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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17579/2026

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[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2082 in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 18101/2022avverso la sentenza n. 160/2021 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026BRESCIA, depositata il 10/01/2022 R.G.N. 137/2020;Data pubblicazione 03/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- L’INPS in sede di accertamento ispettivo ha contestato allasocietà ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) lanatura subordinata di numerosi contratti a progetto instaurati nelperiodo dal giugno 2010 al maggio 2015 e ha attribuito naturaretributiva, ai fini previdenziali, ai compensi corrisposti a titolo diindennità di trasferta.2.- Il Tribunale di Brescia ha accolto parzialmente il ricorsodella società, riconoscendo il diritto della società a porre incompensazione quanto versato a titolo di contributi in forza deicontratti a progetto, rigettando nel resto il ricorso.3.- La Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appelloprincipale proposto dalla società e ha dichiarato improcedibilel’appello incidentale proposto dall’INPS.In particolare, la Corte di appello: ha ritenuto irrilevanti ilamentati vizi di carattere formale dei verbali ispettivi, affermandoche l’oggetto del giudizio non è l’atto amministrativo ma lasussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligo contributivovantato dall’istituto di previdenza; ha affermato l’ammissibilità ela rilevanza della produzione documentale effettuata dall’INPS insede di giudizio di primo grado, vertendo la stessa su fatticompiutamente e tempestivamente allegati dalle parti; ha ritenutoillegittimi i contratti a progetto stipulati dall’azienda, conconseguente automatica conversione dei rapporti in questione inrapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per carenzadi un valido progetto, a prescindere dalla prova della naturasubordinata dei rapporti di lavoro in questione, operando nellaNumero registro generale 18101/2022specie la presunzione assoluta di subordinazione ai sensi del pNriumeoro sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026comma dell’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003; ha ritenuto, inData pubblicazione 03/06/2026particolare, che il progetto non possa identificarsi con l’obiettivoaziendale nel suo complesso o con gli obiettivi sociali dell’impresao coincidere con l’ordinaria prestazione lavorativa dell’impresa; haconcluso che, nello specifico, i progetti si limitano a descriveremansioni di volta in volta affidate ai collaboratori, nel settore dioperatività dell’azienda, le quali altro non fanno che integrarel’attività che l’azienda svolgeva ordinariamente per la clientela,senza individuare alcun elemento che valga a circoscrivere inqualche modo un risultato distinto da quello della prestazione delservizio fornito dalla società; che, correttamente, il giudice diprimo grado aveva ritenuto applicabile il CCNL Commercio, nonessendovi prova che l’azienda applichi un CCNL diverso; haritenuto sfornita di prova l’imputazione di somme erogate a titolodi indennità di trasferta e indennità di disagio.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre la societàformulando otto motivi.5.- L’INPS resiste con controricorso.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la società deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 416, 421 e 437 c.p.c., per avere lasentenza ritenuto ammissibili le produzioni di centinaia didocumenti non depositati con la memoria difensiva (art. 360, c. 1,n. 3 c.p.c.) e violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione soloNumero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026apparente, adottata per relationem ad un accertameNnumteoro dei xratccroalta- generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026processuale (art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.).2.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 416, 421, 437 e 115 c.p.c., per aver postoa fondamento della decisione tali elementi di prova tardivamenteprodotti, unitamente alla conoscenza di elementi esterni alprocesso; per avere considerato le produzioni documentali tardivecome acquisite al processo, nonostante l’intervenuta decadenza,perché considerati teoricamente ammissibili attraverso l’eserciziodei poteri officiosi del Giudice, ancorché questi non siano mai statieffettivamente esercitati nei due gradi di giudizio di merito (art.360, c. 1, n. 3 c.p.c.); rileva, conseguentemente, la nullità dellasentenza per aver posto a fondamento della pronuncia una“conoscenza privata” in violazione dell’art. 132 c.p.c. (art. 360, c.1, n. 4 c.p.c.).3.- Con il terzo motivo deduce violazione dell’art 2697 c.c. peravere considerato assolti gli oneri probatori in capo all’INPS (art.360, c. 1, n. 3 c.p.c.).4.- Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 414, 416 e 115 c.p.c., per aver ritenuto assolto l’oneredi allegazione in capo all’INPS con affermazioni generiche oinsussistenti per molti collaboratori; degli artt. 2697 e 2700 c.c.per aver ritenuto assolto l’onere di allegazione dell’INPS;violazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 12 L. 153/1969, dell’art. 1,c. 1 d.l. 338/1989 conv. in L. 389/1989, per aver posto afondamento della decisione la mai allegata classificazione perl’inquadramento del personale prevista dal CCNL Terziario, oltreche mansioni e retribuzioni imponibili mai allegate; violazionedell’art. 2697 c.c. per aver considerato assolti gli oneri probatoridell’INPS in relazione al CCNL Terziario mai acquisito al giudizio;violazione dell’art. 12 L. 153/1969, dell’art. 1, c. 1 d.l. 338/1989Numero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026conv. in L. 389/1989 e dell’art. 51, c. 5 d.P.R. 917/198N6um eproedri racvcoeltar generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026considerato come imponibili erogazioni a titolo di indennità ditrasferta in assenza di specifiche allegazioni (art. 360, c. 1, n. 3c.p.c.).5.- Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 416 c.p.c. per avere la sentenza ritenutoincontestati i progetti come riassunti dall’INPS nonostante lacontestazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] con note autorizzate del[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 2697 c.c. per avere configurato in capo allasocietà un onere di produzione di contratti a progetto, degli artt.2094 c.c. e 36 e 38 Cost. per avere omesso di applicare le regolesull’onere della prova per l’accertamento di fatti costitutivi diposizioni previdenziali (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.).6.- Così sinteticamente illustrati i primi cinque motivi, essipossono essere trattati congiuntamente avendo riguardo acensure tra loro connesse relative all’esercizio dei poteri istruttorie di valutazione delle prove.7.- Le censure non sono condivisibili.Lamenta la società ricorrente che il giudice di primo grado haviolato il principio dell’onere della prova, erroneamenteconcedendo all’Istituto la possibilità di produrre ulterioredocumentazione e che la Corte di appello abbia ritenuto correttatale acquisizione, rilevando che si tratta di documenti che, qualoranon fossero stati prodotti, avrebbero potuto essere acquisiti diufficio.8.- Come recentemente confermato da questa Corte, “quantoall’esercizio del potere di cui all’art. 421 c.p.c. da parte del primogiudice e dell’art. 437 c.p.c. da parte del giudice di appello,l'ordinamento processuale consente un contemperamento ispiratoalla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui èdoverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantireNumero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026una tutela differenziata in ragione della natura dei dirNitutmie rco hdi era cncoeltal generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026giudizio devono trovare riconoscimento; nei poteri d'ufficio delgiudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensisia dell’art. 421 che dell’art. 437 c.p.c., ove essi sianoindispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro,da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle partied emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle partistesse (v.

Cass. n. 26479/2018).Nel caso di specie, a parere della Corte, il giudice di primogrado ha correttamente esercitato i suoi poteri.

Infatti, nelcostituirsi tempestivamente, l’INPS aveva prodotto il verbalerelativo all’accertamento ispettivo da cui scaturiva l’emissionedell’avviso di addebito per il recupero dei contributi non versati.

Ilgiudice, partendo da tale documentazione e sulla base delleallegazioni contenute nella memoria di difesa, ha ritenutonecessario acquisire ulteriori documenti (nella specie ledichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori e gli elenchi ditransito dei lavoratori, cui specificamente fanno riferimento iverbalizzanti).

Dunque, esistendo la relativa pista probatoria, ilgiudice proprio per l’accertamento della verità materiale hacorrettamente esercitato il potere–dovere attribuitogli dallalegge”.9.- La decisione gravata si fonda sulla correttezza dell’uso deipoteri istruttori officiosi da parte del Tribunale e, su questo profilo,il ricorrente non espone ragioni a confutazione delleargomentazioni della Corte che, del tutto correttamente, convalutazione di merito non censurabile in questa sede, haapprezzato la pista probatoria già esistente e, sul presupposto diessa, ha ritenuto che il Tribunale ben avesse agito ammettendol’ulteriore produzione documentale ritenuta necessariaall’accertamento della verità.Numero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026È, del resto, consolidato (ex multis, Cass. n. 7694N/u2m0er1o 8di)ra ccholtea generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026«nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principiodispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice,anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficientile prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significatividati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio,le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatticostitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti sianostati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezziistruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli diapprofondimento».E ancora, Cass. n. 33393/2019: «Nel rito del lavoro, laproduzione di documenti successivamente al deposito degli attiintroduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati ogiunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei terminipreclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragionedell'esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l'acquisizionedocumentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazionedi parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione,cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoriaconcretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza oinesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza,altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regolasull'onere della prova».10.- Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si deverilevare che l’acquisizione documentale ha avuto ad oggetto icontratti a progetto, in parte già prodotti a campionetempestivamente dall’INPS, esaminati dagli ispettori dell’INPS insede di accertamento e il cui contenuto è stato sinteticamenteriportato nel verbale ispettivo.Numero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026Si tratta, pertanto, di documentazione formata Ndumaelrload i reac coilnta generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026possesso della società ricorrente, esaminata in sede diaccertamento dagli ispettori INPS e la cui valutazione (sotto ilprofilo della sussistenza nei contratti di lavoro di un progettospecifico) costituisce l’oggetto stesso del giudizio.11.- Premesso che l’INPS aveva prodotto un campionesignificativo di tali contratti a progetto e che nella sentenzaimpugnata si dà atto della sostanziale ripetitività e reiterazione delcontenuto dei contratti, l’integrale produzione di taledocumentazione sarebbe stata funzionale anche alla difesa dellastessa società, la quale ha lamentato l’incompletezza delladocumentazione prodotta dall’INPS, pur trattandosi didocumentazione dalla stessa generata e in suo possesso, al fine didimostrare l’esistenza di un valido progetto nei contratti di lavoro.12.- Appare così immune da censure l’affermazione della Cortedi appello (pag. 23 sentenza impugnata) secondo cui “ladocumentazione prodotta dall’INPS in sede di riassunzione delgiudizio va a completare il quadro probatorio già offerto dall’enteal momento della sua costituzione … e sotto questo profilo dettadocumentazione deve ritenersi rilevante ed indispensabile ai finidel decidere, definendo risultanze di causa che già di per séoffrivano significative piste di indagine”.13.

La società ricorrente censura la valutazione del quadroprobatorio operata dalla Corte di appello nella parte in cui haritenuto fondato e corroborato dalla documentazione allegatal’esito dell’accertamento ispettivo nell’ambito del quale erano statidisconosciuti i contratti di lavoro a progetto.Tali motivi, tuttavia, lungi dal denunciare violazioni di legge,nullità processuali o carenze nello sviluppo motivazionale dei fatti,ai sensi dell’art. 360, comma 1 nn. 3, 4 e 5, c.p.c., miranoNumero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026essenzialmente a sindacare l’accertamento dei fatti oNpumeerroadtiora cdcoaltal generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026giudice di appello, come tale sottratto al giudizio di legittimità.In sostanza, la società ricorrente attraverso la violazione efalsa applicazione della legge mira ad una rivalutazione del quadroprobatorio acquisito nel giudizio di merito, al fine di pervenire aduna diversa qualificazione da attribuirsi alle risultanze probatoriesottoposte al vaglio del giudice.Le deduzioni dell'odierna ricorrente in realtà si risolvono nellamera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte delgiudice del merito agli elementi valutati di un valore e unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005), enell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatoriodiversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass.n. 8932/2006).14.- Per tale via, la ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad undiverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n.5443/2006).15.- Nello specifico, la Corte di appello si è attenuta ad unconsolidato principio secondo cui “I verbali redatti dai funzionaridegli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettoratodel lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestinoavvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentrele dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, idipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dalgiudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tuttele risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo aNumero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediNautmeerzozdai r acdcoeltai generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financoconsiderarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesidi assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restandola necessità di adeguata motivazione” (cfr., da ultimo, Cass.10634/2025).La Corte in virtù della fede privilegiata che assiste i verbali deifunzionari di vigilanza in ordine all’esame della documentazionerinvenuta presso i locali aziendali, ha ritenuto di potere fondaresulla stessa la valutazione della regolarità formale dei contratti aprogetto, con particolare riferimento alla sussistenza di unospecifico progetto.16.- In presenza di una adeguata e logica motivazione, allora,non può essere censurato l’apprezzamento operato dal giudice dimerito in ordine alla prevalenza di alcune risultanze istruttorie,ritenute maggiormente attendibili e genuine, piuttosto che altre,con particolare riferimento alla prevalenza delle risultanze delladocumentazione acquisita in azienda.Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità nonil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale,ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazionisvolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (in questitermini, ex multis, Cass. n. 23055/2024 e n. 331/2020).Numero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/202617.- Si deve rilevare che la società ricorrente si èN umlimeroidtiaratcaco ltaa generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026contestare la valutazione operata dalla Corte di appello, ma nonha fornito alcun elemento che consenta in concreto, attraverso laspecifica indicazione del contenuto dei contratti a progetto, diaddivenire, in questa sede, a ritenere erronea la valutazionecompiuta.Nel formulare le censure alla valutazione operata dalla Cortedi appello la società avrebbe dovuto, così, dimostrare in concretoin cosa è consistito l’errore di giudizio compiuto dal giudice dimerito, dimostrando, in particolare, le ragioni in base alle quali sisarebbe dovuto ritenere, contrariamente a quanto fatto dalla Cortedi appello, circostanziato e specifico il progetto inserito neirispettivi contratti di lavoro.18.- Si deve, inoltre, rilevare che secondo un consolidatoorientamento di questa Corte “La violazione del precetto di cuiall'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro iristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (Cass. n.26739/2024 e Cass. n. 13395/2018).19.- Per quanto riguarda le censure indicate nel quarto motivorelative al CCNL ritenuto applicabile ai rapporti ‘trasformati’ inrapporti di lavoro subordinato, si osserva che la società ricorrentesi è limitata a criticare la valutazione cui è pervenuta la Corte diappello, ma non ha fornito alcun elemento, come sarebbe statoNumero registro generale 18101/2022suo onere/interesse, idoneo ad individuare un eventuale divNeurmseoro sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026contratto collettivo applicabile.Data pubblicazione 03/06/202620- Infine, a fronte di coerenti e logiche considerazionisviluppate dalla Corte di appello circa l’assenza di dati giustificatividell’indennità di trasferta, la società non ha fornito, neppure inquesta sede rendendo così la censura carente del profilo dellaspecificità, alcun elemento che consenta di affermare che, inconcreto, i collaboratori nel corso del contratto a progetto abbianosvolto trasferte per conto dell’azienda.21.- Con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 69, c. 1, d.lgs. 276/2003, dell’art. 1, c. 24 e 25, l.92/2012, in connessione con l’art. 2094 c.c., relativamenteall’indisponibilità del tipo contrattuale per avere ritenuto che fissiuna presunzione di subordinazione assoluta (art. 360, c. 1, n. 3c.p.c.) e connessa nullità della sentenza per omessa pronunciacirca i motivi di appello riguardanti la necessità di un accertamentoindividualizzato della natura del rapporto di lavoro (art. 360, c. 1,n. 4, c.p.c.).22.- Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, non è fondato.Quanto alla denunciata violazione della normativa regolatricedel contratto a progetto, costituisce principio consolidato nellagiurisprudenza della Corte quello secondo il quale “In tema dilavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente lemodifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), della l. n. 92 del2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto dicollaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senzal'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro ofase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se ilrapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o dellasubordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto diNumero registro generale 18101/2022lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla datNau mderoi sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026costituzione dello stesso” (così Cass. n. 17707/2020, conf., daData pubblicazione 03/06/2026ultimo, Cass. n. 10969/2025).23.- La società ricorrente, nella consapevolezza chel’orientamento sopra riferito si sia ormai consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, sviluppa una serie di argomentialternativi al fine di pervenire a una differente soluzione, i quali,tuttavia, non colgono nel segno.24.- Infatti, la conversione ex lege della collaborazionelavorativa priva di un progetto in un rapporto di lavoro subordinato(comma 1 dell’art. 69 cit.) costituisce una ipotesi sanzionatoriaconseguente la violazione del tipo negoziale, ossia l’assettoregolamentare da attribuire al rapporto di lavoro intercorso fra leparti, disposizione che non viola il principio di indisponibilità deltipo, che opera in senso unidirezionale e che, nel caso di specie,innalza il livello di tutela del lavoratore (cfr.

Corte Cost. n. 115 del1994).25.- La censura, nella parte in cui segnala che la Corte diappello abbia omesso di analizzare il concreto assetto dellaprestazione lavorativa e l’assenza degli indici della subordinazione,è inconsistente, posto che il giudice del gravame ha applicato, aisensi dell’art. 69, primo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003l’automatica conversione dei rapporti in contratti di lavorosubordinato a tempo indeterminato, senza la necessità di nessunulteriore accertamento.26.- Con il settimo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 61 d.lgs. n.276/2003 in connessione con l’art.69 d.lgs. n.276 cit., dell’art. 1, c. 23, lett. a) e c. 25 l. n.92/2012,per aver ritenuto come elemento di fattispecie esclusivamente il“progetto” e non il “programma di lavoro o fase di esso”, inparticolare, in relazione ai contratti conclusi fino al 17 luglio 2012Numero registro generale 18101/2022(art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.); conseguentemente lamenta l’omNeusmseoro sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026esame circa la previsione nei contratti di un programma di lavoroData pubblicazione 03/06/2026o fase di esso, circostanza decisiva per il giudizio (art. 360, c. 1,n. 5 c.p.c.).27.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile percarenza del requisito di specificità, considerato che la censura nonpuò limitarsi a una astratta contestazione dell’operato del giudice,ma deve spiegare, in concreto, gli effetti che una diversavalutazione avrebbe potuto produrre sull’esito del giudizio.28.- La Corte di appello afferma che “i progetti si limitano adescrivere mansioni di volta in volta affidate ai collaboratori, nelsettore di operatività di [OSCURATO:PERSONA] (ossia nel settore informatico,con prestazioni di consulenza e assistenza tecnica, nonché digestione dei dati), le quali non fanno che integrare l’attività che laScai Tecno svolgeva ordinariamente per la sua clientela: nonindividuano alcun elemento che valga a circoscrivere in qualchemodo un risultato distinto da quello della prestazione del serviziofornito dalla società”.A fronte di tali rilievi la società non ha fornito alcunaindicazione che dimostri l’error in iudicando in cui sarebbe incorsala Corte di appello.29.- Occorre in questa sede ribadire che la nozione di “specificoprogetto”, di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, quale derivadalla esegesi normativa, deve ritenersi consistere - tenuto contodelle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla l. n. 92 del 2012- in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata efunzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cuipartecipa con la sua prestazione il collaboratore; la norma inesame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad unaordinaria e complessiva attività di impresa, non essendoNumero registro generale 18101/2022desumibile tale nozione restrittiva né dall’art. 61 cit. nell’originNaumreiaro sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026formulazione, né dalla complessiva regolamentazione dellaData pubblicazione 03/06/2026fattispecie dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003 e successivemodifiche (Cass. n. 24379/2017).Come affermato da Cass. n. 5418/2019 “In tema di contrattodi lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs.n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad unprogetto o programma specifico - senza alcuna differenzaconcettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene noninerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversarispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunquesuscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta eprevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con lapreventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli easpettative di risultato, e dunque caratterizzato da unadeterminata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi dilavoro”.30.- Con l’ottavo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 100 c.p.c., per avere la sentenza ritenuto inammissibili ledomande proposte da SCAI Tecno di accertamento della propriatitolarità di rapporti di collaborazione che il verbale ispettivo haimputato al committente [OSCURATO:SOCIETA]., per carenza di interesse adagire (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.), nonché violazione dell’art. 2909c.c. in relazione ai limiti soggettivi del giudicato, per avere invocatol’autorità di una sentenza resa in un giudizio di cui SCAI Tecno nonè stata parte.

Deduce, infine la nullità della sentenza permotivazione apparente e comunque perplessa, con violazionedell’art. 112 c.p.c. riguardo all’imputazione di rapporti di lavoro acommittenti (art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.).31.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile, in quantoa fronte del rilievo che “la società odierna appellante non haNumero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026allegato quale sia il suo interesse a coltivare il relativo coNunmterondzi riaocscoolta, generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026posto che l’annullamento della posizione contributiva riguardantei rapporti in questione va a vantaggio della medesima società sottoil profilo del suo debito contributivo, unico profilo che qui rileva,essendo venuto meno ogni suo obbligo previdenziale, non essendoil datore di lavoro”, la ricorrente non si è in alcun modo confrontatacon tale affermazione, precisando il motivo, nell’ambito di unacontroversia che ha sostanzialmente ad oggetto un obbligocontributivo ben individuato, in base al quale intenda far valerel’erroneità sul punto del verbale ispettivo, con conseguente diretta32.- Infine, la questione relativa alla costituzione di rapporti dilavoro in capo alle società committenti dell’odierna ricorrenterisulta estranea al presente giudizio.33.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione, quantificate in base al valore della causa come indicatoa pag. 13 della sentenza impugnata (euro 6.297.430,41).In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in euro 30.000,00 per compensi, in euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 18101/2022unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazionNeu,m earo sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, oveData pubblicazione 03/06/2026dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2082 in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 18101/2022avverso la sentenza n. 160/2021 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026BRESCIA, depositata il 10/01/2022 R.G.N. 137/2020;Data pubblicazione 03/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- L’INPS in sede di accertamento ispettivo ha contestato allasocietà ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) lanatura subordinata di numerosi contratti a progetto instaurati nelperiodo dal giugno 2010 al maggio 2015 e ha attribuito naturaretributiva, ai fini previdenziali, ai compensi corrisposti a titolo diindennità di trasferta.2.- Il Tribunale di Brescia ha accolto parzialmente il ricorsodella società, riconoscendo il diritto della società a porre incompensazione quanto versato a titolo di contributi in forza deicontratti a progetto, rigettando nel resto il ricorso.3.- La Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appelloprincipale proposto dalla società e ha dichiarato improcedibilel’appello incidentale proposto dall’INPS.In particolare, la Corte di appello: ha ritenuto irrilevanti ilamentati vizi di carattere formale dei verbali ispettivi, affermandoche l’oggetto del giudizio non è l’atto amministrativo ma lasussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligo contributivovantato dall’istituto di previdenza; ha affermato l’ammissibilità ela rilevanza della produzione documentale effettuata dall’INPS insede di giudizio di primo grado, vertendo la stessa su fatticompiutamente e tempestivamente allegati dalle parti; ha ritenutoillegittimi i contratti a progetto stipulati dall’azienda, conconseguente automatica conversione dei rapporti in questione inrapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per carenzadi un valido progetto, a prescindere dalla prova della naturasubordinata dei rapporti di lavoro in questione, operando nellaNumero registro generale 18101/2022specie la presunzione assoluta di subordinazione ai sensi del pNriumeoro sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026comma dell’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003; ha ritenuto, inData pubblicazione 03/06/2026particolare, che il progetto non possa identificarsi con l’obiettivoaziendale nel suo complesso o con gli obiettivi sociali dell’impresao coincidere con l’ordinaria prestazione lavorativa dell’impresa; haconcluso che, nello specifico, i progetti si limitano a descriveremansioni di volta in volta affidate ai collaboratori, nel settore dioperatività dell’azienda, le quali altro non fanno che integrarel’attività che l’azienda svolgeva ordinariamente per la clientela,senza individuare alcun elemento che valga a circoscrivere inqualche modo un risultato distinto da quello della prestazione delservizio fornito dalla società; che, correttamente, il giudice diprimo grado aveva ritenuto applicabile il CCNL Commercio, nonessendovi prova che l’azienda applichi un CCNL diverso; haritenuto sfornita di prova l’imputazione di somme erogate a titolodi indennità di trasferta e indennità di disagio.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre la societàformulando otto motivi.5.- L’INPS resiste con controricorso.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la società deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 416, 421 e 437 c.p.c., per avere lasentenza ritenuto ammissibili le produzioni di centinaia didocumenti non depositati con la memoria difensiva (art. 360, c. 1,n. 3 c.p.c.) e violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione soloNumero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026apparente, adottata per relationem ad un accertameNnumteoro dei xratccroalta- generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026processuale (art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.).2.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 416, 421, 437 e 115 c.p.c., per aver postoa fondamento della decisione tali elementi di prova tardivamenteprodotti, unitamente alla conoscenza di elementi esterni alprocesso; per avere considerato le produzioni documentali tardivecome acquisite al processo, nonostante l’intervenuta decadenza,perché considerati teoricamente ammissibili attraverso l’eserciziodei poteri officiosi del Giudice, ancorché questi non siano mai statieffettivamente esercitati nei due gradi di giudizio di merito (art.360, c. 1, n. 3 c.p.c.); rileva, conseguentemente, la nullità dellasentenza per aver posto a fondamento della pronuncia una“conoscenza privata” in violazione dell’art. 132 c.p.c. (art. 360, c.1, n. 4 c.p.c.).3.- Con il terzo motivo deduce violazione dell’art 2697 c.c. peravere considerato assolti gli oneri probatori in capo all’INPS (art.360, c. 1, n. 3 c.p.c.).4.- Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 414, 416 e 115 c.p.c., per aver ritenuto assolto l’oneredi allegazione in capo all’INPS con affermazioni generiche oinsussistenti per molti collaboratori; degli artt. 2697 e 2700 c.c.per aver ritenuto assolto l’onere di allegazione dell’INPS;violazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 12 L. 153/1969, dell’art. 1,c. 1 d.l. 338/1989 conv. in L. 389/1989, per aver posto afondamento della decisione la mai allegata classificazione perl’inquadramento del personale prevista dal CCNL Terziario, oltreche mansioni e retribuzioni imponibili mai allegate; violazionedell’art. 2697 c.c. per aver considerato assolti gli oneri probatoridell’INPS in relazione al CCNL Terziario mai acquisito al giudizio;violazione dell’art. 12 L. 153/1969, dell’art. 1, c. 1 d.l. 338/1989Numero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026conv. in L. 389/1989 e dell’art. 51, c. 5 d.P.R. 917/198N6um eproedri racvcoeltar generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026considerato come imponibili erogazioni a titolo di indennità ditrasferta in assenza di specifiche allegazioni (art. 360, c. 1, n. 3c.p.c.).5.- Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 416 c.p.c. per avere la sentenza ritenutoincontestati i progetti come riassunti dall’INPS nonostante lacontestazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] con note autorizzate del[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 2697 c.c. per avere configurato in capo allasocietà un onere di produzione di contratti a progetto, degli artt.2094 c.c. e 36 e 38 Cost. per avere omesso di applicare le regolesull’onere della prova per l’accertamento di fatti costitutivi diposizioni previdenziali (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.).6.- Così sinteticamente illustrati i primi cinque motivi, essipossono essere trattati congiuntamente avendo riguardo acensure tra loro connesse relative all’esercizio dei poteri istruttorie di valutazione delle prove.7.- Le censure non sono condivisibili.Lamenta la società ricorrente che il giudice di primo grado haviolato il principio dell’onere della prova, erroneamenteconcedendo all’Istituto la possibilità di produrre ulterioredocumentazione e che la Corte di appello abbia ritenuto correttatale acquisizione, rilevando che si tratta di documenti che, qualoranon fossero stati prodotti, avrebbero potuto essere acquisiti diufficio.8.- Come recentemente confermato da questa Corte, “quantoall’esercizio del potere di cui all’art. 421 c.p.c. da parte del primogiudice e dell’art. 437 c.p.c. da parte del giudice di appello,l'ordinamento processuale consente un contemperamento ispiratoalla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui èdoverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantireNumero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026una tutela differenziata in ragione della natura dei dirNitutmie rco hdi era cncoeltal generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026giudizio devono trovare riconoscimento; nei poteri d'ufficio delgiudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensisia dell’art. 421 che dell’art. 437 c.p.c., ove essi sianoindispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro,da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle partied emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle partistesse (v. Cass. n. 26479/2018).Nel caso di specie, a parere della Corte, il giudice di primogrado ha correttamente esercitato i suoi poteri. Infatti, nelcostituirsi tempestivamente, l’INPS aveva prodotto il verbalerelativo all’accertamento ispettivo da cui scaturiva l’emissionedell’avviso di addebito per il recupero dei contributi non versati. Ilgiudice, partendo da tale documentazione e sulla base delleallegazioni contenute nella memoria di difesa, ha ritenutonecessario acquisire ulteriori documenti (nella specie ledichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori e gli elenchi ditransito dei lavoratori, cui specificamente fanno riferimento iverbalizzanti). Dunque, esistendo la relativa pista probatoria, ilgiudice proprio per l’accertamento della verità materiale hacorrettamente esercitato il potere–dovere attribuitogli dallalegge”.9.- La decisione gravata si fonda sulla correttezza dell’uso deipoteri istruttori officiosi da parte del Tribunale e, su questo profilo,il ricorrente non espone ragioni a confutazione delleargomentazioni della Corte che, del tutto correttamente, convalutazione di merito non censurabile in questa sede, haapprezzato la pista probatoria già esistente e, sul presupposto diessa, ha ritenuto che il Tribunale ben avesse agito ammettendol’ulteriore produzione documentale ritenuta necessariaall’accertamento della verità.Numero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026È, del resto, consolidato (ex multis, Cass. n. 7694N/u2m0er1o 8di)ra ccholtea generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026«nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principiodispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice,anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficientile prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significatividati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio,le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatticostitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti sianostati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezziistruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli diapprofondimento».E ancora, Cass. n. 33393/2019: «Nel rito del lavoro, laproduzione di documenti successivamente al deposito degli attiintroduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati ogiunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei terminipreclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragionedell'esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l'acquisizionedocumentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazionedi parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione,cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoriaconcretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza oinesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza,altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regolasull'onere della prova».10.- Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si deverilevare che l’acquisizione documentale ha avuto ad oggetto icontratti a progetto, in parte già prodotti a campionetempestivamente dall’INPS, esaminati dagli ispettori dell’INPS insede di accertamento e il cui contenuto è stato sinteticamenteriportato nel verbale ispettivo.Numero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026Si tratta, pertanto, di documentazione formata Ndumaelrload i reac coilnta generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026possesso della società ricorrente, esaminata in sede diaccertamento dagli ispettori INPS e la cui valutazione (sotto ilprofilo della sussistenza nei contratti di lavoro di un progettospecifico) costituisce l’oggetto stesso del giudizio.11.- Premesso che l’INPS aveva prodotto un campionesignificativo di tali contratti a progetto e che nella sentenzaimpugnata si dà atto della sostanziale ripetitività e reiterazione delcontenuto dei contratti, l’integrale produzione di taledocumentazione sarebbe stata funzionale anche alla difesa dellastessa società, la quale ha lamentato l’incompletezza delladocumentazione prodotta dall’INPS, pur trattandosi didocumentazione dalla stessa generata e in suo possesso, al fine didimostrare l’esistenza di un valido progetto nei contratti di lavoro.12.- Appare così immune da censure l’affermazione della Cortedi appello (pag. 23 sentenza impugnata) secondo cui “ladocumentazione prodotta dall’INPS in sede di riassunzione delgiudizio va a completare il quadro probatorio già offerto dall’enteal momento della sua costituzione … e sotto questo profilo dettadocumentazione deve ritenersi rilevante ed indispensabile ai finidel decidere, definendo risultanze di causa che già di per séoffrivano significative piste di indagine”.13. La società ricorrente censura la valutazione del quadroprobatorio operata dalla Corte di appello nella parte in cui haritenuto fondato e corroborato dalla documentazione allegatal’esito dell’accertamento ispettivo nell’ambito del quale erano statidisconosciuti i contratti di lavoro a progetto.Tali motivi, tuttavia, lungi dal denunciare violazioni di legge,nullità processuali o carenze nello sviluppo motivazionale dei fatti,ai sensi dell’art. 360, comma 1 nn. 3, 4 e 5, c.p.c., miranoNumero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026essenzialmente a sindacare l’accertamento dei fatti oNpumeerroadtiora cdcoaltal generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026giudice di appello, come tale sottratto al giudizio di legittimità.In sostanza, la società ricorrente attraverso la violazione efalsa applicazione della legge mira ad una rivalutazione del quadroprobatorio acquisito nel giudizio di merito, al fine di pervenire aduna diversa qualificazione da attribuirsi alle risultanze probatoriesottoposte al vaglio del giudice.Le deduzioni dell'odierna ricorrente in realtà si risolvono nellamera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte delgiudice del merito agli elementi valutati di un valore e unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005), enell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatoriodiversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass.n. 8932/2006).14.- Per tale via, la ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad undiverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n.5443/2006).15.- Nello specifico, la Corte di appello si è attenuta ad unconsolidato principio secondo cui “I verbali redatti dai funzionaridegli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettoratodel lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestinoavvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentrele dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, idipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dalgiudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tuttele risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo aNumero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediNautmeerzozdai r acdcoeltai generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financoconsiderarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesidi assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restandola necessità di adeguata motivazione” (cfr., da ultimo, Cass.10634/2025).La Corte in virtù della fede privilegiata che assiste i verbali deifunzionari di vigilanza in ordine all’esame della documentazionerinvenuta presso i locali aziendali, ha ritenuto di potere fondaresulla stessa la valutazione della regolarità formale dei contratti aprogetto, con particolare riferimento alla sussistenza di unospecifico progetto.16.- In presenza di una adeguata e logica motivazione, allora,non può essere censurato l’apprezzamento operato dal giudice dimerito in ordine alla prevalenza di alcune risultanze istruttorie,ritenute maggiormente attendibili e genuine, piuttosto che altre,con particolare riferimento alla prevalenza delle risultanze delladocumentazione acquisita in azienda.Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità nonil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale,ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazionisvolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (in questitermini, ex multis, Cass. n. 23055/2024 e n. 331/2020).Numero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/202617.- Si deve rilevare che la società ricorrente si èN umlimeroidtiaratcaco ltaa generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026contestare la valutazione operata dalla Corte di appello, ma nonha fornito alcun elemento che consenta in concreto, attraverso laspecifica indicazione del contenuto dei contratti a progetto, diaddivenire, in questa sede, a ritenere erronea la valutazionecompiuta.Nel formulare le censure alla valutazione operata dalla Cortedi appello la società avrebbe dovuto, così, dimostrare in concretoin cosa è consistito l’errore di giudizio compiuto dal giudice dimerito, dimostrando, in particolare, le ragioni in base alle quali sisarebbe dovuto ritenere, contrariamente a quanto fatto dalla Cortedi appello, circostanziato e specifico il progetto inserito neirispettivi contratti di lavoro.18.- Si deve, inoltre, rilevare che secondo un consolidatoorientamento di questa Corte “La violazione del precetto di cuiall'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propostedalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro iristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (Cass. n.26739/2024 e Cass. n. 13395/2018).19.- Per quanto riguarda le censure indicate nel quarto motivorelative al CCNL ritenuto applicabile ai rapporti ‘trasformati’ inrapporti di lavoro subordinato, si osserva che la società ricorrentesi è limitata a criticare la valutazione cui è pervenuta la Corte diappello, ma non ha fornito alcun elemento, come sarebbe statoNumero registro generale 18101/2022suo onere/interesse, idoneo ad individuare un eventuale divNeurmseoro sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026contratto collettivo applicabile.Data pubblicazione 03/06/202620- Infine, a fronte di coerenti e logiche considerazionisviluppate dalla Corte di appello circa l’assenza di dati giustificatividell’indennità di trasferta, la società non ha fornito, neppure inquesta sede rendendo così la censura carente del profilo dellaspecificità, alcun elemento che consenta di affermare che, inconcreto, i collaboratori nel corso del contratto a progetto abbianosvolto trasferte per conto dell’azienda.21.- Con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 69, c. 1, d.lgs. 276/2003, dell’art. 1, c. 24 e 25, l.92/2012, in connessione con l’art. 2094 c.c., relativamenteall’indisponibilità del tipo contrattuale per avere ritenuto che fissiuna presunzione di subordinazione assoluta (art. 360, c. 1, n. 3c.p.c.) e connessa nullità della sentenza per omessa pronunciacirca i motivi di appello riguardanti la necessità di un accertamentoindividualizzato della natura del rapporto di lavoro (art. 360, c. 1,n. 4, c.p.c.).22.- Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, non è fondato.Quanto alla denunciata violazione della normativa regolatricedel contratto a progetto, costituisce principio consolidato nellagiurisprudenza della Corte quello secondo il quale “In tema dilavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente lemodifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), della l. n. 92 del2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto dicollaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senzal'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro ofase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se ilrapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o dellasubordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto diNumero registro generale 18101/2022lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla datNau mderoi sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026costituzione dello stesso” (così Cass. n. 17707/2020, conf., daData pubblicazione 03/06/2026ultimo, Cass. n. 10969/2025).23.- La società ricorrente, nella consapevolezza chel’orientamento sopra riferito si sia ormai consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte, sviluppa una serie di argomentialternativi al fine di pervenire a una differente soluzione, i quali,tuttavia, non colgono nel segno.24.- Infatti, la conversione ex lege della collaborazionelavorativa priva di un progetto in un rapporto di lavoro subordinato(comma 1 dell’art. 69 cit.) costituisce una ipotesi sanzionatoriaconseguente la violazione del tipo negoziale, ossia l’assettoregolamentare da attribuire al rapporto di lavoro intercorso fra leparti, disposizione che non viola il principio di indisponibilità deltipo, che opera in senso unidirezionale e che, nel caso di specie,innalza il livello di tutela del lavoratore (cfr. Corte Cost. n. 115 del1994).25.- La censura, nella parte in cui segnala che la Corte diappello abbia omesso di analizzare il concreto assetto dellaprestazione lavorativa e l’assenza degli indici della subordinazione,è inconsistente, posto che il giudice del gravame ha applicato, aisensi dell’art. 69, primo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003l’automatica conversione dei rapporti in contratti di lavorosubordinato a tempo indeterminato, senza la necessità di nessunulteriore accertamento.26.- Con il settimo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 61 d.lgs. n.276/2003 in connessione con l’art.69 d.lgs. n.276 cit., dell’art. 1, c. 23, lett. a) e c. 25 l. n.92/2012,per aver ritenuto come elemento di fattispecie esclusivamente il“progetto” e non il “programma di lavoro o fase di esso”, inparticolare, in relazione ai contratti conclusi fino al 17 luglio 2012Numero registro generale 18101/2022(art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.); conseguentemente lamenta l’omNeusmseoro sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026esame circa la previsione nei contratti di un programma di lavoroData pubblicazione 03/06/2026o fase di esso, circostanza decisiva per il giudizio (art. 360, c. 1,n. 5 c.p.c.).27.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile percarenza del requisito di specificità, considerato che la censura nonpuò limitarsi a una astratta contestazione dell’operato del giudice,ma deve spiegare, in concreto, gli effetti che una diversavalutazione avrebbe potuto produrre sull’esito del giudizio.28.- La Corte di appello afferma che “i progetti si limitano adescrivere mansioni di volta in volta affidate ai collaboratori, nelsettore di operatività di [OSCURATO:PERSONA] (ossia nel settore informatico,con prestazioni di consulenza e assistenza tecnica, nonché digestione dei dati), le quali non fanno che integrare l’attività che laScai Tecno svolgeva ordinariamente per la sua clientela: nonindividuano alcun elemento che valga a circoscrivere in qualchemodo un risultato distinto da quello della prestazione del serviziofornito dalla società”.A fronte di tali rilievi la società non ha fornito alcunaindicazione che dimostri l’error in iudicando in cui sarebbe incorsala Corte di appello.29.- Occorre in questa sede ribadire che la nozione di “specificoprogetto”, di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, quale derivadalla esegesi normativa, deve ritenersi consistere - tenuto contodelle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla l. n. 92 del 2012- in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata efunzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cuipartecipa con la sua prestazione il collaboratore; la norma inesame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad unaordinaria e complessiva attività di impresa, non essendoNumero registro generale 18101/2022desumibile tale nozione restrittiva né dall’art. 61 cit. nell’originNaumreiaro sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026formulazione, né dalla complessiva regolamentazione dellaData pubblicazione 03/06/2026fattispecie dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003 e successivemodifiche (Cass. n. 24379/2017).Come affermato da Cass. n. 5418/2019 “In tema di contrattodi lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs.n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad unprogetto o programma specifico - senza alcuna differenzaconcettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene noninerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversarispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunquesuscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta eprevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con lapreventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli easpettative di risultato, e dunque caratterizzato da unadeterminata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi dilavoro”.30.- Con l’ottavo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 100 c.p.c., per avere la sentenza ritenuto inammissibili ledomande proposte da SCAI Tecno di accertamento della propriatitolarità di rapporti di collaborazione che il verbale ispettivo haimputato al committente [OSCURATO:SOCIETA]., per carenza di interesse adagire (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.), nonché violazione dell’art. 2909c.c. in relazione ai limiti soggettivi del giudicato, per avere invocatol’autorità di una sentenza resa in un giudizio di cui SCAI Tecno nonè stata parte. Deduce, infine la nullità della sentenza permotivazione apparente e comunque perplessa, con violazionedell’art. 112 c.p.c. riguardo all’imputazione di rapporti di lavoro acommittenti (art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.).31.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile, in quantoa fronte del rilievo che “la società odierna appellante non haNumero registro generale 18101/2022Numero sezionale 2082/2026allegato quale sia il suo interesse a coltivare il relativo coNunmterondzi riaocscoolta, generale 17579/2026Data pubblicazione 03/06/2026posto che l’annullamento della posizione contributiva riguardantei rapporti in questione va a vantaggio della medesima società sottoil profilo del suo debito contributivo, unico profilo che qui rileva,essendo venuto meno ogni suo obbligo previdenziale, non essendoil datore di lavoro”, la ricorrente non si è in alcun modo confrontatacon tale affermazione, precisando il motivo, nell’ambito di unacontroversia che ha sostanzialmente ad oggetto un obbligocontributivo ben individuato, in base al quale intenda far valerel’erroneità sul punto del verbale ispettivo, con conseguente diretta32.- Infine, la questione relativa alla costituzione di rapporti dilavoro in capo alle società committenti dell’odierna ricorrenterisulta estranea al presente giudizio.33.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione, quantificate in base al valore della causa come indicatoa pag. 13 della sentenza impugnata (euro 6.297.430,41).In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in euro 30.000,00 per compensi, in euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 18101/2022unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazionNeu,m earo sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 17579/2026norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, oveData pubblicazione 03/06/2026dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino