CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 31638/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, lamentando vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale e vizio di travisamento della prova. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo, in realtà, la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che i rilievi prospettati dal ricorrente risultano reiterativi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con motivazione scevra da aporie logiche e coerente con le risultanze probatorie illustrate in motivazione (si veda quanto riportato a pag. 3 della motivazione: il fatto che l'imputato convivesse con la madre, percettrice di reddito, si legge in sentenza, risulta acclarato sulla base della certificazione anagrafica acquisita in atti ed anche sulla base della mancanza di qualsivoglia riscontro idoneo a comprovare la tesi prospettata dalla difesa). Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto che il lamentato vizio del travisamento della prova non è tale, riguardando la doglianza l'interpretazione del contenuto della testimonianza resa dal verbalizzante. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 •••n• [OSCURATO:PERSONA]