CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Mariella [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. GRECO Angelo, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Salerno ha rigettato la richiesta cli riparazione dell'ingiusta detenzione subita da costui in esecuzione di un titolo cautelare disposto dal GIP del Tribunale di Potenza per partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, reato per il quale era stato condannato nel doppio grado di merito e poi assolto in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per il reato associativo, dichiarata invece la prescrizione per il reato di porto d'armi di cui al capo j) della imputazione per essersi lo stesso estinto per prescrizione. 2. Con il ricorso, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, rilevando che la Corte territoriale avrebbe indebitamente rivalutato le emergenze processuali, travalicando i limiti del proprio sindacato, così affermando la sussistenza di un comportamento ostativo, senza spiegare in che modo esso sarebbe etiologicamente collegato alla detenzione subita. Nello specifico, la difesa ha contestato la rilevanza assegnata alle frequentazioni del GRECO con malavitosi lucani, tra i quali COSSIDENTE Antonio, rilevando che il GRECO era stato accusato di altri fatti in separata sede, dai quali però era stato assolto; che il quadro comportamentale, al momento della emissione della misura, unico rilevante secondo il deducente, non rivelava detta contiguità con i malavitosi lucani, come asserito dai giudici della riparazione, non essendo emersa alcuna frequentazione con il COSSIDENTE, le propalazioni dei collaboratori essendo intervenute successivamente alla emissione dell'ordinanza cautelare. Quanto, poi, all'episodio delle armi, anche rispetto ad esso evidenzia che il fatto, considerato gravissimo dalla Corte campana, era emerso sempre dalle propalazioni postume dei collaboratori, non riscontrate quanto al ricorrente, nei cui confronti non risulta alcun arresto in flagranza. Richiamati, poi, alcuni stralci delle propalazioni dei collaboratori, la difesa ha rilevato come l'assoluzione del GRECO fosse derivata, a differenza di quanto opinato dai giudici territoriali, dalla non configurabilità del reato associativo, unico contestatogli, ritenuto dal giudice di legittimità l'assorbimento delle ulteriori doglianze formulate con il ricorso per cassazione, anche con riferimento alla sua partecipazione al presunto sodalizio. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Mariella [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato propria memoria, con la quale ha chiesto in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente; in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto, respingerlo unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte territoriale ha chiarito come dagli atti e dalla stessa sentenza assolutoria fosse emerso che il GRECO aveva frequentazioni con malavitosi lucani, tra i quali COSSIDENTE Antonio, soggetto a capo di un gruppo criminale del quale, all'esito del giudizio, era rimasto escluso solo il carattere della mafiosità, atteso che episodi criminosi riferibili a esponenti dell'uno o dell'altro gruppo originatisi dal dissolvimento del clan dei cc.dd. "Basilischi", a capo di uno dei quali si poneva per l'appunto il COSSIDENTE, non erano stati considerati sufficienti a generare la forza intimidatrice sul territorio. Pertanto, la ragione dell'assoluzione era quella della insufficienza probatoria del carattere mafioso dell'autonoma associazione della quale il GRECO era stato accusato di fare parte, essendo rimasta, viceversa, acclarata la sua contiguità ad altri appartenenti al gruppo e accertato il suo coinvolgimento nella disponibilità delle armi da parte del gruppo stesso, atteso che il reato di cui al capo j), una volta esclusa l'aggravante contestata, era stato dichiarato prescritto, valutato l'episodio concernente le armi quale ulteriore condotta, unitamente alla contiguità criminale, configurante la condizione negativa di cui all'art. 314, cod. proc. pen. 3. Le doglianze difensive sono infondate. In linea generale, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo di cui si tratta, può prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro chiarito che «la condotta colposa a cui consegue l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà può essere posta in essere, al pari della condotta dolosa, anche prima dell'inizio del procedimento penale», dovendosi respingere la tesi «secondo cui la colpa grave potrebbe ravvisarsi solo in relazione alla condotta processuale dell'interessato, e cioè al contegno da lui assunto dopo la conoscenza del procedimento penale a proprio carico» (in motivazione Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).Quel giudice ha pure aggiunto, con riferimento alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, che il «il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto» (richiama, in sentenza, Sez. U, n. 34599, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Premesso, pertanto, che in questa sede non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, deve ribadirsi l'orientaento consolidato di legittimità, secondo il quale, con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd. ambigue, la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce tuttavia condotta certamente valutabile ai diversi fini che ci occupano (sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898). Sul punto, anche più di recente, questa Sezione ha ulteriormente precisato che proprio le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (sez. 4, n. 29550 del 5/6/2019, MOrabito, Rv. 277475). Pertanto, nel caso di specie, non si tratta di rivalutare emergenze probatorie ritenute inidonee a fondare il carattere mafioso del gruppo criminale di riferimento, ma di valutare se la vicinanza, riconosciuta anche dai giudici del merito, al capo di uno dei gruppi che si assumeva derivato dal clan dei cc.dd. "Basilischi", abbia concorso a determinare, pur nell'errore dell'autorità procedente, la privazione della libertà del GRECO. Tanto basta per giustificare il ritenuto comportamento ostativo riconosciuto in capo al GRECO quale condizione sinergica rispetto alla subita detenzione. Per completezza, quanto al reato in materia di armi, anche ove non abbia formato oggetto della ordinanza privativa della libertà, la Corte ne ha correttamente tenuto conto, atteso che l'arresto in flagranza del GRECO per tale reato si era posto in termini rafforzativi della ritenuta contiguità del GRECO agli ambienti malavitosi di riferimento, la difesa essendosi limitata a negare l'avvenuto arresto in flagranza, ciò che attiene peraltro a un elemento di fatto e a questione di puro merito, estranea al giudizio di legittimità. 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non quella alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. De