CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
scritt o a l numer o 26830 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via della [OSCURATO:PERSONA], n. 201, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo in Roma, al largo [OSCURATO:PERSONA], n. 6 Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] finanziaria- [OSCURATO:PERSONA] delle informazioni.RG n26830/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Firenze, depositata in data 12 giugno 2018 e notificata il successivo 22 giugno; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 1 marzo 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] sottoscrisse un contratto quadro al fine di operare con strumenti finanziari per mezzo di ordini impartiti alla banca, nel quale riconobbe che le era stato consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti, e delegò al coniuge [OSCURATO:PERSONA] l’attività d’investimento, accettandone immediatamente e senza riserve l’attività. Il delegato acquistò titoli obbligazionari emessi da Paesi emergenti e obbligazioni corporate ad alto rendimento, sia italiane, sia straniere, costituendo un variegato portafoglio titoli, prevalentemente ad alto rischio. In particolare, il 16 giugno 2002 egli negoziò titoli obbligazionari emessi dalla SA [OSCURATO:PERSONA] (obbligazioni Giacomelli F07 8,375%), che in quel momento si trovava in una normale condizione finanziaria, e la delegante percepì gli importi delle cedole pagate dai titoli. Nel 2003 si verificò, tuttavia, il default dell’emittente ; sicché l’investitrice chiuse ogni rapporto con la banca, ordinando il trasferimento di tutti i titoli del portafoglio presso altro istituto di credito. Ne seguì un’azione con la quale, per i profili ancora d’interesse, [OSCURATO:PERSONA] chiese al tribunale di Siena di pronunciare la risoluzione del contratto quadro di negoziazione, ricezione e trasmissione degli ordini di acquisto e/o del negozio d’investimento concernente le obbligazioni Giacomelli , per inadempimento della banca rispettiv amente degli obblighi d’informazione passiva concernenti la profilatura del cliente, RG n26830/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore nonché di quelli d’informazione attiva e di adeguatezza del singolo negozio d’investimento, rispettivamente stabiliti dall’art. 21 del d.lgs. n. 58/98, nonché dagli artt. 28 e 29 del regolamento Consob, e di condannare la convenuta a restituirle l’importo oggetto dell’investimento, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria. Il tribunale di Siena pronunciò la risoluzione del negozio d’investimento in obbligazioni Giacomelli F07 8,375%, mentre la corte d’appello di Firenze , riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato quel capo di domanda e ha dichiarato l’attrice tenuta alla restituzione alla banca della somma pari a quella investita, oltre agli interessi legali da dì del pagamento al saldo. A fondamento della decisione il giudice d’appello ha affermato l’adeguatezza dell’investimento, comparandone la rischiosità col profilo dell’investitore. Giustappunto in base alla prospettazione del tribunale, che aveva i dentificato l’investitore con quello effettivo, ossia col delegato, ha specificato la corte d’appello, nessuna carenza d’informazione passiva emergeva; e ciò perché il delegato era uso a operazioni ad alto rendimento e, quindi, arischio el evato , laddove le obbligazioni Giacomelli corrispondevano a una minima parte del portafoglio titoli, in massima parte composto appunto da obbligazioni ad alto rischio. D’altronde, ha aggiunto la corte fiorentina, l’acquisto si collocava nell’ambito del contratto-quadro, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] , la quale aveva dichiarato di aver ricevuto al momento della sottoscrizione il documento sui rischi generali, e dallo stesso delegato; e nulla esclude che la banca possa anche oralmente acquisire dal cliente le informazioni necessarie a profilarne la propensione al rischio. Contro questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, cui la banca replica con controricorso, che illustra con memoria.RG n26830/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] della decisione 1.-Col primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] L emme denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 28 e 29 del regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, là dove la corte d’appello ha stabilito che fosse stato assolto dalla banca l’obbligo d’informazione passiva e ha conseguentemente accertato l’adeguatezza dell’investimento in discussione, con conseguente violazione de gli obblighi d’informazione attiva. Il motivo che, diversamente da quanto obiettato in controricorso, è ammissibile, posto che è calibrato non già sulla rivalutazione dei fatti di lite, ma su una violazione di legge, con la quale si assume la carenza d’informazioni, di modo che nessuno specifico documento ne è posto a fondamento ai fini dell’osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., è fondato. 1.1.- Il fulcro della decisione impugnata sta nella valutazione dell’attitudine del delegato agli investimenti ad alto rischio, perché desumibile dai precedenti ordini di acquisto, concernenti obbligazioni emesse da Paesi emergenti e obbligazioni corporate italiane e straniere ad alto rendimento, in relazione alle quali egli aveva dichiarato di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni di quegli ordini. 2.- La statuizione si pone allora in contrasto col consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui sull’intermediario gravano sia l’obbligo di acquisizione delle informazioni richieste dall’art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 al fine di determinare la profilatura di rischio dell’investitore al momento della conclusione del contratto quadro, sia l’obbligo di valutazione di adeguatezza delle singole operazioni. Al riguardo, l’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 stabilisce , al primo comma, che nella prestazione dei servizi e delle attività di RG n26830/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati (lett. a),acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (lett. b); in attuazione di tale disposizione il regolamento Conso b n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis al caso in esame, pone a carico dell’intermediario obblighi informativi, attivi e passivi (cfr., in tema, Cass.n. 7905/20; n. 16126/20; n. 33596/21). 2.1.- Anzitutto, quindi, l’intermediario autorizzato de ve chiedere all’investitore, al momento della conclusione del contratto quadro, notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (art. 28, comma1, lett. a), del regolamento Consob, per poi consegnargli il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28, comma1, lett. b); inoltre, prima dell’esecuzione della specifica operazione, e gli deve comunque fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni di tale operazione, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento (art. 28, comma 2 ); e anc ora , in presenza di una disposizione relativa a un’operazione non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, egli è tenuto ad astenersi dall’esecuzione di essa, a meno che, dopo aver informato l’investitore di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere, abbia successivamente ricevuto relativo ordine scritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (art. 29del medesimo regolamento). 3.- V’è, dunque, un collegamento funzionale tra la profilatura dell’investitore, che emerge dall’adempimento dell’obbligo di RG n26830/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore informazione passiva previsto dall’art. 28, comma 1 , lett. a), e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, che l’art. 29, comma 2 , ragguaglia appunto alle « informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati». In questa direzione milita anche il secondo periodo dell’art. 28, comma 1 , lett. a), il quale dispone che l’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal singolo contratto di investimento oppure da apposita dichiarazion e sottoscritta dall'investitore. Risulta quindi palese l’erroneità delle statuizioni della sentenza impugnata, posto che il giudice d’appello si è contentato, da un lato, della consegna del documento sui rischi generali dell’investimento alla delegante e, dall’altro, della propensione agli investimenti ad alto rischio del delegato, che ha desunto da altri ordini. 3.1.- L ’obbligo di valutazione dell’adeguatezza delle operazioni da un lato non può difatti essere surrogato da informazioni disponibili che provengano da altri rapporti contrattuali (da ultimo, Cass. n. 32631/22; in relazione ai titoli obbligazionari Giacomelli, cfr. Cass. n. 9018/20); né esso viene meno nei confronti dell'investitore aduso a operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, perché l’obbligo pur sempre risponde all'obiettivo di riequilibrare l'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (tra le più recenti, Cass. n. 35789/22; n. 2006/23). Di contro, la mancata acquisizione di informazioni dirette dall’investitore al momento della conclusione del contratto quadro si presenta idonea a determinare un deficit informativo; e poiché l’obbligo di informazione passiva previsto dall’art. 28, comma 1 , lett. a) è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l’investitore porrà in essere, il suo mancato RG n26830/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore assolvimento è idoneo ad inficiare la valutazione in questione (Cass. n. 19891/22). Il motivo va quindi accolto. 4.- Ne risulta assorbito il secondo motivo , proposto in via subordinata. Assorbito è anche il terzo motivo , col quale si denuncia la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché, in relazione alla domanda di risoluzione del contratto quadro, e ai conseguenti effetti restitutori, la corte d’appello avrebbe reso una motivazione apparente, limitandosi ad affermare che le relative domande erano meramente riproduttive di quelle di risoluzione per grave inadempimento contrattuale della banca, erroneamente accolte in primo grado, laddove ad essere meramente riproduttiva era la sola domanda di risoluzione del negozio d’investimento e non già quella di risoluzione del contratto quadro di negoziazione. L’assorbimento deriva dall’ordine delle domande proposte, posto che sin dal primo grado l’investitrice aveva chiesto la risoluzione del negozio quadro e/o del negozio d’investimento e, in effetti,aveva proposto appello incidentale subordinato volto a ottenere la risoluzione del contratto quadro in caso di accoglimento dell’appello principale , che concerneva l’accoglimento della domanda della risoluzione del contratto d’investimento ( non si dubita , d’altronde, che le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possano essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest’ultimo: Cass. n. 8997/21). 4.1-Sono assorbiti anche il quarto, il quinto e i l sesto motivo , che concernono la domanda risarcitoria proposta nei confronti della banca e respinta dalla corte d’appello sulla base dell’affermata RG n26830/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore insussistenza della condotta negligente di questa e che, quindi, dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio alla luce dei principi dinanzi affermati. 5.- In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata in relazione al profilo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla corte d’appello di Firenze in diversa composizione. Per questi motivi la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, all