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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22267/2026

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lla Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];consideratoche il primo ed il secondo motivo di ricorso, i quali deduconorispettivamente:1. vizio di motivazione in relazione alla responsabilità ex art. 628 cod. pen.;2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazionegiuridica del fatto,sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo dellasentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nelprovvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (nello specifico, dalla lettura dellamotivazione - da pagina 2 a pagina 5 - emerge come la Corte, con argomentazionepuntuale, valorizzi un compendio probatorio idoneo a fondare, oltre ogni ragionevole dubbio,l’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine alla rapina contestata,evidenziando altresì, con riferimento alla richiesta di riqualificazione del fatto in furto —affrontata a pagina 5 — la decisiva rilevanza della minaccia e della violenza poste in essereal fine di assicurarsi la fuga, elementi questi che risultano pienamente integrativi dellafattispecie di rapina impropria) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineatanell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];consideratoche il primo ed il secondo motivo di ricorso, i quali deduconorispettivamente:1. vizio di motivazione in relazione alla responsabilità ex art. 628 cod. pen.;2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazionegiuridica del fatto,sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo dellasentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nelprovvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (nello specifico, dalla lettura dellamotivazione - da pagina 2 a pagina 5 - emerge come la Corte, con argomentazionepuntuale, valorizzi un compendio probatorio idoneo a fondare, oltre ogni ragionevole dubbio,l’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine alla rapina contestata,evidenziando altresì, con riferimento alla richiesta di riqualificazione del fatto in furto —affrontata a pagina 5 — la decisiva rilevanza della minaccia e della violenza poste in essereal fine di assicurarsi la fuga, elementi questi che risultano pienamente integrativi dellafattispecie di rapina impropria) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineatanell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22267/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris