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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 22557/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, per quanto qui rileva, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Lodi a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 30/4/1992, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano il Ferrari propose ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

Nelle more, il difensore del Ferrari, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato certificato di morte dell'imputato, chiedendo l'emissione di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per morte del reo.

Dall'esame del certificato di morte qui depositato risulta che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/8/1949, è deceduto in Opera (MI) il 22/12/2021.

Ebbene, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato; invero, ai sensi dell'art. 150 cod. pen. ove il decesso avvenga prima dell'irrevocabilità della decisione di condanna, si determina l'estinzione del reato.

Deve escludersi la ricorrenza di taluna delle ipotesi contemplate dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] errao [OSCURATO:PERSONA] = 9 G,LU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, per quanto qui rileva, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Lodi a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 30/4/1992, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano il Ferrari propose ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. Nelle more, il difensore del Ferrari, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato certificato di morte dell'imputato, chiedendo l'emissione di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per morte del reo. Dall'esame del certificato di morte qui depositato risulta che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/8/1949, è deceduto in Opera (MI) il 22/12/2021. Ebbene, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato; invero, ai sensi dell'art. 150 cod. pen. ove il decesso avvenga prima dell'irrevocabilità della decisione di condanna, si determina l'estinzione del reato. Deve escludersi la ricorrenza di taluna delle ipotesi contemplate dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] errao [OSCURATO:PERSONA] = 9 G,LU
Sentenza Cassazione n. 22557/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris