Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01549/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28409_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge per l'errata qualificazione del materiale presente (si censura la sentenza impugnata in quanto la Corte d'appello non avrebbe correttamente classificato il materiale presente in loco; premesso che al ricorrente è stato contestato il reato di inottemperanza dell'ordinanza sindacale che impone lo smaltimento dei rifiuti presenti presso il sito, si sostiene che la corretta classificazione circa la natura del materiale presente appare importante ai fini dell'integrazione del reato, in quanto assume connotato di elemento integrativo della fattispecie penale; secondo l'ipotesi accusatoria, il materiale in oggetto andrebbe annoverato nella categoria dei rifiuti non pericolosi, ma tale natura era stata contestata dalla difesa anche attraverso l'apporto, all'interno del procedimento, di qualificate conoscenze tecniche proprie del settore di riferimento, ovvero il restauro e il recupero di oggetti antichi e, in particolare, di elementi lignei; pur essendo stata redatta una consulenza tecnica di parte e sentito il consulente nel giudizio di primo grado, nelle motivazioni della sentenza non verrebbe svolta alcuna analisi critica in merito alle valutazioni tecniche svolte dal CTP; nella sentenza impugnata sarebbe altresì affermato che la consulenza tecnica riguarderebbe unicamente il materiale ligneo presente, ma, nel caso si ritenga che debba essere data una diversa qualificazione al solo materiale ligneo si addiverrebbe ad una importante distinzione, dal momento che anche nella sentenza di primo grado non sono stati perinnetrati i materiali oggetto di smaltimento); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto: a) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) prefigura peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) è manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; rilevato, infatti, che la Corte d'appello alla pag. 7 della sentenza impugnata indica compiutamente le ragioni fondanti il rigetto dell'identica doglianza difensiva svolta nel primo motivo d'appello, replicata in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, in particolare evidenziando come la natura di rifiuti dei materiali disseminati nell'area di pertinenza dell'abitazione emergesse dagli eloquenti rilievi fotografici in atti, che davano conto della significativa quantità di beni, della eterogeneità dei materiali - di certo non solo legno, come sostenuto dall'allora appellante -, del palese stato di abbandono per il posizionamento alla rinfusa, con conseguente impossibilità di utilizzo; si aggiunge in sentenza ancora che, per quanto attiene allo svolgimento di eventuali attività imprenditoriali, dall'istruttoria era emersa l'assenza di autorizzazioni e, quanto alla consulenza della difesa, la stessa concerneva unicamente il legno e comunque, si legge in sentenza, era stato lo stesso consulente, sentito in udienza, ad ammettere che, per come il materiale era posizionato, non era possibile in concreto lo svolgimento di un'attività di restauro; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 — dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, peraltro, che quanto argomentato dai giudici di appello, oltre che sottrarsi a censure logico — argomentative, è altresì corretto in diritto, essendo stato più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, da un lato, che in tema di gestione di rifiuti, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 - 02), come all'evidenza verificatosi nel caso in esame; e, dall'altro, che in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto incombe su colui che ne invoca l'applicazione (Sez. 3, n. 18020 del 18/01/2024, Halili, Rv. 286345 - 01), onere nella prova non assolto dal ricorrente; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28409_25 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge per l'errata qualificazione del materiale presente (si censura la sentenza impugnata in quanto la Corte d'appello non avrebbe correttamente classificato il materiale presente in loco; premesso che al ricorrente è stato contestato il reato di inottemperanza dell'ordinanza sindacale che impone lo smaltimento dei rifiuti presenti presso il sito, si sostiene che la corretta classificazione circa la natura del materiale presente appare importante ai fini dell'integrazione del reato, in quanto assume connotato di elemento integrativo della fattispecie penale; secondo l'ipotesi accusatoria, il materiale in oggetto andrebbe annoverato nella categoria dei rifiuti non pericolosi, ma tale natura era stata contestata dalla difesa anche attraverso l'apporto, all'interno del procedimento, di qualificate conoscenze tecniche proprie del settore di riferimento, ovvero il restauro e il recupero di oggetti antichi e, in particolare, di elementi lignei; pur essendo stata redatta una consulenza tecnica di parte e sentito il consulente nel giudizio di primo grado, nelle motivazioni della sentenza non verrebbe svolta alcuna analisi critica in merito alle valutazioni tecniche svolte dal CTP; nella sentenza impugnata sarebbe altresì affermato che la consulenza tecnica riguarderebbe unicamente il materiale ligneo presente, ma, nel caso si ritenga che debba essere data una diversa qualificazione al solo materiale ligneo si addiverrebbe ad una importante distinzione, dal momento che anche nella sentenza di primo grado non sono stati perinnetrati i materiali oggetto di smaltimento); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto: a) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) prefigura peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) è manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; rilevato, infatti, che la Corte d'appello alla pag. 7 della sentenza impugnata indica compiutamente le ragioni fondanti il rigetto dell'identica doglianza difensiva svolta nel primo motivo d'appello, replicata in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, in particolare evidenziando come la natura di rifiuti dei materiali disseminati nell'area di pertinenza dell'abitazione emergesse dagli eloquenti rilievi fotografici in atti, che davano conto della significativa quantità di beni, della eterogeneità dei materiali - di certo non solo legno, come sostenuto dall'allora appellante -, del palese stato di abbandono per il posizionamento alla rinfusa, con conseguente impossibilità di utilizzo; si aggiunge in sentenza ancora che, per quanto attiene allo svolgimento di eventuali attività imprenditoriali, dall'istruttoria era emersa l'assenza di autorizzazioni e, quanto alla consulenza della difesa, la stessa concerneva unicamente il legno e comunque, si legge in sentenza, era stato lo stesso consulente, sentito in udienza, ad ammettere che, per come il materiale era posizionato, non era possibile in concreto lo svolgimento di un'attività di restauro; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 — dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, peraltro, che quanto argomentato dai giudici di appello, oltre che sottrarsi a censure logico — argomentative, è altresì corretto in diritto, essendo stato più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, da un lato, che in tema di gestione di rifiuti, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 - 02), come all'evidenza verificatosi nel caso in esame; e, dall'altro, che in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto incombe su colui che ne invoca l'applicazione (Sez. 3, n. 18020 del 18/01/2024, Halili, Rv. 286345 - 01), onere nella prova non assolto dal ricorrente; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 01549/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris