CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 27518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 4638/2019 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio fra [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] (I.R.E.C.) soc coop a r. l. domiciliato ex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t, domiciliata ex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- e [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona dei legali rappresentanti p.t, elettivamente domiciliata in Roma , via Aureliana 2 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] U. Petraglia che lo rappresenta e difend e per procura speciale notarile in atti; - controricorrent e – nonché [OSCURATO:PERSONA] fra [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] ( I.R.E.C.) soc coop a r. l., in persona del Curatore avv. [OSCURATO:PERSONA];Comune di Napoli -intimati- avverso il decreto nr. 8513/2018 della Corte di Appello di Roma depositatoin data 23 luglio 2018. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d'appello di Roma, con decreto depositato in data 19/3/2013, respinse il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contro il decreto con cui il tribunale della stessa città , ritenuta infondata l 'opposizione della reclamante, aveva omologato il concordato fallimentare di Consorzio fra [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] ( I.R.E.C.) soc coop a r. l. (d'ora innanzi, brevemente, Consorzio ) proposto, quale assuntrice, da [OSCURATO:SOCIETA] . 1.1 La c orte distrettuale osservò che la permanenza dell'esposizione del Consorzio - e dunque d i N.I.C.C - per le obbligazioni scaturenti da mutuo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo, nonostante la revoca delle concessioni comunali sui beni ipotecati a garanzia del mutuo stesso, costituisse ragione sufficiente al rigetto dell'opposizione della banca, basata sull'erronea opinione che l'operatività del concordato fallimentare potesse comporta re la pretermissione delle ragioni vantate dalla banca, ammessa al passivo con collocazione ipotecaria, verso il fallito. 2 Il provvedimento, impugnato da [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso per cassazione, fu annullato da questa Corte con l’ ordinanza n. 8897/ 2017, che dispose il rinvio della causa alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] per accertare in concreto se la proposta di concordato avesse o meno previsto l'integrale soddisfazione dei crediti privilegiati della banca 2.1 Il giudice del rinvio, con decreto del 23/7/2018, ha accerta to che la proposta di concordato fallimentare prevedeva espressamente la soddisfazione del credito privilegiato di [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo nella misura del 100% ed ha nuovamente r espinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] qualità. 2.2 La corte capitolina ha rilevato che le vicende del credito in questione, con riferimento sia alla sua permanenza sia alla sua collocazione, a seguito della retrocessione degli immobili ipotecati (affidati al Consorzio in concessione) ai Comuni concedenti, avrebbero potuto, semmai, assumere rilevanza in sede di esecuzione del concordato, ma non incidevano sull’ammissibilità della proposta concordataria, che si basava sull ’impegno dell’integrale pagamento del creditore privilegiato. 3 [OSCURATO:PERSONA]Aiello , in qualità di legale rappresentante del Consorzio dichiarato fallito , ha proposto ricorso per la c assazione del decreto,sulla base di due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con separati controricorsi, entrambi illustratida memoria. [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Napoli sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente va chiarito che l’ordinanza di questa Corte nr. 6324/2023 del 2/3/2023 che, in accoglimento del ricorso proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA] quale cessato legale rappresentante del Consorzio IREC , ha dichiarato la giuridica inesistenza della sentenza di falliment o, non incide sul presente giudizio. 1.1 La pronuncia è stata, infatti, resa nell’esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, quale ex amministratore dell’ente, era potenzialmente esposto ai negativi effetti della sentenza di fallimento,mentre il ricorso proposto dal Consorzio fallito contro la medesima sentenza è stato dichiarato inammissibile. 2 Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti , costituito dal riconoscimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] che gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria in forza della quale Cariplo (cui è succeduta I ntesa San P aolo) aveva ottenuto l’ammissione del proprio credito con collocazione prelatizia, non sono più nella titolarità del Consorzio, per essere tornati proprietà dei Comuni prima, e degli assegnatari dopo, con la conseguente esclusione di ogni privilegio del credito vantato dall’istituto bancario. 2.1 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la c orte distrettuale dichiarato che la banca rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA] non vantava alcun credito privilegiato nei confronti del Fallimento, anche alla luce della pronuncia di questa Corte nr 1620/2016 la quale avrebbe accertato che i beni oggetto di ipoteca non erano nella disponibilità del Consorzio per essere tornati nella titolarità delle amministrazioni Comunali. 3 I motivi, da esaminarsi congiuntamente, presentano plurimi motivi di inammissibilità 3.1 Innanzitutto il ricorrente, che non risulta aver proposto opposizione all’omologazione del concordato, e che n eppure ha impugnato per cassazione il primo decreto della Corte di Appello di Roma, e non è dunque parte soccombente nel giudizio a quo, difetta di legittimazione (prima ancora che di interesse) alla proposizione del ricorso. 3.2 Le censure, inoltre, si appuntano suuna questione, quella della degradazione del credito della banca ammesso al passivo fallimentare da privilegiato a chirografo, del tutto estranea al thema decidendumdella controversia devoluta ai giudici di merito, rappresentato dall’opposizione al concordato fallimentare e, dunque, dall’ammissibilità della procedura alternativa al fallimento. 3.3 Le doglianze, infine, non si confrontano con ildecisum. 3.4 Il decreto impugnato ha, infatti, dato espressamente conto della irrilevanza, ai fini della valutazione dell’ammissibilità del concordato, delle vicende che riguardavano il venir meno delle garanzie ipotecarie, atteso che l’assuntrice si era obbligata al pagamento integrale del credito di [OSCURATO:PERSONA]. 4 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il rico rrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore di [OSCURATO:SOCIETA] in € 3.500 per compensi oltre ad € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15% e in favore di [OSCURATO:SOCIETA], in € 3.000 , oltre a d € 200 per esborsi Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del c