CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28376/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che tali motivi sono manifestamente infondati in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito che ha compiutamente ricostruito gli elementi oggettivo e soggettivo del reato, escludendo il travisamento delle dichiarazioni rese dagli imputati, che hanno riferito di avere visto la [OSCURATO:PERSONA] indietreggiare e cadere accidentalmente sulla ringhiera, escludendo qualsiasi contatto fisico tra la predetta e l'Origa, e ciò contrariamente alle altre risultanze probatorie; rilevato che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è generico e non risulta dedotto con specifico motivo in appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.M