CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 06128/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché, dietro l'apparente denuncia del vizio di travisamento della prova, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, in ragione del negativo riscontro dell'accesso all'ospedale (ove era risultato assente alla chiamata alle ore 20:43) e del negativo controllo presso l'abitazione delle ore 21:45 che l'imputato potesse trovarsi, in tale frangente, presso il [OSCURATO:PERSONA] ove si recava solo alle ore 22:06 e, sottoposto a visita, veniva dimesso per "toracalgia a basso rischio"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2024 Il Consigliere relatore Il