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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 17046/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha osservato che si trattava di delitti riguardanti stupefacenti, commessi in un ristrettissimo arco temporale, con il medesimo modus operandi.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, chiedendone l'annullamento, per la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. in punto di competenza in executivis.

Il Pubblico Ministero ricorrente prospetta che l'ultima sentenza passata in giudicato, pur se emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è stata riformata in modo sostanziale da quella della Corte di appello di Napoli in data 20 febbraio 2018, irrevocabile il 7 aprile 2019; di conseguenza la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avrebbe dovuto essere vagliata da quest'ultimo organo, non già dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 29 settembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. E' principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, D'Andretta, Rv. 279525; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775).

La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma quarto, c.p.p.

Altrettanto pacifico che quando la modificazione della pena irrogata in primo grado sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanziale (ad esempio nel caso del riconoscimento delle circostanze attenuanti, dell'esclusione / di circostanze aggravanti, della modificazione del giudizio di comparazione, infine dell'applicazione della continuazione tra più reati), da parte del giudice d'appello la competenza funzionale a provvedere in ordine all'incidente di esecuzione appartiene a quest'ultimo, mentre la competenza funzionale spetta al giudice di primo grado, quando la Corte d'appello abbia riformato aspetti non sostanziali.

E' stato, infatti, chiarito che «Sussiste la competenza della Corte di Appello in sede di esecuzione qualora la sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, come, ad esempio, per effetto dell'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti» (Sez. 1, n. 3588 del 15/07/1994, Zaganelli, Rv. 199920).

3. Nel caso che ci occupa, la Corte di appello si è limitata a riconoscere nella massima estensione la diminuzione di pena riveniente dalla già avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado, sicché la riforma ha riguardato un aspetto non sostanziale; ciò che radica la competenza in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha correttamente emesso il provvedimento.

4. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile.

P.T.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 12 dicembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha osservato che si trattava di delitti riguardanti stupefacenti, commessi in un ristrettissimo arco temporale, con il medesimo modus operandi. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, chiedendone l'annullamento, per la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. in punto di competenza in executivis. Il Pubblico Ministero ricorrente prospetta che l'ultima sentenza passata in giudicato, pur se emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è stata riformata in modo sostanziale da quella della Corte di appello di Napoli in data 20 febbraio 2018, irrevocabile il 7 aprile 2019; di conseguenza la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avrebbe dovuto essere vagliata da quest'ultimo organo, non già dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 29 settembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. E' principio consolidato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, D'Andretta, Rv. 279525; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665, comma quarto, c.p.p. Altrettanto pacifico che quando la modificazione della pena irrogata in primo grado sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanziale (ad esempio nel caso del riconoscimento delle circostanze attenuanti, dell'esclusione / di circostanze aggravanti, della modificazione del giudizio di comparazione, infine dell'applicazione della continuazione tra più reati), da parte del giudice d'appello la competenza funzionale a provvedere in ordine all'incidente di esecuzione appartiene a quest'ultimo, mentre la competenza funzionale spetta al giudice di primo grado, quando la Corte d'appello abbia riformato aspetti non sostanziali. E' stato, infatti, chiarito che «Sussiste la competenza della Corte di Appello in sede di esecuzione qualora la sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, come, ad esempio, per effetto dell'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti» (Sez. 1, n. 3588 del 15/07/1994, Zaganelli, Rv. 199920). 3. Nel caso che ci occupa, la Corte di appello si è limitata a riconoscere nella massima estensione la diminuzione di pena riveniente dalla già avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado, sicché la riforma ha riguardato un aspetto non sostanziale; ciò che radica la competenza in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha correttamente emesso il provvedimento. 4. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il
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