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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48761/2022

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a seguente ORDINANTh sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado, che, previa concessione delle attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena - sospesa - di mesi 4 di arresto ed euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4,

I. 110/1975, e, in particolare, per il porto di una mazza da baseball della lunghezza di 43 cm e di un coltello a serramanico a scatto della lunghezza di 19 cm di cui 9,5 di lama; Premesso, altresì, che la Corte di appello ha osservato, quanto alla mazza da baseball, che la destinazione per l'utilizzo sportivo in un non meglio precisato villaggio turistico non poteva spiegare l'occultamento dell'arma in una intercapedine del bagaglio, sotto la ruota di scorta, e, quanto all'arma da taglio, che la stessa non era conservata tra gli attrezzi ed abiti da lavoro e che, trattandosi di un coltello a scatto con blocco di lama, e non di un mero taglierino o temperino, il porto non appariva giustificabile in ragione dell'asserita attività lavorativa di magazziniere; Considerato che il ricorso, che censura la motivazione della sentenza nelle parti in cui non valuta la possibilità che la mazza da baseball sia stata posta in sicurezza nel luogo di ritrovamento, esclude l'utilizzabilità del coltello nell'esercizio dell'attività dell'imputato e valorizza che sia stato rinvenuto non unitamente agli abiti da lavoro, risulta inammissibile perché, con deduzioni generiche e assertive,.è volto a provocare un non consentito esame delle fonti probatorie - estraneo al sindacato di legittimità - alternativo a quello condotto dal giudice di appello con la suindicata motivazione, che appare esaustiva, logica e saldamente ancorata alle risultanze processuali; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere esterlore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANTh sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado, che, previa concessione delle attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena - sospesa - di mesi 4 di arresto ed euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, I. 110/1975, e, in particolare, per il porto di una mazza da baseball della lunghezza di 43 cm e di un coltello a serramanico a scatto della lunghezza di 19 cm di cui 9,5 di lama; Premesso, altresì, che la Corte di appello ha osservato, quanto alla mazza da baseball, che la destinazione per l'utilizzo sportivo in un non meglio precisato villaggio turistico non poteva spiegare l'occultamento dell'arma in una intercapedine del bagaglio, sotto la ruota di scorta, e, quanto all'arma da taglio, che la stessa non era conservata tra gli attrezzi ed abiti da lavoro e che, trattandosi di un coltello a scatto con blocco di lama, e non di un mero taglierino o temperino, il porto non appariva giustificabile in ragione dell'asserita attività lavorativa di magazziniere; Considerato che il ricorso, che censura la motivazione della sentenza nelle parti in cui non valuta la possibilità che la mazza da baseball sia stata posta in sicurezza nel luogo di ritrovamento, esclude l'utilizzabilità del coltello nell'esercizio dell'attività dell'imputato e valorizza che sia stato rinvenuto non unitamente agli abiti da lavoro, risulta inammissibile perché, con deduzioni generiche e assertive,.è volto a provocare un non consentito esame delle fonti probatorie - estraneo al sindacato di legittimità - alternativo a quello condotto dal giudice di appello con la suindicata motivazione, che appare esaustiva, logica e saldamente ancorata alle risultanze processuali; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere esterlore Il P
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