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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 28913/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4477-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 5 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] MIGLIACCIO, rappresentat a e difes a dall’ A vvocato Debora PRETIN; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona dei legali rapp resentanti “ pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ A vvocato Michele CLEMENTE; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Pagamento del canone in misura superiore a quanto pattuito- Difetto di prova dei pagamenti R.G.N.4477/2021 Cron.

Rep.

Ud.27/06/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] E POSTBIZANTINI, in persona del direttore e legali rappresentant e “ pro tempore ”, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] MANGILI , rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] VERSACE ; -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avverso la sentenza n. 2 903 /20 2 0 d ella Corte d’appello di Venezia, depositata in data 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società Camilla di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “Camilla”) ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2003/20, del 30 novembre 2020, della Corte d’appello di Venezia, che –respingendone il gravame, esperito in via di principalità,avverso la sentenza n. 1147/19, del 29 maggio 2019, del Tribunale di Venezia, come pure quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] di Studi bizantini e postbizantini di Venezia (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”), dichiarando, invece, assorbito quello incidentale condizionato della società [OSCURATO:SOCIETA]. – ha rigettato la domanda proposta dalla stessa società Camilla, volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle convenzioni modificative del canone del contratto di locazione corrente tra le parti, nonché la ripetizione delle somme indebitamente percepite dall’[OSCURATO:PERSONA] in forza di esse.2.

Riferisc e , in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essersi resa dapprima affittuaria e poi, in via definitiva, cessionaria del ramo di azienda della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]., avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di commercio presso locali di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA], così subentrando nel contratto di locazione degli stessi, interessato, nel corso degli anni, da diverse convenzioni modificative dell’importo del canone di locazione.

Poiché, in particolare, il contratto con cui veniva trasferito, in via definitiva, il ramo di azienda prevedeva il trasferimento dei crediti aziendali in favore della società odierna ricorrente, la stessa agiva in giudizio verso il locatore [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l’accertamento della nullità delle suddette convenzioni modificative, ex art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per contrasto con l’art. 32 della stessa legge.

Costituitosi in giudizio, il predetto [OSCURATO:PERSONA], o ltre a resistere all’avversaria domanda (tra l’altro, eccependo il difetto di legittimazione della società attrice e l’intervenuta decadenza dal diritto azionato), veniva autorizzato a chiamare in manleva tale [OSCURATO:PERSONA], ovvero il professionista da esso incaricato di redigere le suddette convenzioni modificative, il quale, a propria volta, chiamava in manleva la propria assicuratrice, società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudice di prime cure respingeva la domanda, in applicazione del principio della ragione più liquida, ritenendo non provato l’avvenuto pagamento delle somme “maggiorate” di cui alle convenzioni suddette, respingendo anche la domanda di garanzia dell’[OSCURATO:PERSONA], ponendo a carico dello stesso le spese giudiziali sostenute dal Menegazzi e dalla propria assicuratrice.

Proposto gravamesia della società già attrice, che dell’[OSCURATO:PERSONA], il giudice di seconde cure rigettava entrambi, esito cui perveniva – quanto a quello proposto dall’ odierna ricorrente – anche sul rilievo(oltre che del la già dichiarata assenza di prova dei pagamenti) che le suddette convenzioni modificative non potessero ritenersi nulle, giacché contemplanti il c.d.

“canone a scaletta”.

Nel provvedere sul le spese del grado, il giudice d’appello poneva quelle sopportate dal Menegazzi e dalla propria assicuratrice a carico di entrambi gli appellanti, nella misura del 50% cadauno.

3. Avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione la società Camilla, sulla base – come già detto –di cinque motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 32 e 79 della legge n. 392 del 1978, in riferimento alla nullità delle convenzioni modificative del contratto di locazione poste in essere il 1° febbraio 2005 e il 1° gennaio 2014.

Si assume che il canone “a scaletta” potrebbe essere pattuito solo in occasione della stipulazione del contratto, ma non anche in corso di rapporto, come avvenuto nel caso di specie.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 416, comma 3, cod. proc. civ. , nonché dell’art. 2697 cod. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non provati i pagamenti eccedenti il canone di locazione, asseritamente effettuati in esecuzionedelle suddette convenzioni modificative, e ciò sebbenela medesima sentenza dia atto dell a contestazione generica dei pagamenti da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], ciò che, in applicazione del principio di “non contestazione”, dispensava l’odierna ricorrente dalla prova degli stessi.

3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione del l’art. 420, comma 5, e 421 cod. proc. civ.

La ricorrente censura la decisione del giudice d’appello di confermare la tardività delle produzioni documentali, da essa effettuate solo in occasione dell’udienza di discussione, volte a comprovare gli avvenuti pagamenti in eccedenza.

Sostiene che l’art. 420, comma 5, cod. proc. civ. consente l’ammissione di mezzi di prova “che le parti non abbiano potuto proporre prima dell’udienza di discussione”, evenienza da ritenersi integrata anche nell’ipotesi –che si assume essere quella di specie – in cui fatti oggetto di prova non siano stati contestati in sede stragiudiziale, tanto da indurre la parte a ritenersi dispensata dalla loro prova.

Difatti, la contestazione inaspettata di un fatto che poteva, ragionevolmente, ritenersi pacifico, comporterebbe l’applicazione del citato art. 420, comma 5, cod. proc. civ.

3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 421 e 437 cod. proc. civ.

In questo caso, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la (pretesa) lacuna probatoria non potesse essere colmata dall’esercizio dei poteri officiosi del giudice, affermazione in contrasto con il principio enunciato da questa Corte – anche nella sua massima sede nomofilattica (si richiama Cass. Sez.

Un., sent. 17 giugno 2004, n. 11353) – a mente del quale, “allorquando le risultanze di indagine offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere/dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori”.

3.5. Il quintomotivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione alla condanna alle spese di giudizio.

Si duole, in particolare, la ricorrente della condanna comminatale, in pari quota con l’[OSCURATO:PERSONA], a rifondere, ai terzi chiamati Menegazzi e società [OSCURATO:SOCIETA], le spese del grado sostenute da costoro , ancorché il giudice di prime cure avesse posto, quelle del giudizio celebrato innanzi ad esso, interamente a carico dell’[OSCURATO:PERSONA].

Si sostiene che, in spregio al principio di soccombenza, risulta esserle stata comminata la condanna a rifondere, nella misura del 50%, le spese sostenute non solo da [OSCURATO:SOCIETA] ma pure dal Menegazzi, e ciò sebbene la Corte territoriale abbia rigettato l’appello con cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la condanna a rifondere ad [OSCURATO:SOCIETA] le spese del primo grado (dichiarando, pertanto, assorbito l’appello incidentale condizionato, esperito dalla società assicuratrice affinché tali spese fossero poste a carico della società Camilla) e in difetto di qualsiasi impugnazione da parte del Menegazzi.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata.

5. Anche l’[OSCURATO:PERSONA], con controricorso, ha resistito all’avversaria iniziativa impugnatoria, proponendo, tuttavia, pure ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi.

5.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., deducendo nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione all’eccezione di difetto di legittimazione e/o di titolarità del diritto alla ripetizione ex art. 79 della legge n. 392 del 1978, in ragione dell’avvenuta cessione alla società [OSCURATO:SOCIETA]., anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale, del ramo d’azienda comprensivo del contratto di locazione per cui è causa.

5.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 79 e 36 della legge n. 392 del 1978, censurando la sentenza impugnata, per l’ipotesi in cui si ravvisasse nella stessa una decisione di implicito rigetto della suddetta eccezione di difetto di legittimazione e/o di titolarità del diritto in capo alla società Camella, ribadendo che essa spettava unicamente alla nuova cessionaria dell’azienda.

5.3. Infine, il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 79, comma 2, della legge n. 392 del 1978, censurando la sentenza impugnata per non avere, comunque, ritenuto la società Camilla decaduta dall’azioneper decorrenza del termine semestrale di cui a tale norma.

6. È rimastosolo intimato il Menegazzi.

7. La trattazione dei ricors i è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

8. La ricorrente principale, quella incidentale e la controcorrente hanno depositato memoria.9.

Non consta, invece, la presentazione di requisitoriascritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 10.Il ricorso principale va rigettato.

10.1. Il primo motivo è inammissibile.

10.1.1. L’inammissibilità del motivo discende dalla constatazione che esso investe una “ratio decidendi” della sentenza impugnata – quella relativa alla sussistenza , nella specie,di un “canone a scaletta” – espressa dalla Corte lagunare con riferimento all’appello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA], e non del gravame “illo tempore” proposto dall’odierna ricorrente, la quale non ha, pertanto, titolo per censurare tale “decisum”.

L’affermazione della sussistenza del “canone a scaletta” era, difatti, rimasta estranea alla decisione resa dal primo giudice, che si era basata – in dichiarata applicazione del principio della “ragione più liquida” – solo sulla mancata dimostrazione del pagamento delle somme asseritamente corrisposte in eccesso rispetto a quanto pattuito in contratto.

Sicché imotivi dell’appello principale attingevano la motivazione del primo giudice esclusivamente sutale affermazione.

10.2. Il secondo motivo, invece,è manifestamente infondato.

10.2.1. Invero, non è prospettabile, nella specie, la mancanza di una “specifica contestazione”– da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] o – dei pagamenti asseritamente effettuati dalla società Camilla in misura superiore al canone pattuito (e in forza delle convenzioni modificative del contratto, delle quali è chiesta la declaratoria di nullità).

Invero, a fronte de ll ’ avvenuta allegazione di tali pagamenti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma in difetto provadegli stessi da parte dell’allora attrice società Camilla, l’uso dell’espressione “parimenti si contestano” –contenuta nell’atto di costituzione in giudizio dell’allora convenutoIstituto Ellenico, con riferimentoagli stessi – era del tutto idonea allo scopo, dato che “l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti” (Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 2017, n. 22055, Rv. 646016- 01).

10.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

10.3.1. La sentenza impugnataè immune da vizi, là dove ha osservato che la società Camilla, richiedendo la restituzione di somme che assumeva indebit amente corrisposte, fin dall’atto introduttivodel giudizio poteva e doveva produrre i documenti in suo possesso evidenzianti l’avvenuto pagamento , essendo rimasta priva di riscontro l’affermazione della ricorrente secondo cui, nella specie, vi sarebbe stata “una ragionevole presunzione di non contestazione del fatto” in sede stragiudiziale, pur astrattamente rilevante (cfr. Cass. Sez.

Lav., sent. 11 febbraio 1995, n. 1509, Rv. 490378-01).

La ricorrente, infatti, avrebbe dovuto indicare – a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. – quali atti o documenti, acquisiti in giudizio, fossero idonei a far risultare tale circostanza.

10.4. Del pari infondato è il quarto motivo di ricorso.10.4.1.

Corretta è, anche in questo caso, la decisione della Corte territoriale di escludere – in una situazione che non era di “insufficienza” degli elementi probatori sin ad allora acquisiti, bensì di radicale carenza di prova – la possibilità del ricorso ai poteri officiosi di cui all’art. 421 cod. proc. civ., giacché essi “non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale” (da ultimo, Cass. Sez.

Lav., ord. 28 maggio 2024, n. 14923, Rv. 671222-01).

10.5. Il quinto motivo, infine, non è fondato.

10.5.1. La Corte di Venezia ha fatto corretta applicazione del principio di causalità della lite, in forza del quale, incaso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli – ciò che è da escludersi (e, per vero, neppure è stato prospettato dalla ricorrente principale) nel caso di specie – manifestamente infondata o palesemente arbitraria(da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.7 marzo 2024, n. 6144 , Rv. 670458 - 01 ) .

Nella specie la costituzione nel giudizio di appello sia dell’[OSCURATO:SOCIETA], sia del Menegazzi, in definitiva è stata riconducibile sia alla qui ricorrente sia all’Istituto.

La prima ebbe a provocare le chiamate in garanzia successive, la seconda ne ha fatta una e ne ha provocato – da parte del Menegazzo –l’altra.

I rapporti così insorti erano devoluti necessariamente in appello già per effetto dell’appello principale.11.

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dal rigetto di quello principale.

12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente principale e liquidate come da dispositivo.

13. A carico della ricorrente principale , stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, condannando la società Camilla di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a ll’[OSCURATO:PERSONA] di Studi bizantini e postbizantini e alla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, per ognuno di essi, in € 8.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4477-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 5 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] MIGLIACCIO, rappresentat a e difes a dall’ A vvocato Debora PRETIN; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona dei legali rapp resentanti “ pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ A vvocato Michele CLEMENTE; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Pagamento del canone in misura superiore a quanto pattuito- Difetto di prova dei pagamenti R.G.N.4477/2021 Cron. Rep. Ud.27/06/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] E POSTBIZANTINI, in persona del direttore e legali rappresentant e “ pro tempore ”, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] MANGILI , rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] VERSACE ; -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avverso la sentenza n. 2 903 /20 2 0 d ella Corte d’appello di Venezia, depositata in data 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società Camilla di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “Camilla”) ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2003/20, del 30 novembre 2020, della Corte d’appello di Venezia, che –respingendone il gravame, esperito in via di principalità,avverso la sentenza n. 1147/19, del 29 maggio 2019, del Tribunale di Venezia, come pure quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] di Studi bizantini e postbizantini di Venezia (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”), dichiarando, invece, assorbito quello incidentale condizionato della società [OSCURATO:SOCIETA]. – ha rigettato la domanda proposta dalla stessa società Camilla, volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle convenzioni modificative del canone del contratto di locazione corrente tra le parti, nonché la ripetizione delle somme indebitamente percepite dall’[OSCURATO:PERSONA] in forza di esse.2. Riferisc e , in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essersi resa dapprima affittuaria e poi, in via definitiva, cessionaria del ramo di azienda della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]., avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di commercio presso locali di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA], così subentrando nel contratto di locazione degli stessi, interessato, nel corso degli anni, da diverse convenzioni modificative dell’importo del canone di locazione. Poiché, in particolare, il contratto con cui veniva trasferito, in via definitiva, il ramo di azienda prevedeva il trasferimento dei crediti aziendali in favore della società odierna ricorrente, la stessa agiva in giudizio verso il locatore [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l’accertamento della nullità delle suddette convenzioni modificative, ex art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per contrasto con l’art. 32 della stessa legge. Costituitosi in giudizio, il predetto [OSCURATO:PERSONA], o ltre a resistere all’avversaria domanda (tra l’altro, eccependo il difetto di legittimazione della società attrice e l’intervenuta decadenza dal diritto azionato), veniva autorizzato a chiamare in manleva tale [OSCURATO:PERSONA], ovvero il professionista da esso incaricato di redigere le suddette convenzioni modificative, il quale, a propria volta, chiamava in manleva la propria assicuratrice, società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudice di prime cure respingeva la domanda, in applicazione del principio della ragione più liquida, ritenendo non provato l’avvenuto pagamento delle somme “maggiorate” di cui alle convenzioni suddette, respingendo anche la domanda di garanzia dell’[OSCURATO:PERSONA], ponendo a carico dello stesso le spese giudiziali sostenute dal Menegazzi e dalla propria assicuratrice. Proposto gravamesia della società già attrice, che dell’[OSCURATO:PERSONA], il giudice di seconde cure rigettava entrambi, esito cui perveniva – quanto a quello proposto dall’ odierna ricorrente – anche sul rilievo(oltre che del la già dichiarata assenza di prova dei pagamenti) che le suddette convenzioni modificative non potessero ritenersi nulle, giacché contemplanti il c.d. “canone a scaletta”. Nel provvedere sul le spese del grado, il giudice d’appello poneva quelle sopportate dal Menegazzi e dalla propria assicuratrice a carico di entrambi gli appellanti, nella misura del 50% cadauno. 3. Avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione la società Camilla, sulla base – come già detto –di cinque motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 32 e 79 della legge n. 392 del 1978, in riferimento alla nullità delle convenzioni modificative del contratto di locazione poste in essere il 1° febbraio 2005 e il 1° gennaio 2014. Si assume che il canone “a scaletta” potrebbe essere pattuito solo in occasione della stipulazione del contratto, ma non anche in corso di rapporto, come avvenuto nel caso di specie. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 416, comma 3, cod. proc. civ. , nonché dell’art. 2697 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non provati i pagamenti eccedenti il canone di locazione, asseritamente effettuati in esecuzionedelle suddette convenzioni modificative, e ciò sebbenela medesima sentenza dia atto dell a contestazione generica dei pagamenti da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], ciò che, in applicazione del principio di “non contestazione”, dispensava l’odierna ricorrente dalla prova degli stessi. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione del l’art. 420, comma 5, e 421 cod. proc. civ. La ricorrente censura la decisione del giudice d’appello di confermare la tardività delle produzioni documentali, da essa effettuate solo in occasione dell’udienza di discussione, volte a comprovare gli avvenuti pagamenti in eccedenza. Sostiene che l’art. 420, comma 5, cod. proc. civ. consente l’ammissione di mezzi di prova “che le parti non abbiano potuto proporre prima dell’udienza di discussione”, evenienza da ritenersi integrata anche nell’ipotesi –che si assume essere quella di specie – in cui fatti oggetto di prova non siano stati contestati in sede stragiudiziale, tanto da indurre la parte a ritenersi dispensata dalla loro prova. Difatti, la contestazione inaspettata di un fatto che poteva, ragionevolmente, ritenersi pacifico, comporterebbe l’applicazione del citato art. 420, comma 5, cod. proc. civ. 3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. In questo caso, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la (pretesa) lacuna probatoria non potesse essere colmata dall’esercizio dei poteri officiosi del giudice, affermazione in contrasto con il principio enunciato da questa Corte – anche nella sua massima sede nomofilattica (si richiama Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2004, n. 11353) – a mente del quale, “allorquando le risultanze di indagine offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere/dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori”. 3.5. Il quintomotivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione alla condanna alle spese di giudizio. Si duole, in particolare, la ricorrente della condanna comminatale, in pari quota con l’[OSCURATO:PERSONA], a rifondere, ai terzi chiamati Menegazzi e società [OSCURATO:SOCIETA], le spese del grado sostenute da costoro , ancorché il giudice di prime cure avesse posto, quelle del giudizio celebrato innanzi ad esso, interamente a carico dell’[OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che, in spregio al principio di soccombenza, risulta esserle stata comminata la condanna a rifondere, nella misura del 50%, le spese sostenute non solo da [OSCURATO:SOCIETA] ma pure dal Menegazzi, e ciò sebbene la Corte territoriale abbia rigettato l’appello con cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la condanna a rifondere ad [OSCURATO:SOCIETA] le spese del primo grado (dichiarando, pertanto, assorbito l’appello incidentale condizionato, esperito dalla società assicuratrice affinché tali spese fossero poste a carico della società Camilla) e in difetto di qualsiasi impugnazione da parte del Menegazzi. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata. 5. Anche l’[OSCURATO:PERSONA], con controricorso, ha resistito all’avversaria iniziativa impugnatoria, proponendo, tuttavia, pure ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi. 5.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., deducendo nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione all’eccezione di difetto di legittimazione e/o di titolarità del diritto alla ripetizione ex art. 79 della legge n. 392 del 1978, in ragione dell’avvenuta cessione alla società [OSCURATO:SOCIETA]., anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale, del ramo d’azienda comprensivo del contratto di locazione per cui è causa. 5.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 79 e 36 della legge n. 392 del 1978, censurando la sentenza impugnata, per l’ipotesi in cui si ravvisasse nella stessa una decisione di implicito rigetto della suddetta eccezione di difetto di legittimazione e/o di titolarità del diritto in capo alla società Camella, ribadendo che essa spettava unicamente alla nuova cessionaria dell’azienda. 5.3. Infine, il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 79, comma 2, della legge n. 392 del 1978, censurando la sentenza impugnata per non avere, comunque, ritenuto la società Camilla decaduta dall’azioneper decorrenza del termine semestrale di cui a tale norma. 6. È rimastosolo intimato il Menegazzi. 7. La trattazione dei ricors i è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 8. La ricorrente principale, quella incidentale e la controcorrente hanno depositato memoria.9. Non consta, invece, la presentazione di requisitoriascritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 10.Il ricorso principale va rigettato. 10.1. Il primo motivo è inammissibile. 10.1.1. L’inammissibilità del motivo discende dalla constatazione che esso investe una “ratio decidendi” della sentenza impugnata – quella relativa alla sussistenza , nella specie,di un “canone a scaletta” – espressa dalla Corte lagunare con riferimento all’appello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA], e non del gravame “illo tempore” proposto dall’odierna ricorrente, la quale non ha, pertanto, titolo per censurare tale “decisum”. L’affermazione della sussistenza del “canone a scaletta” era, difatti, rimasta estranea alla decisione resa dal primo giudice, che si era basata – in dichiarata applicazione del principio della “ragione più liquida” – solo sulla mancata dimostrazione del pagamento delle somme asseritamente corrisposte in eccesso rispetto a quanto pattuito in contratto. Sicché imotivi dell’appello principale attingevano la motivazione del primo giudice esclusivamente sutale affermazione. 10.2. Il secondo motivo, invece,è manifestamente infondato. 10.2.1. Invero, non è prospettabile, nella specie, la mancanza di una “specifica contestazione”– da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] o – dei pagamenti asseritamente effettuati dalla società Camilla in misura superiore al canone pattuito (e in forza delle convenzioni modificative del contratto, delle quali è chiesta la declaratoria di nullità). Invero, a fronte de ll ’ avvenuta allegazione di tali pagamenti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma in difetto provadegli stessi da parte dell’allora attrice società Camilla, l’uso dell’espressione “parimenti si contestano” –contenuta nell’atto di costituzione in giudizio dell’allora convenutoIstituto Ellenico, con riferimentoagli stessi – era del tutto idonea allo scopo, dato che “l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti” (Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 2017, n. 22055, Rv. 646016- 01). 10.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. 10.3.1. La sentenza impugnataè immune da vizi, là dove ha osservato che la società Camilla, richiedendo la restituzione di somme che assumeva indebit amente corrisposte, fin dall’atto introduttivodel giudizio poteva e doveva produrre i documenti in suo possesso evidenzianti l’avvenuto pagamento , essendo rimasta priva di riscontro l’affermazione della ricorrente secondo cui, nella specie, vi sarebbe stata “una ragionevole presunzione di non contestazione del fatto” in sede stragiudiziale, pur astrattamente rilevante (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 11 febbraio 1995, n. 1509, Rv. 490378-01). La ricorrente, infatti, avrebbe dovuto indicare – a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. – quali atti o documenti, acquisiti in giudizio, fossero idonei a far risultare tale circostanza. 10.4. Del pari infondato è il quarto motivo di ricorso.10.4.1. Corretta è, anche in questo caso, la decisione della Corte territoriale di escludere – in una situazione che non era di “insufficienza” degli elementi probatori sin ad allora acquisiti, bensì di radicale carenza di prova – la possibilità del ricorso ai poteri officiosi di cui all’art. 421 cod. proc. civ., giacché essi “non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 28 maggio 2024, n. 14923, Rv. 671222-01). 10.5. Il quinto motivo, infine, non è fondato. 10.5.1. La Corte di Venezia ha fatto corretta applicazione del principio di causalità della lite, in forza del quale, incaso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli – ciò che è da escludersi (e, per vero, neppure è stato prospettato dalla ricorrente principale) nel caso di specie – manifestamente infondata o palesemente arbitraria(da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.7 marzo 2024, n. 6144 , Rv. 670458 - 01 ) . Nella specie la costituzione nel giudizio di appello sia dell’[OSCURATO:SOCIETA], sia del Menegazzi, in definitiva è stata riconducibile sia alla qui ricorrente sia all’Istituto. La prima ebbe a provocare le chiamate in garanzia successive, la seconda ne ha fatta una e ne ha provocato – da parte del Menegazzo –l’altra. I rapporti così insorti erano devoluti necessariamente in appello già per effetto dell’appello principale.11. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dal rigetto di quello principale. 12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente principale e liquidate come da dispositivo. 13. A carico della ricorrente principale , stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, condannando la società Camilla di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a ll’[OSCURATO:PERSONA] di Studi bizantini e postbizantini e alla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, per ognuno di essi, in € 8.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore import
Sentenza Cassazione n. 28913/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris