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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 25249/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28832/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Catania n. 947/2019 depositata i l 18/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] SPA ricorre, con unico motiv o , avverso la sentenza della CTR in epigrafe, che in accoglimento dell’appello del contribuente, rilevando il difetto di notifica dell’ avvis o di accertamento presupposto, ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento relativa ad IRPEF 2005.

2. Il contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agente per la riscossione denuncia la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 26, primo comma, ultima parte, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 14 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 890)in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c. ) – Erronea applicazione dell’art. 60 D.P.R. 600/73 e dell’art. 140 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).

1.1. Lamenta parte ricorrente che i giudici di appello, in maniera irragionevole e immotivata, non abbiano preso atto della documentazione prodotta dall’Agente della riscossione, idonea a provare il regolare svolgimento dell’attività notificatoria, regolarmente effettuata ai sensi dell’art. 14 della L. n. 890/1982, non dovendosi ritenere applicabile la disciplina dell’art. 140 c.p.c. in materia di temporanea assenza del destinatario.

2. Il motivo èfondato.

2.1. In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art.153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (Cass. Sez. 5, 28/05/2020, n. 10131, di recente Cass. n. 6702/2025).

3. Il giudice di appello non si è conformato airichiamati principi.

4. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia –Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28832/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Catania n. 947/2019 depositata i l 18/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] SPA ricorre, con unico motiv o , avverso la sentenza della CTR in epigrafe, che in accoglimento dell’appello del contribuente, rilevando il difetto di notifica dell’ avvis o di accertamento presupposto, ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento relativa ad IRPEF 2005. 2. Il contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agente per la riscossione denuncia la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 26, primo comma, ultima parte, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 14 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 890)in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c. ) – Erronea applicazione dell’art. 60 D.P.R. 600/73 e dell’art. 140 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.). 1.1. Lamenta parte ricorrente che i giudici di appello, in maniera irragionevole e immotivata, non abbiano preso atto della documentazione prodotta dall’Agente della riscossione, idonea a provare il regolare svolgimento dell’attività notificatoria, regolarmente effettuata ai sensi dell’art. 14 della L. n. 890/1982, non dovendosi ritenere applicabile la disciplina dell’art. 140 c.p.c. in materia di temporanea assenza del destinatario. 2. Il motivo èfondato. 2.1. In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art.153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (Cass. Sez. 5, 28/05/2020, n. 10131, di recente Cass. n. 6702/2025). 3. Il giudice di appello non si è conformato airichiamati principi. 4. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia –Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle
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