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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2020

Cassazione n. 43716/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letéetserrttte-Fe-e~sionidei-P-6, Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trapani, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, in accoglimento della conforme richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Distaccata di Alcamo, in data 20/12/2012, irrevocabile il 5/11/2013, nonché con la sentenza del Tribunale di Trapani in data 15/11/2017, irrevocabile il 6/04/2018.

Detto Tribunale ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla prima sentenza (sub a) della richiesta di revoca) ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., avendo Ruggero; entro il quinquennio dalla data di irrevocabilità di detta sentenza e precisamente nel giugno 2015, commesso il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. giudicato con la seconda sentenza sopra indicata (sub d) della richiesta di revoca); nonché la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale di cui a quest'ultima sentenza, trattandosi della terza sospensione condizionale di pena (dopo quella sub a) e quella di cui alla sentenza in data 25/11/2014 del Tribunale di Trapani, irrevocabile il 28/10/2016, sub c) della richiesta del P.m.).

2. Avverso detta ordinanza Ruggero, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 164, 168 e 674 cod. proc. pen.

Lamenta il difensore che nel caso in esame l'ufficio della Procura ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Distaccata di Alcamo, emessa il 20/12/2012, sulla base di una condanna a pena sospesa emessa dal Tribunale di Trapani in data 15/11/2017, relativamente alla quale non risulta che il beneficio della sospensione sia mai stato revocato a causa di un'ulteriore condanna sopravvenuta; e che tale revoca del beneficio è stata disposta in spregio della costante giurisprudenza di legittimità, che la subordina al presupposto in ultimo menzionato.

Rileva il ricorrente che erra il Giudice dell'esecuzione quando afferma, per smentire il rilievo difensivo, che era già stata disposta una seconda sospensione condizionale della pena, citando quella di cui alla sentenza sub c) che è sentenza di condanna antecedente e non successiva a quella in data 15/11/2017, la quale, assunta per la revoca del beneficio di cui alla prima sentenza, è inidonea a tal fine.

Osserva la difesa che peraltro la revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza sub c) non è mai avvenuta, essendo stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione la relativa ordinanza del Giudice dell'esecuzione.

Rileva, in ultimo, la difesa che, con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del 15/11/2017, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare se il Tribunale, al momento della concessione della terza sospensione, disponesse di un certificato penale aggiornato da cui evincere le precedenti sospensioni, soprattutto in considerazione del fatto che detta sentenza è intervenuta ben tre anni dopo la concessione dell'ultimo beneficio.

Lamenta, infine, la difesa il silenzio del Tribunale sulla specifica doglianza sollevata da essa difesa sempre nella memoria depositata in udienza.

Il difensore conclude, alla luce di tali censure, per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Il Tribunale di Trapani ha correttamente disposto la revoca del beneficio concesso con la sentenza sub a) per avere il ricorrente commesso nuovo delitto entro cinque anni dal passaggio in giudicato di detta sentenza e precisamente quello di cui alla sentenza sub , c), la cui condanna a pena condizionalmente sospesa viene correttamente revocata dal medesimo Tribunale.

Anche una condanna a pena condizionalmente sospesa, invero, può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, depositata il 20/05/2020, Petrucci, Rv. 278980).

Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Giudice dell'esecuzione, che replica in tal modo al rilievo contenuto nella memoria difensiva che infondatamente si asserisce trascurato, rispetto alla prima sospensione condizionale della pena, di cui alla sentenza sub a) della richiesta di revoca, era già stata disposta una seconda sospensione condizionale della pena in favore di Ruggero con la sentenza sub c) divenuta irrevocabile il 28/10/2016 (a nulla rilevando che, come allegato dalla difesa, l'ordinanza di revoca era stata poi annullata senza rinvio, circostanza che anzi, a maggior ragione, conferma che la sospensione condizionale successiva sarebbe stata la terza), quindi successivamente alla prima sospensione e antecedentemente alla terza sospensione di cui alla sentenza del 15/11/2017, irrevocabile il 6/04/2018; e pertanto si è imposta la revoca di detta sospensione per effetto della sussistenza di altra condanna a pena sospesa (non richiedendo la pronuncia summenzionata, e richiamata dalla difesa, che la revoca della sospensione condizionale della pena del titolo giustificativo della revoca debba intervenire per una sentenza successiva, ma solo per un'ulteriore sentenza, come appunto nel caso di specie).

Infondato è anche l'ulteriore profilo di censura.

Se è \/ero che il Giudice dell'esecuzione nel provvedimento . impugnato sembra non approfondire la circostanza della conoscenza da parte del Giudice della cognizione dei motivi ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena (secondo l'insegnamento di Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015 - dep. 15/09/2015, P.M. in proc.

Longo, Rv. 264381: il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione), è anche vero che nella sentenza di cui si discute si dà atto dell'incensuratezza di Ruggero e su tale dato viene concesso il beneficio, a dimostrazione del fatto che il Giudice della cognizione non avesse conoscenza alcuna di cause ostative alla sospensione condizionale della pena.

Né il difensore argomenta sul punto se non nei termini assolutamente generici di cui sopra, trascurando, altresì, che l'irrevocabilità della seconda sentenza concessiva del beneficio era antecedente di appena un anno rispetto all'ultima pronuncia.2.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letéetserrttte-Fe-e~sionidei-P-6, Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trapani, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, in accoglimento della conforme richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Distaccata di Alcamo, in data 20/12/2012, irrevocabile il 5/11/2013, nonché con la sentenza del Tribunale di Trapani in data 15/11/2017, irrevocabile il 6/04/2018. Detto Tribunale ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla prima sentenza (sub a) della richiesta di revoca) ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., avendo Ruggero; entro il quinquennio dalla data di irrevocabilità di detta sentenza e precisamente nel giugno 2015, commesso il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. giudicato con la seconda sentenza sopra indicata (sub d) della richiesta di revoca); nonché la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale di cui a quest'ultima sentenza, trattandosi della terza sospensione condizionale di pena (dopo quella sub a) e quella di cui alla sentenza in data 25/11/2014 del Tribunale di Trapani, irrevocabile il 28/10/2016, sub c) della richiesta del P.m.). 2. Avverso detta ordinanza Ruggero, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 164, 168 e 674 cod. proc. pen. Lamenta il difensore che nel caso in esame l'ufficio della Procura ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Distaccata di Alcamo, emessa il 20/12/2012, sulla base di una condanna a pena sospesa emessa dal Tribunale di Trapani in data 15/11/2017, relativamente alla quale non risulta che il beneficio della sospensione sia mai stato revocato a causa di un'ulteriore condanna sopravvenuta; e che tale revoca del beneficio è stata disposta in spregio della costante giurisprudenza di legittimità, che la subordina al presupposto in ultimo menzionato. Rileva il ricorrente che erra il Giudice dell'esecuzione quando afferma, per smentire il rilievo difensivo, che era già stata disposta una seconda sospensione condizionale della pena, citando quella di cui alla sentenza sub c) che è sentenza di condanna antecedente e non successiva a quella in data 15/11/2017, la quale, assunta per la revoca del beneficio di cui alla prima sentenza, è inidonea a tal fine. Osserva la difesa che peraltro la revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza sub c) non è mai avvenuta, essendo stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione la relativa ordinanza del Giudice dell'esecuzione. Rileva, in ultimo, la difesa che, con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del 15/11/2017, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare se il Tribunale, al momento della concessione della terza sospensione, disponesse di un certificato penale aggiornato da cui evincere le precedenti sospensioni, soprattutto in considerazione del fatto che detta sentenza è intervenuta ben tre anni dopo la concessione dell'ultimo beneficio. Lamenta, infine, la difesa il silenzio del Tribunale sulla specifica doglianza sollevata da essa difesa sempre nella memoria depositata in udienza. Il difensore conclude, alla luce di tali censure, per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Il Tribunale di Trapani ha correttamente disposto la revoca del beneficio concesso con la sentenza sub a) per avere il ricorrente commesso nuovo delitto entro cinque anni dal passaggio in giudicato di detta sentenza e precisamente quello di cui alla sentenza sub , c), la cui condanna a pena condizionalmente sospesa viene correttamente revocata dal medesimo Tribunale. Anche una condanna a pena condizionalmente sospesa, invero, può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, depositata il 20/05/2020, Petrucci, Rv. 278980). Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Giudice dell'esecuzione, che replica in tal modo al rilievo contenuto nella memoria difensiva che infondatamente si asserisce trascurato, rispetto alla prima sospensione condizionale della pena, di cui alla sentenza sub a) della richiesta di revoca, era già stata disposta una seconda sospensione condizionale della pena in favore di Ruggero con la sentenza sub c) divenuta irrevocabile il 28/10/2016 (a nulla rilevando che, come allegato dalla difesa, l'ordinanza di revoca era stata poi annullata senza rinvio, circostanza che anzi, a maggior ragione, conferma che la sospensione condizionale successiva sarebbe stata la terza), quindi successivamente alla prima sospensione e antecedentemente alla terza sospensione di cui alla sentenza del 15/11/2017, irrevocabile il 6/04/2018; e pertanto si è imposta la revoca di detta sospensione per effetto della sussistenza di altra condanna a pena sospesa (non richiedendo la pronuncia summenzionata, e richiamata dalla difesa, che la revoca della sospensione condizionale della pena del titolo giustificativo della revoca debba intervenire per una sentenza successiva, ma solo per un'ulteriore sentenza, come appunto nel caso di specie). Infondato è anche l'ulteriore profilo di censura. Se è \/ero che il Giudice dell'esecuzione nel provvedimento . impugnato sembra non approfondire la circostanza della conoscenza da parte del Giudice della cognizione dei motivi ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena (secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 - dep. 15/09/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381: il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione), è anche vero che nella sentenza di cui si discute si dà atto dell'incensuratezza di Ruggero e su tale dato viene concesso il beneficio, a dimostrazione del fatto che il Giudice della cognizione non avesse conoscenza alcuna di cause ostative alla sospensione condizionale della pena. Né il difensore argomenta sul punto se non nei termini assolutamente generici di cui sopra, trascurando, altresì, che l'irrevocabilità della seconda sentenza concessiva del beneficio era antecedente di appena un anno rispetto all'ultima pronuncia.2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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