CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02872/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l' ha riconosciuto colpevole del reato di furto in abitazione aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla valutazione della prova del riconoscimento fotografico. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Secondo giurisprudenza consolidata, la polizia giudiziaria può procedere autonomamente ad individuazione fotografica, sia prima che dopo la comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato, poiché gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli (Sez. 2 - n. 34211 del 25/11/2020 Ud. (dep. 02/12/2020) Rv. 280236 01). L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice. (Sez. 5 - , n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01.). Ciò posto, il motivo di ricorso lamenta genericamente la inidoneità del riconoscimento dell'imputata come ritratta nei fotogrammi delle videocamere poste in prossimità del luogo del perpetrato furto, contestando che il confronto delle immagini fosse stato operato, da parte degli inquirenti, con le foto presenti su profilo social di tale signor Stufano. Ribadita la validità del riconoscimento fotografico così eseguito quale prova atipica, che il giudice può validamente apprezzare unitamente ad altri elementi probatori, la ricorrente non si confronta con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata ove si sottolinea: 1) che la predetta ricorrente era legata da relazione sentimentale con il correo [OSCURATO:PERSONA], intestatario della vettura dalla quale era scesa insieme al predetto nei pressi della abitazione della vittima; 2) che i due, sempre ripresi della telecamere, si erano diretti verso l'abitazione della persona offesa, ove lo Stufano, insieme alla ricorrente, aveva aperto con le chiavi ( in precedenza sottratte alla vittima) il portone del palazzo; 3) che il complice si era ivi introdotto, mentre la Pisani era rimasta ad attenderlo, allontanandosi poi insieme a lui; 4) che lo Stufano, uscendo dal palazzo, recava con sé una busta che prima non aveva, contenente all'evidenza la refurtiva. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non pub ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i