Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:399
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
2 maggio 2019 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Non luogo a statuire»
Nella causa C‑524/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte dei conti (Italia), con ordinanza del 5 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 12 ottobre 2016, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G.M. [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, da G. Gattinara e D. Martin, in qualità di agenti,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 1, lettera b), sub ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU 1998, L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (Italia; in prosieguo: l’«INPS») e il sig. [OSCURATO:PERSONA] in merito al calcolo dell’importo della sua pensione di inabilità al lavoro.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
3
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato in Italia, nel settore pubblico, fino al 31 gennaio 2001. A partire dal 1º febbraio 2001 gli è stata concessa una pensione italiana per inabilità assoluta e permanente al lavoro, calcolata sulla base di un servizio utile di 27 anni e 1 mese.
4
Il 2 dicembre 2002 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Italia con altri periodi compiuti in Germania dal 1º aprile 1969 al 4 maggio 1979, al fine di ottenere una rivalutazione della sua pensione, conformemente all’articolo 95 quater del regolamento n. 1408/71.
5
Con decisione del 20 ottobre 2003 l’[OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (Italia), al quale è subentrato l’INPS, ha respinto tale domanda in quanto essa era stata presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dopo il suo collocamento a riposo (in prosieguo: la «decisione iniziale»).
6
Il 13 aprile 2005 il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a una visita medica di revisione, in esito alla quale è stato riscontrato il venir meno dell’inabilità assoluta e permanente. Pertanto, il suo trattamento pensionistico è stato ricalcolato, a decorrere dal 1º maggio 2005, sulla base, questa volta, di un servizio utile di 20 anni e 6 mesi, giacché, per la determinazione del servizio utile di cui al punto 3 della presente ordinanza, un periodo di 6 anni e 7 mesi era stato computato figurativamente fino al 30 aprile 2005.
7
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due ricorsi dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia (Italia), diretti, il primo, ad ottenere il riconoscimento del diritto al mantenimento dei contributi fittizi maturati fino al 30 aprile 2005 sulla base del calcolo iniziale e, il secondo, a vedersi riconoscere il diritto alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Germania.
8
I suddetti ricorsi sono stati dichiarati estinti da tale giudice per mancata riassunzione nei confronti dell’INPS.
9
A decorrere dal 1º novembre 2012 è stato riconosciuto al sig. [OSCURATO:PERSONA] un diritto a pensione a carico dell’ente previdenziale tedesco.
10
Nel mese di dicembre 2013, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due nuovi ricorsi, analoghi ai precedenti, che sono stati dichiarati fondati dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia (Italia), cosicché al sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto, segnatamente, il diritto alla rideterminazione del trattamento di pensione, a partire dal 1° maggio 2005, con il computo del periodo di 6 anni e 7 mesi di cui al punto 6 della presente ordinanza nonché del periodo riferito all’attività professionale svolta dall’interessato in Germania.
11
Per quanto riguarda la questione della totalizzazione dei periodi contributivi maturati in Germania, lo stesso giudice ha ritenuto che il beneficio del cumulo gli fosse stato ingiustamente rifiutato, in quanto, alla data in cui aveva presentato la sua domanda di totalizzazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non soddisfaceva le condizioni per ottenere la pensione a carico dell’ente previdenziale tedesco.
12
L’INPS ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, ossia la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale (Italia).
13
È in tale contesto che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale (Italia), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se (...) il [regolamento n. 1408/1971] debba essere interpretat[o] nel senso di escludere che l’istanza di totalizzazione di contributi previdenziali maturati in diverse gestioni pensionistiche, in particolare nello Stato di appartenenza e in un altro Paese dell’Unione europea, può essere presentata da un soggetto già titolare di trattamento pensionistico;
2) se l’art. 49, paragrafo 1, lettera b), sub ii), del [regolamento n. 1408/1971] osti a una normativa nazionale, quale quella italiana (…), secondo la quale la domanda di totalizzazione di contributi previdenziali maturati in diverse gestioni pensionistiche, in particolare nello Stato di appartenenza e in un altro Paese dell’Unione europea, sia limitata a favore di coloro che non abbiano ancora maturato il diritto a pensione in alcuna gestione previdenziale».
Sviluppi successivi alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale
14
Con lettera del 5 settembre 2017 il governo italiano ha comunicato alla Corte che, con decisione del 22 agosto 2017, che annulla la decisione iniziale, l’INPS aveva accolto la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] per la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti in Germania.
15
In seguito a tale informazione, con lettera dell’8 settembre 2017, la cancelleria della Corte ha invitato il giudice del rinvio a indicarle se manteneva la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.
16
Dopo vari solleciti da parte della cancelleria della Corte, con risposta del 7 marzo 2018 il giudice del rinvio ha fatto sapere, laconicamente, che, in seguito alla nuova decisione dell’INPS annullante la decisione iniziale, il procedimento principale era sospeso.
17
Tale giudice ha tuttavia espresso la volontà di mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale e si è impegnato a informare la Corte dei futuri sviluppi relativi alla controversia nel procedimento principale.
18
Successivamente il suddetto giudice ha cessato di rispondere alle lettere della cancelleria della Corte.
Domanda di pronuncia pregiudiziale
19
Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nell’ambito della cooperazione tra la stessa e i giudici nazionali, prevista dall’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di poter emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte (sentenza del 27 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑492/11, EU:C:2013:428, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
20
Tuttavia, la Corte ha anche chiarito che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Essa può rifiutarsi di rispondere a una domanda di pronuncia pregiudiziale posta da un giudice nazionale solo qualora risulti in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 27 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑492/11, EU:C:2013:428, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
21
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, infatti, tanto dal tenore letterale quanto dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE risulta che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (sentenza del 27 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑492/11, EU:C:2013:428, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
22
Nella presente causa il giudice del rinvio, pur se ha espresso la volontà di mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale, non ha tuttavia precisato sotto quale profilo le sue questioni pregiudiziali rimanessero rilevanti per la soluzione della controversia nel procedimento principale.
23
Orbene, si deve constatare che, in seguito all’adozione, da parte dell’INPS, di una nuova decisione che annulla la decisione iniziale, la domanda presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a tale organismo è stata accolta e la controversia principale è divenuta priva di oggetto, cosicché, nell’ambito del procedimento certamente pendente dinanzi al giudice del rinvio, ma sospeso, una risposta alle questioni sollevate non appare più necessaria per dirimere la controversia principale.
24
La ratio del rinvio pregiudiziale non consiste, infatti, nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (v., in tal senso, ordinanze del 23 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑319/15, non pubblicata, EU:C:2016:268, punto 33, e del 10 gennaio 2019, Mahmood e a., C‑169/18, EU:C:2019:5, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
25
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulle spese
26
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
Non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Corte dei conti (Italia) con ordinanza del 5 luglio 2016.
Lussemburgo, 2 maggio 2019
Il cancelliere
Il presidente dell’Ottava Sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
F. Biltgen
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Lingua processuale: l’italiano.