CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 27650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16789-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]76T03M208N, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall' [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) 01764970792, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1051/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16789 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (Società aeroportuale calabrese) s.p.a. con il quale, premesso di aver svolto la propria attività professionale presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] e di essere stato inquadrato, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualifica 2B di cui all’art. G5 del CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, assumeva che la società convenuta, nonostante il formale livello di inquadramento, gli aveva affidato, in maniera continuativa e preminente, mansioni di fatto superiori e diverse, richiedenti preparazione professionale e/o rilevanti contenuti specialistici e specifiche abilitazioni, oltre un notevole ambito di autonomia decisionale, mansioni quindi riconducibili alla categoria di quadro; chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto all’inquadramento nella categoria superiore a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente riconoscimento della qualifica 1S ovvero, in subordine, della qualifica 1 e condanna della società alle differenze retributive maturate, oltre al risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dall’illegittimo comportamento datoriale; 2. i giudici d’appello, in estrema sintesi, dopo aver esaminato le declaratorie contrattuali in controversia, hanno condiviso l’assunto del primo giudice in base al quale nessuno degli incarichi svolti dal Mastroianni, tra i quali anche quello di “coordinatore per la sicurezza”, comportasse “piena discrezionalità”, “capacità di altissimo livello professionale”, “ampia responsabilità”, atteso che “l’attività del ricorrente, infatti, veniva sempre svolta nell’ambito dell’equipe al cui vertice era posto l’ing. Saracco, non ha mai comportato la direzione di altro personale o la sottoscrizione di atti con assunzione di piena ed esclusiva responsabilità”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un motivo articolato in tre censure; ha resistito con controricorso la società intimata; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 16789 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- 1. con il motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, degli artt. 1362, 1363 e 2103 c.c., in relazione agli artt. art. 5 G e 6 G del CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali dell’8 luglio 2010, alla legge 13 maggio 1985 n. 190 ed al D. Lgs. n. 494/1996 modificato dal D. Lgs. 528/1999, trasfuso nel D. lgs. n. 81/2008 (art. 360 n. 3 c.p.c.)”; si addebita alla Corte territoriale di non aver adeguatamente valutato gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione svolti dal Mastroianni, implicanti alta professionalità ed autonomia decisionale, incompatibili con l’inquadramento formalmente attribuito; di avere erroneamente ritenuto che il ricorrente “risulta impiegato con funzioni direttive, inquadrato nel livello 2B del CCNL [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di geometra all’interno dell’ufficio ‘sviluppo Infrastrutture e Sistemi’ affidato alla responsabilità dell’ Ing. Saracco del quale è collaboratore”, ribadendosi che “i compiti che la legge demanda al coordinatore per la sicurezza non consentono in alcun modo di sostenere che lo stesso sia carente di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale, tale da ridurre la sua azione a pura e semplice ‘ratifica’ dell’altrui operato”; si invoca l’applicazione dell’art. 2103 c.c. per il riconoscimento delle differenze retributive maturate in ragione delle superiori mansioni svolte; 2.il Collegio giudica il motivo, in tutte le censure in cui è articolato, inammissibile; esso, infatti, pur denunciando formalmente plurime violazioni di legge e di contratto collettivo, nella sostanza inevitabilmente finisce per invocare una rivalutazione di merito circa l’apprezzamento dei contenuti professionali delle mansioni svolte in concreto dal Mastroianni, pretendendo un sindacato che esorbita dai poteri conferiti al giudicedi legittimità; invero, se il Mastroianni abbia o meno svolto, nella concretezza della vicenda lavorativa, compiti connotati da un grado di discrezionalità e di autonomia tale da legittimarne il riconoscimento dell’inquadramento n ella superiore categoria rivendicata involge valutazioni di circostanze fattuali di competenza del giudice del merito; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il Ric. 2021 n. 16789 sez. ML -ud. 13-04-2022 -4- giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); inoltre, occorre considerare che ogni riesame della quaestio facti nella specie è, in radice, preclusa in presenza di una c.d. «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); 3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricor