Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 41608/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 23/01/2019 la Corte d'Appello di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 582 e 610 cod. pen., in Taranto il 24/02/2009, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di lesioni per remissione di querela, con revoca delle statuizioni civili e, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove, nonché in relazione all'avvenuto risarcimento del danno.

Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse, alla luce della sentenza di improcedibilità per il reato di lesioni, pronunciata a seguito di remissione di querela, effettuata in udienza dalla parte civile, con conseguente rinuncia alla domanda risarcitoria.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 23/01/2019 la Corte d'Appello di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 582 e 610 cod. pen., in Taranto il 24/02/2009, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di lesioni per remissione di querela, con revoca delle statuizioni civili e, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto ed alla valutazione delle prove, nonché in relazione all'avvenuto risarcimento del danno. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse, alla luce della sentenza di improcedibilità per il reato di lesioni, pronunciata a seguito di remissione di querela, effettuata in udienza dalla parte civile, con conseguente rinuncia alla domanda risarcitoria. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41608/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris