CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 18074/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso, con un unico atto, contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Ravenna, quale giudice dell'esecuzione, in data 28 novembre 2023 ha respinto la loro istanza di sostituzione della pena detentiva inflitta con la sentenza n. 1446/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna e divenuta irrevocabile in data 08 settembre 2023, per essere stata la stessa dichiarata condizionalmente sospesa, ritenendo altresì di non poter modificare la condanna eliminando tale beneficio, non essendo munito del necessario potere; rilevato che i ricorrenti deducono la carenza e illogicità della motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione affermato di non avere il potere di eliminare la concessione della sospensione condizionale della pena, mentre la giurisprudenza di legittimità gli riconosce tale potere quando, come nel presente caso, la decisione sarebbe favorevole all reo, in quanto consentirebbe la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, risultando altrimenti impedito ai ricorrenti di beneficiare della modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2022; ritenuto che il loro ricorso sia manifestamente infondato, stante il chiaro dettato della norma di cui all'art. 545-bis cod.proc.pen. introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, e dell'art. 61-bis legge n.689/1981, anch'esso introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che ha escluso la compatibilità tra le sanzioni sostitutive e la sospensione condizionale della pena, e non sussistendo il potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale concessa dal giudice della cognizione, se non nei casi di revoca di diritto previsti dall'art. 168 cod.pen. (vedi Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Rv. 262329); ritenuto altresì che il richiamo, contenuto nell'unico atto di ricorso, alla sentenza di questa Corte Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, Rv. 283430, sia manifestamente infondato, trattandosi di una pronuncia resa nell'ambito di una procedura di revoca della sospensione condizionale per inosservanza degli obblighi a cui il beneficio era stato sottoposto, e nella quale si è solamente ribadito il principio della necessità, per il giudice dell'esecuzione, di procedere solo su istanza di parte; ritenuto, pertanto, che l'impugnazione dei due ricorrenti debba essere dichiarata inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.IM. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estens