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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41423/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Treviso ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a plurimi episodi di furto in luogo di privata dimora, taluni dei quali aggravati ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2) e 7), cod. pen.

Considerato che manifestamente infondato è il primo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., in quanto reiterativo di censure già articolate in sede di appello, adeguatamente disattese dalla corte territoriale che ha argomentato in merito all'attendibilità oggettiva e soggettiva del teste, evidenziando, peraltro, come, rispetto al secondo episodio di furto contestato, quello commesso il 29 giugno 2015, le Forze dell'Ordine abbiano riconosciuto, in occasione della visione dei filmati di videosorveglianza, nella persona dell'imputato l'autore del fatto illecito.

Considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in merito alla commisurazione della pena, è manifestamente infondato perché generico, in quanto privo di specifiche censure in merito alle congrue e motivate quantificazioni degli aumenti di pena operati in primo grado, tenuto conto della gravità dei singoli episodi.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Treviso ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a plurimi episodi di furto in luogo di privata dimora, taluni dei quali aggravati ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2) e 7), cod. pen. Considerato che manifestamente infondato è il primo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., in quanto reiterativo di censure già articolate in sede di appello, adeguatamente disattese dalla corte territoriale che ha argomentato in merito all'attendibilità oggettiva e soggettiva del teste, evidenziando, peraltro, come, rispetto al secondo episodio di furto contestato, quello commesso il 29 giugno 2015, le Forze dell'Ordine abbiano riconosciuto, in occasione della visione dei filmati di videosorveglianza, nella persona dell'imputato l'autore del fatto illecito. Considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in merito alla commisurazione della pena, è manifestamente infondato perché generico, in quanto privo di specifiche censure in merito alle congrue e motivate quantificazioni degli aumenti di pena operati in primo grado, tenuto conto della gravità dei singoli episodi. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 41423/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris