CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentato e difesoope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 730/2024 della CORTE D'APPELLOdi PALERMO, depositata il 15/10/2024 R.G.N. 974/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 17/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9095/2025Numero di raccolta generale 10919/20261. Previo ricorso al Tribunale di Palermo l’[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] e della FunzionePubblica otteneva il decreto con cui veniva ingiunto aPietro [OSCURATO:PERSONA], in quel tempo Dirigente Generale delDipartimento Regionale della Protezione Civile, ilpagamento della somma di euro 117.527,97, oltreaccessori, a titolo di restituzione dell’importo al lordodelle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali,corrisposto in forza di ordinanza extra ordinem ex art.5 legge n. 225/1992 per l’incarico di preposto all’UfficioCommissariale per la gestione dei primi interventi diprotezione civile diretti a fare fronte alla situazione diemergenza determinatasi a seguito delle eccezionaliavversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nelterritorio della Provincia di Messina.2. Proposta opposizione, l’adito Tribunale la accoglieva inparte, disponendo la restituzione delle sole sommeeffettivamente percepite, ossia degli emolumenti alnetto degli oneri fiscali e previdenziali, per un importocomplessivo di euro 56.625,45, oltre interessi.3. La Corte di appello di Palermo confermava la pronunciadi prime cure precisando, in sintesi, che: a) gli incarichiaggiuntivi, in relazione ai quali il [OSCURATO:PERSONA] avevapercepito i compensi, erano stati conferiti in virtù diOrdinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri exart. 5 legge n. 225/1982; b) le suddette ordinanze,nella fattispecie, non derogavano al principio dionnicomprensività della retribuzione dei dirigenti:principio che, nel caso di specie, era operante ex art.13 co. 4 legge regionale n. 10/2000 che riprendeval’art. 24 D.lgs. n. 165/2001, trattandosi di incarichiconferiti in ragione dell’ufficio e/o su designazionedell’Amministrazione; c) quanto alla restituzioNnuem ero registro generale 9095/2025Numero sezionale 789/2026dell’indebito, anche a volere ammettere la buona Nfuemdereo di raccolta generale 10919/2026dell’accipiens, mancava tuttavia l’altro requisito, Data pubblicazione 24/04/2026individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e dellaCorte Costituzionale, relativo alla grave sproporzionerispetto alla situazione patrimoniale del percettore,nella fattispecie non sussistente; d) l’importo andavarestituito al netto delle ritenute fiscali.4. Per la cassazione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] a tre motivi. Resisteva con controricorsol’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e dellasulla base di un motivo, cui resisteva a sua volta il LoMonaco.5. Il Procuratore Generale depositava requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi.6. Il ricorrente principale depositava memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5, all. E),della legge n. 2248 del 20.03.1865, la falsa applicazionedell’art. 24 D.lgs. n. 165/2001 (a cui corrisponde l’art.13, comma 4, L.R. n. 10/2000), rilevante ai sensidell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Si deduce che lasentenza impugnata era viziata e andava cassata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5, AllegatoE), della legge n. 2248 del 20.03.1865, che risultavanoviolati non potendo la Corte territoriale conoscere“principalmente” le ordinanze extra ordinem “libere”,aventi portata derogatoria anche dell’art. 24, comma 3,del T.U.P.I., in relazione al principio dionnicomprensività della retribuzione dirigenziale ecostituenti fonte del diritto al compenso percepito Niunm ero registro generale 9095/2025Numero sezionale 789/2026misura percentuale della retribuzione di posizNiuomnereo di raccolta generale 10919/2026dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA] e non potendo il giudice di secondo Data pubblicazione 24/04/2026grado disapplicare le relative disposizioni emergenzialidelle O.P.C.M. n. 3815/2009 e n. 3825/2009, checostituivano atti amministrativi definitivi, mai impugnatiinnanzi al giudice amministrativo e trattandosi dicontroversia in cui era parte la P.A. (Cass. Civ., Sez. I,Ord. n. 5988 del 06.03.2024).3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi, inrelazione alla violazione dell’art. 5 co. 1, 2, 3 e 5 dellalegge n. 225/1992, dell’art. 13, co. 4, L.R. n. 10/2000,dell’art. 24, co. 3, D.lgs. n. 165/2001 e alla erroneadisapplicazione dell’art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3815/2009 edell’art. 4, co. 5 e 8, dell’O.P.C.M. n. 3825/2009,rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Sisostiene che la sentenza impugnata era viziata eandava cassata in quanto la Corte aveva violato efalsamente applicato l’art. 12 delle preleggi, stante chele O.P.C.M. n. 3815/2009 e 3825/2009 e relativedisposizioni anche di attuazione, erano state emesse nelpieno rispetto di tutti gli elementi dell’art. 5 della leggen. 225/1992 e dovevano essere considerate comeordinanze libere nel contenuto e nella formulazione,essendo soggette solo alla Costituzione e ai principigenerali dell’ordinamento, dovendosi, invece, applicareil criterio ermeneutico di cui all’art. 14 delle preleggi. Ilcriterio ermeneutico avrebbe dovuto essere di tipoestensivo e non restrittivo, considerato che l’art. 5 cit.al comma 5 dispone che le O.P.C.M. devono contenere“l’indicazione delle principali norme a cui si intendederogare” (Consiglio di Stato, sent. n. 5903/2011) conderoga anche del principio di onnicomprensività dNeuml ero registro generale 9095/2025Numero sezionale 789/2026trattamento economico della dirigenza. Numero di raccolta generale 10919/20264. I due motivi, da esaminare congiuntamente perché Data pubblicazione 24/04/2026interferenti, non sono fondati.5. È opportuno premettere, in fatto, che con O.P.C.M. n.3815 del 10.10.2009, il Presidente della RegioneSiciliana veniva nominato [OSCURATO:PERSONA] per ilsuperamento dello stato di emergenza determinatasi, aseguito delle eccezionali avversità atmosfericheverificatesi il 1° ottobre 2009, nel territorio dellaProvincia di Messina. Con successiva O.P.C.M. n. 3825del 27.11.2009, con l’art. 4, in relazione all’incaricoconferito al [OSCURATO:PERSONA] di preposto all’UfficioCommissariale, giusta disposizione Commissariale n. 1del 20.10.2009, a cui si conferivano attribuzionidirigenziali e gestionali di natura amministrativa econtabile, veniva riconosciuto: “[…] 4. Al personalestatale, regionale e degli enti locali direttamenteimpegnato nell’emergenza è autorizzata lacorresponsione di compensi per lavoro straordinarioeffettivamente reso nel limite di 150 ore mensili fino al30 novembre 2009 e 50 ore mensili fino al 31 dicembre2009. 5. Ai dirigenti e al personale con incarico diposizione organizzativa, a cui sono stati affidati specificicompiti per attività direttamente connesse conl’emergenza, viene corrisposto un compenso mensilerapportato alla retribuzione di posizione in misura nonsuperiore al 50% della medesima fino al dicembre2009”. […] 8. Dal 1° gennaio 2010 e fino al terminedello stato di emergenza al personale di cui al comma 5(…) è corrisposto in compenso mensile rapportato allaretribuzione in misura non superiore al 25% dellamedesima […]”.6. Le suddette ordinanze sono state emesse ai senNusmi ero registro generale 9095/2025Numero sezionale 789/2026dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992, ratione temNpuomreiros di raccolta generale 10919/2026applicabile, che prevedeva: “1. Al verificarsi degli eventi Data pubblicazione 24/04/2026di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio deiMinistri, su proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1,comma 2, del Ministro per il coordinamento dellaprotezione civile, delibera lo stato di emergenza,determinandone durata ed estensione territoriale instretto riferimento alla qualità ed alla natura deglieventi. Con le medesime modalità si procede allaeventuale revoca dello stato di emergenza al venirmeno dei relativi presupposti (3). 2. Per l'attuazionedegli interventi di emergenza conseguenti alladichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadrodi quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16,anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ognidisposizione vigente, e nel rispetto dei princìpi generalidell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del [OSCURATO:PERSONA], ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1,comma 2, il Ministro per il coordinamento dellaprotezione civile, può emanare altresì ordinanzefinalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggioridanni a persone o a cose. Le predette ordinanze sonocomunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri,qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. IlPresidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per suadelega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per ilcoordinamento della protezione civile, per l'attuazionedegli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presentearticolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativoprovvedimento di delega deve indicare il contenutodella delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suoNumero registro generale 9095/2025esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 10919/2026vigenti devono contenere l'indicazione delle principali Data pubblicazione 24/04/2026norme a cui si intende derogare e devono esseremotivate”.7. È pacifico, come riconosciuto dallo stesso odiernoricorrente, che l’ordinanza ministeriale n. 3825/2009,non contiene alcuna deroga al principio dionnicomprensività della retribuzione previsto dall’art.24 del D.lgs. n. 165/2001 né al principio secondo cui ladeterminazione della retribuzione spettante aidipendenti pubblici è rimessa alla contrattazionecollettiva.8. Ciò premesso, con riguardo alla doglianza relativa allapossibilità, da parte del giudice ordinario di disapplicarele disposizioni emergenziali di cui alle suddetteordinanze, va sottolineato che, nella fattispecie inesame, l’oggetto del giudizio, a fronte di una richiestadi restituzione, da parte della P.A., di somme ritenuteillegittimamente corrisposte in virtù dei provvedimenticitati, non è limitato alla legittimità delle ordinanzestesse, ma investe gli atti di gestione del rapporto dilavoro, che il datore ha adottato, dapprima liquidandol’emolumento e, successivamente, agendo in recuperosul presupposto della non debenza delle somme.9. In considerazione di ciò, quindi, le O.P.C.M. di cui èprocesso sono passibili di disapplicazione, in quantocostituiscono provvedimenti presupposti di atti digestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente.10. Ne consegue la correttezza delle argomentazionidella gravata pronuncia nella parte in cui è statosottolineato che, in tema di pubblico impiego, opera ilfondamentale principio secondo cui il trattamentoretributivo è determinato dalla contrattazione collettivaNumero registro generale 9095/2025e quello spettante al dirigente, nelle sue componenti di Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 10919/2026trattamento fondamentale ed accessorio, risponde al Data pubblicazione 24/04/2026principio della onnicomprensività.11. Questa Corte (Cass. n. 24490/2019), poi, conmotivazione pienamente condivisa da questo Collegio,ha precisato come non sia in discussione che le O.P.C.M.possano derogare alla normativa del diritto del lavoro;così come è altresì consolidato l'orientamento per cui«tali ordinanze, diversamente dagli atti governativi convalore di legge, sono espressione di autonomia edoperano generalmente nel campo della attivitàamministrativa, ma, pur non potendo assurgere avalore di legge, sono nel loro ambito indipendenti e, nelloro contenuto, sono soggetti solo alla Costituzione e aiprincipi generali dell'ordinamento e non sono vincolatida altre norme preesistenti che non siano quelleespressamente indicate dalla fonte di cui traggonoorigine, il che giustifica la loro denominazione di"ordinanze libere"» (a partire da Cass., S.U., 7 marzo2006, n. 4813; successivamente in tal senso, a ritrosonel tempo, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 26luglio 2007, n. 16450); tuttavia l'eccezionalità dellostrumento, tale per cui ad atti di provenienzagovernativa e dunque del potere esecutivo, al di fuoridalle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rangoprimario del decreto-legge (art. 77, co. 2, Cost.) e deldecreto delegato (art. 76 Cost.), è consentito, perragioni di emergenza, di derogare a norme di legge,impone che l'applicazione di esso osservi con assolutaesattezza le norme che lo disciplinano; in particolare, laderoga alle norme di legge, per esserecostituzionalmente legittima, deve avvenire, come delresto sancito dall'art. 5, co. 5, L. 225/1992 (ora art. 25Numero registro generale 9095/2025del Codice della Protezione Civile, di cui al d. lgs. 2 Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 10919/2026gennaio 2018, n. 1), in modo espresso (Cass. Data pubblicazione 24/04/202613482/2018 cit.; Cass. 7 novembre 2017, n. 26372) edanzi dovendosi ritenere che, ove nel caso concretoresiduino dubbi, prevalga l'opzione interpretativa cheritenga l'ordinanza non derogatoria della disciplina dilegge (ancora Cass. 13482/2018).12. Ne consegue, quindi, alla stregua di tali principi, lacorrettezza delle argomentazioni della gravatapronuncia nella parte in cui, sul presupposto che non viera alcuna deroga al principio di onnicomprensività dellaretribuzione previsto dall’art. 24 del d.lgs. 165/2001 néal principio secondo cui la determinazione dellaretribuzione spettante ai dipendenti pubblici è rimessaalla contrattazione collettiva, è stato sottolineato che,in tema di pubblico impiego, opera il fondamentaleprincipio secondo cui il trattamento retributivo èdeterminato dalla contrattazione collettiva e quellospettante al dirigente, nelle sue componenti ditrattamento fondamentale ed accessorio, risponde alprincipio della onnicomprensività.13. Con il terzo motivo, in via subordinata e senzarecesso, si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1 alla CEDU, resoesecutivo con la legge n. 845/1955 e dell’art. 14 CEDU,rilevante ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Si rilevache la sentenza impugnata era viziata e andava cassatain quanto la Corte territoriale aveva violato efalsamente applicato l’art. 1 del Prot. Addiz. 1 alla CEDUe l’art. 14 CEDU, poiché i parametri individuati dallagiurisprudenza comunitaria e costituzionale, ai fini dellegittimo affidamento e del diritto a trattenere lemaggiori somme retributive percepite in regimeemergenziale, andavano considerati nella prospettiNvuam ero registro generale 9095/2025Numero sezionale 789/2026che il percettore fosse tutelato a prescindere dal Nfuamtetroo di raccolta generale 10919/2026che la condizione patrimoniale sia quella di un soggetto Data pubblicazione 24/04/2026benestante o meno: nella fattispecie l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] stato discriminato, in violazione dell’art. 14 CEDU,per il fatto di avere un “trattamento pensionisticoragguardevole”, ossia era stato discriminato per la suacapacità reddituale.14. Anche tale motivo è infondato.15. La impugnata pronuncia è in linea, quanto al profilodella pretesa irripetibilità dell’indebito, conl’orientamento espresso da questa Corte (Cass. sez.lav., 1° agosto 2023, n. 23419) secondo cui,conseguentemente alla sentenza n. 8 del 2023 dellaCorte Costituzionale, “ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., èdiritto-dovere della [OSCURATO:PERSONA] ripeteresomme indebitamente erogate; di conseguenza,l’affidamento del dipendente e la sua buona fede nellapercezione non sono di ostacolo all’esercizio di talediritto-dovere” e “la P.A. non ha alcuna discrezionalitàal riguardo, tanto che il mancato recupero delle sommeillegittimamente erogate configura danno erariale, conil solo temperamento costituito, come detto, dallaregola per cui le modalità dello stesso non devonoessere eccessivamente onerose, in relazione alleesigenze di vita del debitore ed alle connotazioni,giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avutoriguardo alla natura degli importi richiesti inrestituzione, alle cause dell’errore nell’erogazione, allasso di tempo trascorso tra la stessa e l’emanazionedel provvedimento di recupero, all’entità delle sommecorrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totaledeterminato dalla relativa sommatoria”.Numero registro generale 9095/202516. Tale principio di diritto si è poi ulteriormente Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 10919/2026consolidato, giacché, anche recentemente, la Corte di Data pubblicazione 24/04/2026legittimità ha avuto modo di ribadire che “in materia diimpiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda diripetizione dell’indebito proposta daun’amministrazione nei confronti di un propriodipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolodi retribuzione, qualora risulti accertato chel’erogazione è avvenuta ‘sine titulo’, la ripetibilità dellesomme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ.per la buona fede dell’ ‘accipiens’, in quanto questanorma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto larestituzione dei frutti e degli interessi” e che “inconformità all’interpretazione già resa da questa Corte,nel caso di corresponsione di somme sine titulo, lapubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gliimporti già erogati ai lavoratori, aventi carattere diindebito, dovendosi escludere l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 2033 cod. civ., riletto alla lucedella giurisprudenza della CEDU, con riferimentoall’omessa previsione dell’irripetibilità dell’indebitoretributivo e previdenziale non pensionistico là dove lesomme siano state percepite in buona fede e lacondotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nelpercettore un legittimo affidamento circa la lorospettanza posto che l’ordinamento nazionale delinea unquadro di tutele dell’affidamento legittimo sullaspettanza di una prestazione indebita, il cui fondamentova rinvenuto nella clausola generale di cui all’art. 1175cod. civ., che, vincolando il creditore a esercitare la suapretesa tenendo in debita considerazione la sfera diinteressi del debitore, può determinare, in relazione allecaratteristiche del caso concreto, la temporaneainesigibilità del credito, totale o parziale, cNounm ero registro generale 9095/2025Numero sezionale 789/2026conseguente dovere del creditore di accordare Nuumnerao di raccolta generale 10919/2026rateizzazione del pagamento in restituzione” (Cass., Data pubblicazione 24/04/2026sez. lav., 21 agosto 2025, n. 23642, che richiamaespressamente Cass., Sez. L, n. 24807 del 18 agosto2023; Cass., Sez. L, n. 14142 del 21 maggio 2024). Daultimo, è stato ribadito (Cass. n. 23642/2025) che “nelcaso di corresponsione di somme sine titulo, la pubblicaamministrazione ha il diritto di ripetere gli importi giàerogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito,dovendosi escludere l’illegittimità costituzionale dell’art.2033 cod. civ., riletto alla luce della giurisprudenza dellaCEDU, con riferimento all’omessa previsionedell’irripetibilità dell’indebito retributivo e previdenzialenon pensionistico là dove le somme siano statelegittimo affidamento circa la loro spettanza posto chel’ordinamento nazionale delinea un quadro di tuteledell’affidamento legittimo sulla spettanza di unaprestazione indebita, il cui fondamento va rinvenutonella clausola generale di cui all’art. 1175 cod. civ., che,vincolando il creditore a esercitare la sua pretesatenendo in debita considerazione la sfera di interessi deldebitore, può determinare, in relazione allecaratteristiche del caso concreto, la temporaneainesigibilità del credito, totale o parziale, conconseguente dovere del creditore di accordare unarateizzazione del pagamento in restituzione (Cass., Sez.L, n. 24807 del 18 agosto 2023; Cass., Sez. L, n. 14142del 21 maggio 2024). Conseguentemente vanno distintiil piano della tutela dell’affidamento e quello dellaprestazione pecuniaria restitutoria (e del quomodo dellastessa), nel senso dell’utilizzazione di modalità che ilgiudice reputi conformi a buona fede oggettiva.”17. La Corte territoriale ha correttamente applicato tNaulmi ero registro generale 9095/2025Numero sezionale 789/2026principi di diritto in riferimento al caso di spNeucmieero, di raccolta generale 10919/2026sottolineando, con un accertamento di merito non Data pubblicazione 24/04/2026sindacabile in questa sede perché adeguatamentemotivato, che, nel caso in esame, faceva difetto ilrequisito della grave sproporzione della richiesta direstituzione rispetto alla situazione patrimoniale delpercettore, senza che ciò possa costituire un elementodi discriminazione per il destinatario della istanza dirimborso.18. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunciala violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ.e dell’art. 38, comma 1, del d.P.R., n. 602 del 1973, inrelazione all’art. 360 n.3 c.p.c. Si deduce che lasentenza gravata appare essere viziata sotto il profilodella corretta interpretazione ed applicazione dellenorme in materia di recupero delle sommeindebitamente percepite da dipendenti pubblici percompensi aggiuntivi da parte di Enti terzi. Invero, sisostiene che i precedenti giurisprudenziali citati eranoinconferenti sul punto, dal momento che avevano adoggetto ipotesi di recupero di somme indebitamenteerogate ai propri dipendenti da partedell’Amministrazione di cui erano dipendenti: in tal casoquesta deve eseguire il recupero al netto delle ritenutefiscali, previdenziali e assistenziali e non può invecepretendere di ripetere le somme al lordo delle ritenutefiscali (e previdenziali e assistenziali) allorché le stessenon siano mai entrate nella sfera patrimoniale deldipendente. Ma, allorquando, come nella fattispecie dicui è causa, il soggetto erogante il compenso indebitoè soggetto diverso da quello al quale viceversa questicompensi devono essere riversati (il [OSCURATO:PERSONA], infatti,Numero registro generale 9095/2025è sicuramente tenuto al riversamento nei confronti della Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 10919/2026Regione Sicilia, come peraltro risulta dalla stessa Data pubblicazione 24/04/2026sentenza impugnata, mentre il soggetto che ha erogatoil compenso oggetto dell’obbligo di ripetizione è laPresidenza del Consiglio dei Ministri, dalla quale èpacifico che il ricorrente abbia ricevuto gli incarichioggetto della presente controversia), l’AssessoratoRegionale, non configurandosi quale sostituto diimposta, non potrà procedere alla richiesta di rimborsodelle tasse pagate e non più dovute all’Erario e diconseguenza queste ultime rimarrebbero agli enti chele hanno percepite, diversi dalla Regione, senzapossibilità per quest’ultima di chiederne il rimborso.Pertanto, il recupero delle somme doveva avvenire allordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenzialie non al netto.19. Il motivo non è meritevole di accoglimento.20. Le statuizioni della Corte territoriali sono conformiall’orientamento consolidato, da ultimo affermato daCass. n. 25037/2025, in virtù del quale il datore dilavoro, salvi i rapporti col Fisco o con l’Enteprevidenziale, ha facoltà di agire per la ripetizione diindebito nei confronti del lavoratore esclusivamente neilimiti di quanto effettivamente percepito daquest'ultimo. In tal senso si è affermato il principiosecondo cui in caso di riforma, totale o parziale, dellasentenza di condanna del datore di lavoro al pagamentodi somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro hadiritto a ripetere quanto il lavoratore abbiaeffettivamente percepito e non può pertanto pretenderela restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali maientrate nella sfera patrimoniale del dipendente, attesoche il caso del venir meno con effetto "ex tunc"dell'obbligo fiscale a seguito della riforma deNlluam ero registro generale 9095/2025Numero sezionale 789/2026sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazNiuomnereo di raccolta generale 10919/2026dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, Data pubblicazione 24/04/2026secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confrontidell'amministrazione finanziaria spetta in via principalea colui che ha eseguito il versamento non solo nelleipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche inquelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. (cfr.Cass. 11 gennaio 2019, n. 517; Cass. 25 luglio 2018,n. 19735; Cass. (ord.) 29 gennaio 2018, n. 2135; Cass.24 maggio 2018, n. 12933; Cass. 30 ottobre 2014 n.23093; Cass. 4 settembre 2014, n.18674; Cass. 2febbraio 2012 n. 1464; Cass. 11 gennaio 2006, n. 239;Cass. 26 febbraio 2002, n. 2844).21. Si tratta di principio che opera ogniqualvolta il datoreagisca nei confronti del dipendente per la restituzionedi somme corrisposte e non dovute, sulle quali risultapraticata la ritenuta fiscale «alla fonte», sicché la suaapplicazione non può essere impedita facendo leva sullaprovenienza e sulle regole di imputazione contabiledella provvista.22. In conclusione, sia il ricorso principale che quelloincidentale devono essere rigettati.23. La soccombenza reciproca induce a compensareintegralmente tra le parti le spese del presente giudizio.24. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati daCass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenzadelle condizioni processuali richieste dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 per ilricorrente in via principale. Le richiamate condizioni nonsussistono, invece, per la ricorrente incidentale perchéla norma non può trovare applicazione nei confrontidelle Amministrazioni dello Stato e di quelle alle stesseNumero registro generale 9095/2025equiparate che, mediante il meccanismo della Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 10919/2026prenotazione a debito siano istituzionalmente Data pubblicazione 24/04/2026esonerate, per valutazione normativa della loro qualitàsoggettiva, dal materiale versamento del contributo(Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.n. 28250/2017).La Corte rigetta il ricorso principale e quelloincidentale. Compensa tra le parti le spese del presentegiudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17.2.2026Il Consigliere estensore La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA]