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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 18612/2026

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orte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria sopravvenuta;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggein ordine all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., risulta manifestamente infondato, inquanto i giudici di appello, conformandosi a quanto stabilito da questa Corte (cfr. Sez.2, n.51255 del16/11/2023, Montella, Rv.285693 – 01), hanno congruamente ritenuto nonapplicabile la suddetta circostanza attenuante, avendo l’esiguità del danno già rappresentatoelemento fondante la diminuente di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen.;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’omessa esclusione dellarecidiva, risulta alquanto generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto il giudice dimerito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 6) dei principi dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsiesclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati,essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ilrapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se edin quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazioneal delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato subiudice;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerano che le memorie sopravvenute non sono utili a modificare l’esito decisorio.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria sopravvenuta;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggein ordine all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., risulta manifestamente infondato, inquanto i giudici di appello, conformandosi a quanto stabilito da questa Corte (cfr. Sez.2, n.51255 del16/11/2023, Montella, Rv.285693 – 01), hanno congruamente ritenuto nonapplicabile la suddetta circostanza attenuante, avendo l’esiguità del danno già rappresentatoelemento fondante la diminuente di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen.;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’omessa esclusione dellarecidiva, risulta alquanto generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto il giudice dimerito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 6) dei principi dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsiesclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati,essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ilrapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se edin quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazioneal delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato subiudice;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerano che le memorie sopravvenute non sono utili a modificare l’esito decisorio. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18612/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris