CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26475-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 3561/03/2019 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata in data 08/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I per IRPEF, IVA ed IRAP dovuta per l'anno d'imposta 2005, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, pronunciando in sede di rinvio operato da questa Corte con ordinanza n. 24825 del 2017 (che aveva cassato la precedente pronuncia della CTR di inammissibilità dell'appello dell'amministrazione finanziaria per omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale utilizzata per la notifica dell'atto di impugnazione) respingeva l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo applicabile alla fattispecie le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, «ravvisando uno stretto legame tra mancato e/o ritardo nei pagamenti per i servizi resi dalla società Appennino paolano spa e fatturati dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] senza incassare i corrispettivi dovuti per le prestazioni rese e la presenza di cause giustificative della condotta del ricorrente, ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni». 2. Avverso tale statuizione la difesa erariale propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica la società intimata. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 sostenendo che nella specie, in cui si verte in ipotesi di IVA dichiarata ma non versata, non può operare la disposizione censurata che differisce il momento dell'esigibilità dell'imposta da quello in cui le operazioni si considerano effettuate a quello in cui avviene il pagamento dei corrispettivi, perché applicabile solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici ivi espressamente indicati, tra cui non poteva ricomprendersi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società mista che aveva ricevuto le prestazioni della società contribuente. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. L'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte che interessa, dispone che «L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia (...) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (...) fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche' dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo». 4. «La ratio legis di quella che è chiaramente una norma di favore per chi contratta con soggetti pubblici specificamente individuati si rivela sufficientemente chiara nel senso di porre il cedente il più possibile al riparo dai ritardi e dagli altri impedimenti nell'esecuzione dei pagamenti che la normativa contabile degli enti pubblici cessionari può talvolta comportare, al fine di evitare che il primo debba fatturare l'operazione e pagare l'imposta relativa fin dal momento della consegna o spedizione, mentre l'incasso del corrispettivo potrebbe intervenire a notevole distanza di tempo (cfr. la motivazione di Cass. n. 20540 del 22/09/2006)» (Cass. n. 24454 del 2018). 5. Si è quindi precisato (Cass. n. 26208 del 2021) che il beneficio del versamento differito dell'Iva «può riguardare i soli enti pubblici e dipende da due condizioni, ossia che l'attività sia esercitata dall'ente medesimo e che da esso sia svolta in veste di pubblica autorità (v. Cass. n. 17795 del 06/07/2018; Cass. n. 3418 del 20/02/2015; Cass. n. 5947 del 25/03/2015)». 6. Orbene, tra questi soggetti di certo non può farsi rientrare le società miste - come quella in esame (la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) costituita in forma di società per azioni - che sono «società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione - pur maggioritaria, ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico» (Cass. n. 8591 del 2017; Cass. n. 11346 del 2021; arg. anche da Cass., Sez. U, n. 17287 del 2006). 7. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 censurando la sentenza d'appello per aver riconosciuto la sussistenza sub specie di «cause giustificative della condotta del ricorrente, ai fini dell'applicazione delle sanzioni». 8. Il motivo è fondato e va accolto atteso che l'esimente del fatto del terzo di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 opera solo nell'ipotesi, nella specie non ricorrente, in cui il contribuente fornisca la prova della ricorrenza della duplice condizione che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e che l'omissione sia addebitabile esclusivamente a terzi (arg. da Cass. n. 20113 del 2012). 9. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto dell'originario ricorso della società contribuente. 10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società intimata mentre vanno compensate tra le parti quelle dei gradì merito. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle