CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2017
Cassazione n. 15187/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ontroAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.3817/07/2017 depositata il 02/10/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivooggetto di ricorso per Cassazione.Vista la documentazione depositata dalla Avvocatura Generale dello Stato con nota del23/10/2023 dalla quale si rileva la regolarità della definizione ex art. 6 del D.L. 23 ottobre2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136presentata dalla parte ricorrente;rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza ditrattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosiritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria diestinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si èestinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per leparti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc.civ;che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spesedel processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, 15/05/2026La Presidente TitolareAngelina-[OSCURATO:PERSONA]