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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04163/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01XCH4I ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 1 e 2 cod.pen. (in data 3 febbraio 2007).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello concernente il diniego delle attenuanti generiche (il cui accoglimento è stato chiesto anche dalla Procura Generale, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata) e la richiesta di rinnovazione dibattimentale con acquisizione dei documenti indicati (strumentali alla dimostrazione della positiva condotta successiva al reato e più precisamente di invio di lettera alla persona offesa, contenente le proprie scuse ed un assegno circolare); 2) il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge, anche alla luce della incensuratezza del reo e della mancata commissione di reati negli anni successivi.

3. Risulta depositata ulteriore memoria difensiva del ricorrente. 4.11 ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione, è stato trasmesso in Quarta.

5. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare occorre evidenziare che il reato in esame non risulta ancora prescritto, tenuto conto delle sospensioni del relativo termine, anche ai sensi dell'art. 175, comma 8, cod.proc.pen., come segnalate nella scheda redatta dall'ufficio di merito.

2. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la carenza di motivazione in ordine alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche, che è stata articolata in appello in modo preciso e puntuale, facendo riferimento ad una serie di specifiche circostanze (in particolare al comportamento tenuto dall'imputato dopo essere venuto a conoscenza del processo, consistente nell'invio di una lettera di scuse e di un assegno circolare alla persona offesa, di cui è stata chiesta l'acquisizione), è fondato, atteso che nella sentenza impugnata non vi è alcuna menzione di tale censura, di cui conseguentemente è mancata ogni valutazione, esplicita o implicita, idonea a giustificarne il rigetto.

3. Pure risulta fondato il secondo motivo, con cui si è denunciato il vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale, che è stato giustificato anche in base ad un'argomentazione (quella secondo cui l'imputato non si sarebbe adoperato per restituire quanto sottratto) in contrasto con le specifiche allegazioni dell'appellante in ordine alla condotta successiva alla acquisita conoscenza del processo, su cui la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata ed il giudizio rinviato alla Corte di appello di Genova - altra Sezione per nuovo esame in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e degli altri benefici di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti le attenuanti generiche ed i benefici di legge e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

Visto l'art. 624 cod.proc.pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso in Roma il 1° febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Francesco aria DEP0ITIT3N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01XCH4I ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 1 e 2 cod.pen. (in data 3 febbraio 2007). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello concernente il diniego delle attenuanti generiche (il cui accoglimento è stato chiesto anche dalla Procura Generale, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata) e la richiesta di rinnovazione dibattimentale con acquisizione dei documenti indicati (strumentali alla dimostrazione della positiva condotta successiva al reato e più precisamente di invio di lettera alla persona offesa, contenente le proprie scuse ed un assegno circolare); 2) il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge, anche alla luce della incensuratezza del reo e della mancata commissione di reati negli anni successivi. 3. Risulta depositata ulteriore memoria difensiva del ricorrente. 4.11 ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione, è stato trasmesso in Quarta. 5. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare occorre evidenziare che il reato in esame non risulta ancora prescritto, tenuto conto delle sospensioni del relativo termine, anche ai sensi dell'art. 175, comma 8, cod.proc.pen., come segnalate nella scheda redatta dall'ufficio di merito. 2. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la carenza di motivazione in ordine alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche, che è stata articolata in appello in modo preciso e puntuale, facendo riferimento ad una serie di specifiche circostanze (in particolare al comportamento tenuto dall'imputato dopo essere venuto a conoscenza del processo, consistente nell'invio di una lettera di scuse e di un assegno circolare alla persona offesa, di cui è stata chiesta l'acquisizione), è fondato, atteso che nella sentenza impugnata non vi è alcuna menzione di tale censura, di cui conseguentemente è mancata ogni valutazione, esplicita o implicita, idonea a giustificarne il rigetto. 3. Pure risulta fondato il secondo motivo, con cui si è denunciato il vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale, che è stato giustificato anche in base ad un'argomentazione (quella secondo cui l'imputato non si sarebbe adoperato per restituire quanto sottratto) in contrasto con le specifiche allegazioni dell'appellante in ordine alla condotta successiva alla acquisita conoscenza del processo, su cui la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata ed il giudizio rinviato alla Corte di appello di Genova - altra Sezione per nuovo esame in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e degli altri benefici di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti le attenuanti generiche ed i benefici di legge e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Visto l'art. 624 cod.proc.pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma il 1° febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Francesco aria DEP0ITIT3N
Sentenza Cassazione n. 04163/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris