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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 25606/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10048-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] Regime sanzionatorio R.G.N. 10048/2022 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4463/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/10/2021 R.G.N. 2305/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato dovuti i contributi relativi all’anno 2010, da parte dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, comma 8 , lett. a) dell a legge nr. 388 del 2000;

2. in discussione , in questa sede , solo il regime sanzionatorio, connesso all’ accertato inadempimento contributivo, la Corte territoriale, a fondamento del decisum, ha escluso che potesse configurarsi una situazione di evasione contributiva , dovendosi escludere l’intento fraudolento o doloso.

La buona fede d ella professionista era desumibile dal fatto che ella ave va tempestivamente versato il contributo integrativo e, comunque, tenuto conto dell’oscillazione giurisprudenziale nella interpretazione della normativa di riferimento;

3. la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, cui non ha opposto difese la professionista in epigrafe;

4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione dell’art. 116, comma 8, lett.a) e b) della legge nr. 388 del 2000, per non aver i giudici di appello ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell’evasione;

1. per un duplice ordine di ragioni il motivo è inammissibile;

2. in primo luogo, le censure, sub specie di violazione di legge, investono l’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, argomentando dall'avvenuto versamento del contributo integrativo e dalle incertezze giurisprudenziali circa l'obbligo di iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione separata, hanno escluso la sussistenza di un intento fraudolento (v., per analogo percorso argomentativo, Cass. nr. 20446 del 2022, in motivazione), presupposto, invece,per l’operatività del più grave regime sanzionatorio.

Il relativo accertamento è intangibile in questa sede di legittimità, in difetto di denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo,ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. , secondo il rigoroso enunciato di Cass. , sez.un., nr. 8053 del 2014 e successive conformi;

3. sotto un diverso profilo, i rilievi d ell’INPS sono prospettati con riferimento ad un quadro normativo non più attuale in ragione della sopravvenuta pronuncia della Corte Cost. nr. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. nr. 98 del 2011, conv. dalla legge nr. 111 del 2011 «nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense […] tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili […] con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore», senza, tuttavia, che possa, nella specie, darsi corso all'applicazione dello ius superveniens - costituito appunto dalla declaratoria d'incostituzionalità delle sanzioni- non potendo riformarsi la sentenza impugnata in danno della parte impugnante (Cass. nr. 20446 del 2022 cit);

4. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

5. nulla deve pronuncia rsi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte del la professionista intimata;

6. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, se dovuto P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10048-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] Regime sanzionatorio R.G.N. 10048/2022 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4463/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/10/2021 R.G.N. 2305/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato dovuti i contributi relativi all’anno 2010, da parte dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, comma 8 , lett. a) dell a legge nr. 388 del 2000; 2. in discussione , in questa sede , solo il regime sanzionatorio, connesso all’ accertato inadempimento contributivo, la Corte territoriale, a fondamento del decisum, ha escluso che potesse configurarsi una situazione di evasione contributiva , dovendosi escludere l’intento fraudolento o doloso. La buona fede d ella professionista era desumibile dal fatto che ella ave va tempestivamente versato il contributo integrativo e, comunque, tenuto conto dell’oscillazione giurisprudenziale nella interpretazione della normativa di riferimento; 3. la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, cui non ha opposto difese la professionista in epigrafe; 4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione dell’art. 116, comma 8, lett.a) e b) della legge nr. 388 del 2000, per non aver i giudici di appello ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell’evasione; 1. per un duplice ordine di ragioni il motivo è inammissibile; 2. in primo luogo, le censure, sub specie di violazione di legge, investono l’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, argomentando dall'avvenuto versamento del contributo integrativo e dalle incertezze giurisprudenziali circa l'obbligo di iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione separata, hanno escluso la sussistenza di un intento fraudolento (v., per analogo percorso argomentativo, Cass. nr. 20446 del 2022, in motivazione), presupposto, invece,per l’operatività del più grave regime sanzionatorio. Il relativo accertamento è intangibile in questa sede di legittimità, in difetto di denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo,ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. , secondo il rigoroso enunciato di Cass. , sez.un., nr. 8053 del 2014 e successive conformi; 3. sotto un diverso profilo, i rilievi d ell’INPS sono prospettati con riferimento ad un quadro normativo non più attuale in ragione della sopravvenuta pronuncia della Corte Cost. nr. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. nr. 98 del 2011, conv. dalla legge nr. 111 del 2011 «nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense […] tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili […] con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore», senza, tuttavia, che possa, nella specie, darsi corso all'applicazione dello ius superveniens - costituito appunto dalla declaratoria d'incostituzionalità delle sanzioni- non potendo riformarsi la sentenza impugnata in danno della parte impugnante (Cass. nr. 20446 del 2022 cit); 4. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; 5. nulla deve pronuncia rsi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte del la professionista intimata; 6. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, se dovuto P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor
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