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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 1988

Cassazione n. 34959/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natail 21/09/1988 avverso la sentenza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 17 luglio 2025, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro400,00 di multa in ordine al reato di concorso in tentata rapina alla stessa contestato.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata tramite il proprio difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità ed all’omessa motivazione sulla sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento.

3. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili avverso sentenze di patteggiamento e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" exart. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de lla ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente ineuro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 9 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natail 21/09/1988 avverso la sentenza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 17 luglio 2025, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro400,00 di multa in ordine al reato di concorso in tentata rapina alla stessa contestato. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata tramite il proprio difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità ed all’omessa motivazione sulla sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento. 3. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili avverso sentenze di patteggiamento e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" exart. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de lla ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente ineuro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]