CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01591/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (15 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Catania per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625, primo comma, n.1, cod. pen.; - l'imputato aveva depositato istanza di definizione pena mediante concordato, con rinuncia ai motivi d'appello, chiedendo l'applicazione della pena finale, escluso l'aumento per la recidiva, di anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa; - il giudice d'appello rideterminava il trattamento sanzionatorio secondo quanto concordato dalle parti (anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa, non applicato l'aumento per la contestata recidiva); - con l'unico motivo di ricorso, viene contestato il vizio di motivazione circa il giudizio di congruità della "pena irrogata in continuazione interna con il reato principale" (p. 2 del ricorso); [OSCURATO:PERSONA] che: - il motivo di ricorso lamenta un vizio motivazionale riferito alla valutazione circa la continuazione tra più reati che non trova corrispondenza alcuna nella decisione impugnata, posto che, dal testo della sentenza, risulta che il ricorrente è stato condannato per un unico reato (furto in abitazione). Inoltre, il motivo dedotto non considera la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); -il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti;-che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; -che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen