.2 Il secondo motivo deduce violazione di legge ed in particolare dell'art. 34 bis d.lgs. 159/2011, nonché dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen. per carenza di motivazione,travisamento di prove, omessa motivazione su documenti decisivi, motivazioneapparente ed illogica.Tre sono i profili evidenziati nel motivo:i) l'illogica motivazione relativa all'elemento - prospettato dalla ricorrente -dell'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo della società, qualevuoto simulacro documentale.In proposito, la Corte ho omesso di motivare in ordine alla adozione del modellostesso da parte del consiglio di amministrazione, indebitamente trincerandosi dietrol’omessa indicazione del nominativo, spettante tuttavia all’Amministratore nominato exart. 34 bis d. l.vo 159/2011;ii) la carenza motivazionale in ordine alla cessata partecipazione ai consorzi,ritenuta non sufficientemente significativa, senza tuttavia indicare quali ulteriori attivitàpossa essere pretesa dalla società per escludere contiguità rispetto ai Consorzi; inoltre,del tutto travisante è l’affermazione per cui l’appellante non abbia fornito prova sullaplatea degli attuali partners commerciali, a fronte della allegazione di tutti i libricontabili;iii) omessa motivazione in ordine alla cessazione dei rapporti con la FIMEC e la DRIdraulica, a fronte della dichiarazione della commercialista della società, che ne attestala cessazione fin dal 2022 e 2023.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi manifestamente infondati,che posson essere trattati unitariamente, per logica espositiva ed economia.Occorre puntualizzare che la Corte di cassazione, nella decisione rescindente avevaconferito un chiaro mandato alla Corte d’appello, nell’annullare la prima sentenzad’appello: confrontarsi, nel valutare “l’aspetto dinamico della bonificabilità dellaricorrente”, “con il percorso di emenda intrapreso dalla società mediante l’adozione diun modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con ilrecesso esercitato dalla ricorrente dai consorzi esclusi dalle white list e con la deduzionedella sporadicità dei contratti con tali imprese, in ragione della loro modesta incidenzasul fatturato annuo della [OSCURATO:PERSONA]”.La Corte d’appello ha assolto l’onere motivazionale articolando la risposta sui tretemi sollevati dalla Corte nel precedente rescindente ed osservando in particolare (i)l’insufficienza della adozione del modello organizzativo se non associato alla garanziadella nomina di un soggetto indipendente da influenze malavitose (non risultandoindicati i nominativi dei componenti dell’organo di vigilanza), (ii) il troppo recentescollegamento da consorzi inquinati da presenze malavitose, per poterne ricavare lagaranzia di immunità da successive influenze illecite nonché (iii) l’impatto noninsignificante sul fatturato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. del volume di affari generato dairapporti con le società Fimec e DR Idraulica.La critica formulata con il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’appello econferma del provvedimento del Tribunale, non inficia il provvedimento impugnato.Si tratta, infatti di critiche che, prese singolarmente o nella loro complessità, nonpongono in evidenza, nella motivazione, contraddittorietà o manifeste illogicità, checostituiscono gli unici standard di valutazione della motivazione in sede di legittimità.Non appare, infatti illogico né contraddittorio affermare che la mera adozione di unostrumento organizzativo non sia sufficiente per garantire il grado di separatezza e diindipendenza da influenze malavitose richiesto nella specifica fase di necessario distaccoda influenze e da logiche che nel passato avevano rischiato di inquinare la gestione dellasocietà; né la mera uscita dai consorzi affetti da presenza ‘ndranghetista, fattorecertamente in sé positivo, può, tuttavia, costituire ragione dimostrativa della giàintervenuta emancipazione da ambienti ‘a rischio’; infine, quanto alla valutazionedell’impatto sul fatturato della [OSCURATO:SOCIETA]., delle commesse con le due impresefornitrici, la valutazione di ‘impatto economico’ rientra nell’ambito della più strettadiscrezionalità, sicché non è possibile in questa sede ‘aggredirla’ sulla base di unsemplice differente giudizio di congruenza economica.In sostanza, quelle proposte dalla difesa si risolvono in formulazioni di soluzionialternative, che il giudice, nella prospettiva defensionale, avrebbe potuto preferire, manon sono critiche che ‘sradichino’ la motivazione del provvedimento, per avernedisvelato l’interna contraddizione o la manifesta illogicità.A fronte di questa constatazione, il motivo risulta pertanto manifestamenteinfondato, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 606, comma 3, cod. proc.pen.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 7 maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente