Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 1970

Cassazione n. 35531/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; \N [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 9 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale Monocratico di Verona del 5 giugno 2023 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 120 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione.

Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non reca traccia di disamina in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 C.P.P..

Il ricorrente lamenta inoltre l'eccessiva entità della pena irrogata e, in ogni caso, carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità ex art. 606, lett. e), c.p.p. della motivazione sul punto, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile.

I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 30 settembre 2025 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; \N [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 9 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale Monocratico di Verona del 5 giugno 2023 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 120 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non reca traccia di disamina in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 C.P.P.. Il ricorrente lamenta inoltre l'eccessiva entità della pena irrogata e, in ogni caso, carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità ex art. 606, lett. e), c.p.p. della motivazione sul punto, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre 2025 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 35531/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris