CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23302/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;ricorrentecontroAgos [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Romanelli;controricorrenteavverso la sentenza n. 2787/2024 della Corte di appello di Milano,depositata il 23 ottobre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVA1. ─ Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha domandatoSez. I – RG 8540/2025camera di consiglio 23.6.2026 1Numero registro generale 8540/2025Numero sezionale 2773/2026Numero di raccolta generale 23302/2026Data pubblicazione 15/07/2026di accertarsi la nullità del contratto relativo a carta di credito revolvingconcluso con la resistente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 1 febbraio 2006e, in via subordinata, di accertare la nullità di alcune delle clausole deldetto contratto, il quale, secondo l’attrice, era stato concluso inmancanza della forma scritta richiesta dall’art. 117, comma 1, t.u.b..Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano ha respintole domande attrici.2. ─ È stato rigettato anche il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia di primo grado: gravame che la società vittoriosaavanti al Tribunale aveva chiesto dichiararsi inammissibile o comunquerespingersi.3. — La sentenza della Corte di appello di Milano, resa il 23ottobre 2024, è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con unricorso basato su due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio,una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.Sono state depositate memorie.4. ― Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 117 t.u.b..Col secondo mezzo si oppone la violazione e falsa applicazionedegli artt. 119 t.u.b., 1284, 1374, 1375 e 2646 c.c..5. — [OSCURATO:PERSONA] reputa che, con particolare riferimento al primomotivo, si profili la necessità di operare puntualizzazioni circa l’onereprobatorio gravante sull’attore in ripetizione allorquando, in tema dirapporti bancari, sia prospettata la mancata redazione per iscritto delcontratto. L’approfondimento si rende necessario a fronte di responsidella giurisprudenza di legittimità non del tutto univoci sul punto. Da unlato, infatti, molte pronunce di questa Corte evocano il principio dicarattere generale secondo cui, come rilevato nella proposta, la provadell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale,Sez. I – RG 8540/2025camera di consiglio 23.6.2026 2Numero registro generale 8540/2025Numero sezionale 2773/2026Numero di raccolta generale 23302/2026Data pubblicazione 15/07/2026compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizionedell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (Cass. 19gennaio 2022, n. 1550; in senso conforme, tra le tante: Cass. 15maggio 2026, n. 14475; Cass. 14 ottobre 2025, n. 27462); dall’altro,si registrano alcuni arresti della Corte secondo cui, nell’ipotesi in cui siacontroversa la documentazione dell’accordo, spetterebbe alla bancadarne positivo riscontro (così, di recente: Cass. 25 dicembre 2025, n.34110; Cass. 14 maggio 2025, n. 12953).La questione di diritto presenta una particolare rilevanza, avendopure riguardo al numero delle cause che vi sono interessate, e merita,per tale ragione, di essere trattata in pubblica udienza, giusta l’art. 375,comma 2, c.p.c.. P.Q.MLa Corterimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 8540/2025camera di consiglio 23.6.2026 3