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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 24172/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17426/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENEZIA n. 51/2022 depositata il14/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro lasentenza in epigrafe della CTR del Veneto che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Venezia che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica a rl, contro l’atto di irrogazione sanzioni per IVA del 2012.

Resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more, con nota del 20.1.2023, la società ha depositato domanda di definizione agevolata delle lite fiscali pendenti ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/22 e copia dell’F24 attestante il pagamento dell’importo dovuto in un’unica soluzione.

Non essendovi stato diniego della definizione agevolata, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio e le spese, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 5 cit., restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi le ha a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17426/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 51/2022 depositata il14/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro lasentenza in epigrafe della CTR del Veneto che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Venezia che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica a rl, contro l’atto di irrogazione sanzioni per IVA del 2012. Resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more, con nota del 20.1.2023, la società ha depositato domanda di definizione agevolata delle lite fiscali pendenti ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/22 e copia dell’F24 attestante il pagamento dell’importo dovuto in un’unica soluzione. Non essendovi stato diniego della definizione agevolata, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio e le spese, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 5 cit., restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi le ha a
Sentenza Cassazione n. 24172/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris