CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 12/9/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per quest'ultimo quale sostituto processuale dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA]); Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Gup di Catania in data 21/9/2020, assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 23 e 22 della rubrica, rideterminando per l'effetto la pena loro inflitta per i residui addebiti; riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e confermava responsabilità e trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il processo ha ad oggetto l'operatività del clan mafioso dei Nicotra ( detto anche dei Tuppi) nei comuni di Misterbianco, Motta S. Anastasia e altri limitrofi a partire dall'anno 2007, allorché, a distanza di alcuni lustri dalla emigrazione in Toscana determinata dalla soccombenza nella guerra di mafia con i Malpassoti, esponenti del clan si reinsediavano nel territorio di origine, riprendendo il controllo dell'area e delle attività illecite sotto la direzione ed organizzazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge in relazione agli artt. 416bis cod.pen. e 192 cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto associativo ascritto al capo 1) valorizzando le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e gli esiti di alcune conversazioni intercettate senza tuttavia delineare i caratteri della condotta partecipativa secondo le coordinate segnalate dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la sentenza impugnata ha trascurato il rapporto amicale intercorrente tra la famiglia del ricorrente e quella di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo le comunicazioni e la frequentazione di quest'ultimo con [OSCURATO:PERSONA] espressione dell'affectio societatis, discostandosi dal principio secondo cui la condotta di partecipazione richiede uno stabile inserimento nel sodalizio mafioso e lo svolgimento di un ruolo dinamico e funzionale, non rilevando la mera contiguità dell'imputato a singoli esponenti anche di spicco della consorteria. Aggiunge il ricorrente che la Corte d'appello ha fornito un'interpretazione illogica delle conversazioni n. 1488 del 13/4/2017 e 2513 del 9/5/2017 in cui il [OSCURATO:PERSONA] manifestava il proprio disappunto per la partecipazione dell'Agosta al furto di cui al capo 18), atteggiamento incongruo nei confronti di un associato, e assume che l'episodica attività di paciere tra gli appartenenti all'articolazione di Motta non vale da sola a provare la partecipazione al gruppo criminale.Con riguardo alle dichiarazioni eteroaccusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il difensore segnala che le stesse risultano generiche, prive di riscontri esterni e individualizzanti e limitate ad un unico episodio avvenuto in un contesto temporale diverso rispetto a quello in contestazione. Infatti, il Cavallaro avrebbe fatto parte del clan fino a Pasqua del 2014 sicché è immotivato il giudizio di attendibilità per vicende che si collocano in un arco temporale successivo. Inoltre, i giudici di merito hanno omesso un'adeguata verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e ignorato che dei dodici collaboratori esaminati è l'unico che ha riferito in termini accusatori sulla persona del ricorrente; 2.2 il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. in relazione al capo 18). Secondo il difensore la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato in ordine al dolo specifico della circostanza dell'agevolazione mafiosa, omettendo di considerare l'occasionalità e la marginalità del coinvolgimento nel delitto di furto ascritto. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. La violazione di legge e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione al delitto associativo contestato sub 1). Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha disatteso i rilievi difensivi in punto di partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso sub 1) con motivazione contraddittoria ed illogica, affermando che non risulta significativo il fatto che il collaboratore Cavallaro, intraneo al sodalizio fin dal 1989 in posizione apicale, non annoveri il Buzza tra gli affiliati né lo indichi come soggetto vicino al gruppo, al pari degli altri collaboratori che hanno riferito sul punto. Detta circostanza ad avviso del difensore ha sicuro rilievo processuale, attesa la contestazione dell'addebito associativo a partire dall'anno 2007, periodo in cui il Cavallaro era pienamente operativo nel clan Nicotra. Aggiunge, inoltre, che la Corte d'appello non si è soffermata sulla discordanza tra la composizione effettiva del gruppo di Motta S. Anastasia e la contestazione associativa, formulata solo nei confronti di alcuni dei partecipi, circostanza che attesta come l'affermazione dell'esistenza stessa del gruppo criminale sia stata frutto di uno sforzo interpretativo dei giudici di merito. Con riguardo al compendio captativo il difensore sostiene che dalla lettura delle trascrizioni non possa ritenersi l'univocità dell'interpretazione accreditata in sentenza, tenuto conto che le conversazioni valorizzate non riguardano direttamente l'imputato. E' il caso delle intercettazioni di cui ai progressivi 1816 e 1838 del 29/5/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contenenti il riferimento a un " Filippo" che ben potrebbe identificarsi nel [OSCURATO:PERSONA] .Ad avviso della difesa le emergenze acquisite evidenziano indici dell'assenza di affiliazione dell'imputato e dell'assoluta autonomia di azione del medesimo e del gruppo di appartenenza rispetto al clan Nicotra. Tanto si evince, ad esempio, dalla conversazione in data 19/7/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], progr 2130, in cui i due discutono delle difficoltà create dal gruppo Motta anche con riferimento alla corresponsione di parte dei proventi dei delitti contro il patrimonio allo stesso riferibili, circostanze che attestano la mancanza di affectio societatis; 3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. contestata ai capi 3,6,8,10,11,16,17,19,22,25. Secondo il difensore dall'impossibilità di configurare la partecipazione del prevenuto al clan dei Tuppi discende che le azioni delittuose confessate dal ricorrente non possano ritenersi aggravate dalla circostanza dell'agevolazione mafiosa, stante l'assenza di un legame organico tra il gruppo di Motta e il clan Nicotra; 3.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'aggravante di cui all'art. 416bis, comma 4, cod.pen. Il difensore sostiene che l'assunto secondo cui il Buzza era incaricato di custodire le armi del sodalizio sia frutto dell'erronea interpretazione delle risultanze investigative e in particolare della conversazione in data 18/3/2017 nel corso della quale, secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto all'imputato la fornitura di due pistole in quanto, anche a voler ritenere correttamente individuato l'oggetto del dialogo, non vi è prova alcuna che il Buzza detenesse le armi per conto dell'associazione e risulta illogica l'affermazione che in veste di sodale potesse soddisfare una richiesta di armi proveniente da soggetto estraneo al contesto associativo; 3.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. Secondo il difensore la Corte territoriale non ha adeguatamente argomentato la sussistenza della recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen. nonostante i precedenti del ricorrente non siano sintomatici di maggiore pericolosità; 3.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura quantomeno equivalente alle aggravanti, avendo la sentenza impugnata disatteso la richiesta difensiva con una motivazione stringata e priva di specifici riferimenti alla posizione dell'imputato, che ha ammesso la propria responsabilità in ordine a tutti i reati contestati ad eccezione di quello associativo; 3.5 la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, nonostante la gravosità dell'aumento complessivo ex art. 81 cod.pen. pari ad anni quattro e mesi sei.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4. La mancata acquisizione di prova decisiva sopravvenuta e l'illogicità della motivazione. Il difensore censura la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto di non accedere alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per acquisire il verbale delle dichiarazioni rese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nel separato procedimento a carico dei coimputati giudicati con rito ordinario. Secondo la difesa le dichiarazioni del Corra, che ha iniziato la collaborazione nell'agosto 2020 ed è stato sentito per la prima volta in epoca successiva all'emissione della sentenza di primo grado, risultavano necessarie al fine di decidere in considerazione della caratura criminale del dichiarante, affiliato alla famiglia Santapaola e reggente del gruppo Nizza, e della funzionalità dell'esame alla prova circa l'estraneità del ricorrente alla consorteria mafiosa contestata al capo 1). Il difensore contesta, altresì, la valutazione d'irrilevanza in ordine alla mancata inclusione da parte del collaboratore del prevenuto tra i componenti del gruppo di Motta e l'ulteriore argomento reiettivo secondo cui l'eventuale assunzione del Corra avrebbe potuto danneggiare la posizione di altri coimputati, richiamando l'utilizzabilità di prove di altri procedimenti disciplinata dall'art. 238 cod.proc.pen. Segnala, infine, che, a norma del secondo comma dell'art. 603 cod.proc.pen., il giudice d'appello avrebbe avuto l'obbligo di disporre l'integrazione probatoria trattandosi di prova sopravvenuta; 4.1 il travisamento delle risultanze probatorie e l'illogicità della motivazione. Il difensore assume che l'affermazione di responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo riposi sul travisamento delle risultanze probatorie in atti, essendo stati trascurati gli elementi che smentiscono l'adesione del ricorrente al sodalizio. In particolare risulta che il Distefano ha opposto resistenza a fornire il richiesto contributo materiale e morale per la realizzazione del comune programma criminoso sebbene, trovandosi ad operare in un contesto sottoposto al controllo capillare dei Nicotra, fosse tenuto a dividere con il clan i proventi delle azioni predatorie consumate. La vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco dei c.d. Tuppi, non è elemento dirimente ai fini della prova della partecipazione ove si tenga conto che gli esiti delle intercettazioni dimostrano il tentativo di sottrarsi ai versamenti nei confronti del clan e le rimostranze al riguardo del [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava peraltro, secondo la difesa, di dazioni a senso unico, atteso che il clan non ritenne di fornire aiuto ai sodali che versavano in condizioni di difficoltà economica e in contrasto con la tesi della partecipazione si pone anche il negativo giudizio che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dell'imputato, secondo quanto riferito dal collaboratore Cavailaro; 4.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. in relazione ai reati di furto ascritti al ricorrente, non avendo la Corte di merito effettuato un rigoroso scrutinio dell'elemento soggettivo della circostanza, in aderenza ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, trascurando il fatto che l'imputato agiva per fini esclusivamente egoistici ed operando una valutazione globale ed aspecifica dei presupposti dell'aggravante. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5. La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Il difensore sostiene che la Corte territoriale non ha adeguatamente scrutinato il profilo soggettivo dell'aggravante, affermando che l'imputato fosse a conoscenza e avesse condiviso la finalità d'agevolare il clan Nicotra con la commissione dei reati addebitatigli nonostante le emergenze acquisite dimostrino che i fratelli Distefano agivano per fini personali senza alcun intento di contribuire alla prosperità del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è meramente reiteratìvo di censure già sottoposte a vaglio dalla Corte di merito e disattese con ampia motivazione che non palesa profili di manifesta illogicità. La difesa non si rapporta criticamente ed in termini puntuali con i molteplici elementi segnalati dai giudici d'appello a sostegno della ritenuta partecipazione dell'Agosta al clan Nicotra (c.d. dei Tuppi), in particolare con le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che già dal 2016 ha indicato l'imputato come organico al clan e uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], dato riscontrato dalle intercettazioni che evidenziano il rapporto privilegiato tra i due; al riguardo risultano del tutto generiche le doglianze in punto di omessa valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante a fronte del congruo scrutinio della Corte territoriale. I giudici di merito hanno, inoltre, rimarcato che su disposizione del [OSCURATO:PERSONA] l'imputato intervenne per il recupero della refurtiva sottratta ad una boutique di Misterbianco sottoposta ad estorsione dal clan (conv. 2426/16); partecipò al furto di veicoli e attrezzature di cantiere in danno della PROCOM con esponenti del gruppo di Motta S.Anastasia (capo 18); prese parte alla spartizione dei proventi della gestione della macelleria Bottega delle tre carni, intestata fittiziamente al fratello Emanuele ma finanziata anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; intervenne per comporre dissapori insorti all'interno del gruppo di Motta (conv. 1446/2016). A detto ultimo riguardo è opportuno rammentare il principio secondo cui configura la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso l'attività di "paciere", svolta da parte di esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività ed al funzionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima (Sez. 3, n. 25994 del 22/07/2020, Rv. 279825 - 01;). Infine, dalle conformi sentenze di merito emerge che l'imputato godeva della fiducia oltre che del Rivielli anche del Nicotra e fungeva da collegamento con i Rapisarda di Paternò in relazione a vicende di interesse associativo. La piattaforma probatoria valorizzata dai giudici territoriali appare, dunque, non scalfita dalle assertive doglianze difensive ed ampiamente rappresentativa dell'inserimento del ricorrente nel sodalizio criminale a giudizio. 1.1 Le doglianze in ordine all'erronea lettura del compendio intercettivo non possono trovare ingresso in questa sede risolvendosi in un'alternativa di merito a fronte della coerente e logica motivazione resa dalla sentenza impugnata. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 2,n.50701 del 4/10/2016, Rv. Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01). La difesa, peraltro, fa leva su dati captativi parziali giacché (pag. 7) i giudici d'appello hanno ampiamente chiarito che l'atteggiamento di rimprovero del [OSCURATO:PERSONA] di cui alle conversazioni nn.1488 del 13/4/2017 e 2514 del 9/5/2017 era motivato dalla percezione che il c.d "gruppo di Motta" fosse intercettato e dal timore che l'Agosta potesse essere arrestato, mettendo a repentaglio anche la propria sicurezza. 1.2 La censura in ordine all'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata al capo 18 è manifestamente infondata. La Corte d'Appello ha evaso i rilievi difensivi a pag. 10 richiamando la partecipazione sia del ricorrente che di [OSCURATO:PERSONA], organizzatore del furto, all'associazione sub 1) e la sicura consapevolezza dell'Agosta circa la funzionalità dell'illecito al raggiungimento degli scopi associativi. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo del ricorso che revoca in dubbio la partecipazione del Buzza al clan Nicotra è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata ampiamente esposto e correttamente valutato gli elementi che attestano l'internità del ricorrente al sodalizio a giudizio. La Corte territoriale (pag. 17 e segg.) ha richiamato l'incontro del 29 Maggio 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la conversazione tra gli stessi intercorsa avente ad oggetto l'intromissione a fini di lucro di un pastore della piana nella restituzione di un mezzo rubato. Nel contesto del discorso emergevano chiari riferimenti a come "la famiglia" gestisse simili affari e le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] per risolvere l'indebita interferenza. Analogamente significativa di internità al sodalizio è stata ritenuta la conversazione n. 308/2016 nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] narrava al Nicotra dell'intervento effettuato in favore del Buzza cui un soggetto non identificato (tale "[OSCURATO:PERSONA]") si era rivolto con toni irrispettosi. In detto contesto il [OSCURATO:PERSONA] invitava l'ignoto a "calare gli occhi a terra"" quando parli in questa tavola in mia presenza e quando non ci sono io con i <cristiani> con cui non hai diritto". Non hanno fondamento i dubbi del difensore circa l'identificazione del Filippo oggetto della difesa del [OSCURATO:PERSONA], traendosi dal complesso del dialogo che trattavasi del prevenuto. 2.1 Costanti contatti tra il Buzza e il [OSCURATO:PERSONA] risultano attestati anche in occasione della consumazione di molti dei reati fine contestati, in ordine ai quali l'imputato ha ammesso le proprie responsabilità. Le conversazioni richiamate dai giudici d'appello a pag. 14 e segg. dimostrano il continuativo raccordo con il [OSCURATO:PERSONA] sia nella fase preparatoria dei singoli illeciti che nei successi sviluppi. La Corte territoriale non ha mancato di segnalare che la commissione di furti era uno dei settori criminosi d'elezione del gruppo, come riferito già dal collaboratore Cavallaro sottolineando che il gruppo di Motta S. Anastasia, diretto da [OSCURATO:PERSONA], costituiva un'articolazione territoriale del clan Nicotra posta sotto il controllo del [OSCURATO:PERSONA], il quale riceveva una quota dei proventi delle attività illecite e interveniva direttamente soprattutto nella fase della restituzione dei beni sottratti ai proprietari o nella vendita dei medesimi. 2.2 Di assoluta rilevanza al fine della confutazione della tesi difensiva circa l'asserita autonomia decisionale ed operativa del gruppo di Motta e del Bruzza è l'episodio di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al quale i vertici del clan Nicotra ( [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) furono chiamati a rispondere dell'operato del gruppo Motta al referente del clan che controllava quella zona (conv. 27/6/2017, sent. 1 grado, pag. 38 "devono capire che loro senza di noi altri non possono fare neanche la "O" con il bicchiere") mentre i tentativi dei componenti di sottrarre parte della refurtiva alla divisione con la "famiglia" non costituisce un decisivo elemento di smentita alla ipotesi d'accusa. La massima d'esperienza secondo cui l'associazione di stampo mafioso si caratterizza per il rispetto delle regole interne di comportamento da parte dei suoi membri non è, infatti in grado di inficiare la prova diretta e rappresentativa se i reati commessi per fini di mafia, ancorché si assumano circostanziati da devianze a tali regole, sono obiettivamente momenti fenomenici dell'attività programmata dell'associazione (in tal senso, Sez. 5, n. 4664 del 24/10/1997, Rv. 209046 - 01).2.3 Deve aggiungersi che non hanno pregio i rilievi difensivi in ordine alla mancata indicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri collaboratori sentiti nella fase investigativa di riferimenti al Buzza quale partecipe del clan Nicotra. Infatti, il primo giudice (pag. 45) ha chiarito che la prima traccia processuale dell'esistenza del gruppo Motta risale al 15/3/2016 allorché la P.g. documentava un incontro tra il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], cui ne facevano seguito altri, determinando l'attivazione delle intercettazioni telematiche sull'apparecchio in uso al [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la circostanza richiamata dalla difesa non ha attitudine a contrastare l'ipotesi d'accusa, atteso l'allontanamento del Cavallaro dal clan d'appartenenza fin dalla primavera del 2014. Inoltre, l'insediamento territoriale del gruppo nell'area del Comune di Motta, la specificità del settore d'intervento e il legame organico con il [OSCURATO:PERSONA] quale esponente della consorteria rendono plausibile l'assenza di contatti con il dichiarante. 2.4 Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che lamenta la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. sotto il profilo dell'agevolazione del sodalizio d'appartenenza. La sentenza impugnata ha correttamente evaso le censure difensive (pag. 16) rammentando l'acclarata destinazione di parte dei proventi dei delitti contro il patrimonio al clan Nicotra e la certa consapevolezza del ricorrente che la commissione degli stessi, aventi ad oggetto mezzi agricoli e di cantiere di rilevante valore economico, era funzionale al perseguimento degli scopi dell'associazione di appartenenza. 2.4.1 Quanto alla natura armata dell'associazione (pag. 17), la Corte territoriale ha correttamente scrutinato i materiali probatori acquisiti evidenziando che le dichiarazioni dei collaboratori Cavallaro e Messina circa la disponibilità di armi da parte del clan Nicotra hanno trovato riscontro nel sequestro di una pistola a salve modificata, con relativo munizionamento, che il Buzza aveva ceduto a tale [OSCURATO:PERSONA], nella pronta informativa al [OSCURATO:PERSONA] circa l'accaduto e nella preoccupazione da quest'ultimo espressa per la perquisizione effettuata nell'abitazione del ricorrente, circostanze che proiettano l'episodio in una dimensione associativa. 2.5 La Corte ha adeguatamente argomentato la mancata esclusione della recidiva a pag. 18, richiamando i plurimi e specifici precedenti a carico del Buzza e la continuità del suo percorso criminale, sintomo di qualificata e ingravescente pericolosità. 2.6 Anche le conclusive censure in tema di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena non meritano accoglimento, avendo i giudici territoriali adeguatamente giustificato la mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. con l'assenza di elementi positivamente valutabili e stimato congrua la conclusiva determinazione della sanzione sia con riguardo alla pena base che agli aumenti a titolo di continuazione. A detto proposito la difesa non considera il vincolo all'aumento ex art. 81 discendente, ai sensi del comma quarto, dall'affermata sussistenza della recidiva qualificata. Quanto alla confessione richiamata dalla difesa a sostegno della invocata mitigazione sanzionatoria, la stessa è stata implicitamente ritenuta inidonea a tal fine, essendo intervenuta a fronte della previa acquisizione di un quadro probatorio di rilevante spessore. In tema questa Corte ha chiarito che la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle attenuanti generiche, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria (Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 - 01; Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454 - 01). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo che censura il diniego di riapertura dell'istruzione dibattimentale per assumere il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte d'Appello, pag. 19, ha ritenuto superflua la prova stimando del tutto neutra la circostanza che il dichiarante non abbia fatto menzione del ricorrente quale appartenente al gruppo di Motta. La valutazione dei giudici territoriali è in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello le partì sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585-01; Sez. 6, n. 51901 del 19/9/2019, Rv. 278061-01). Principio che trova applicazione anche in caso di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913 - 02;Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318 - 02). 3.1 II secondo motivo che revoca in dubbio la responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo sub 1) è inammissibile per aspecificità delle censure e, comunque, manifestamente infondato. Il ricorrente è attinto da chiamate in reità di [OSCURATO:PERSONA], appartenente al gruppo dei Malpassoti e collaboratore dal 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che in maniera convergente attestano una risalente partecipazione del prevenuto al clan Nicotra. Quanto agli elementi che la difesa assume come distonici rispetto alla tesi accusatoria, la Corte territoriale (pagg. 20 e segg.) ha passato in rassegna le emergenze che depongono per l'organica riferibilità delle attività del gruppo di Motta al clan dei Tuppi, del quale costituiva un'articolazione territoriale specializzata in furti di mezzi agricoli, estorsioni secondo lo schema del cavallo di ritorno, ricettazioni. Le intemperanze degli appartenenti al gruppo Motta/S. Anastasia e i tentativi di sottrarre parte della refurtiva acquisita alle regole fissate dal clan per la divisione non sono elementi che contrastino l'affermata appartenenza del prevenuto al sodalizio criminoso, come già argomentato sub 2.2, tanto più ove si consideri che le conversazioni intercettate dimostrano la subordinazione gerarchica degli stessi al clan e per esso al [OSCURATO:PERSONA], lo stretto controllo da quest'ultimo esercitato sulle attività illecite svolte e sulla destinazione della refurtiva, la notoria riferibilità delle attività del gruppo all'associazione Nicotra tanto che dello sconfinamento non autorizzato nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] il referente del clan dei Carateddi, [OSCURATO:PERSONA], chiamava a rispondere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali in esito all'incontro ribadivano la necessità di richiamare i sodali a rispettare le gerarchie e ad evitare iniziative autonome, essendo necessario il benestare dei vertici per ciascuna attività illecita (conv. 6532 del 27/6/2017). Siffatte emergenze confliggono con l'asserita finalità egoistica delle ripetute attività illecite compiute dal ricorrente e dai complici, confermando che l'intensa attività criminosa posta in essere dal gruppo di Motta non è riconducibile ad iniziative individuali del prevenuto ma frutto di un progetto strategico autorizzato e supervisionato dal clan e funzionale alle esigenze del medesimo. 3.2 il terzo motivo che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione ai reati fine è manifestante infondato. La Corte ha risposto ai rilievi difensivi in termini congrui a pag. 24. Attesi l'organico inserimento nel sodalizio, i qualificati contatti con il [OSCURATO:PERSONA], le regole vigenti per la spartizione del profitto non è censurabile la sentenza impugnata che ha ravvisato gli estremi costitutivi della circostanza anche sotto il profilo del dolo intenzionale. [OSCURATO:PERSONA] 4. L'unico motivo che censura l'affermata sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416.1 cod.pen. reitera rilievi debitamente scrutinati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata (pag. 29). La Corte di merito, dopo aver passato in rassegna le conversazioni rilevanti, ha ribadito che il ricorrente agiva di concerto con il fratello Daniele e [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei reati contro il patrimonio addebitatigli, era al corrente delle direttive impartite dal [OSCURATO:PERSONA] e del sistema di divisione dei proventi, sicchè aveva piena consapevolezza del contesto in cui operava e delle finalità d'agevolazione mafiosa delle condotte. La Corte territoriale ha fatto, dunque, corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. Agli stessi fanno carico le spese di rappresentanza e difesa della costituita parte civile liquidate nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammend