CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 1967
Cassazione n. 05806/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26118/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che la ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/