CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 11208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.563/2016,proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 spa in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliat i in Roma , p iazza Mazzini nr. 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma , p iazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], -intimati- avverso la sentenza nr. 232/2015 della Corte d’Appello di Napoli depositata in data 23/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 febbraio 2023 dal c onsigliere r elatore , d ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito, per brevità,«Icet») presentava presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] domanda «di ammissione al concordato con riserva» ai sensi dell’art. 161 comma 6 l.fall, cui faceva seguito, il successivo 18/7/2014, la presentazione del ricorso per ammissione al concordato preventivo corredato dal piano e dalla relazione dell’esperto e dalla documentazione; il piano era strutturato sul modello della cessio bonorum e la proposta prevedeva, oltre al pagamento per l’intero delle spese della procedura e dei creditori prededucibili, l’integrale soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio generale e speciale, nonché il parziale pagamento dei creditori chirografari suddivisi in tre classi (classe A – b anche, soddisfatti per il 27,34%; classe B - fornitori, pagati per il 27,34% ; classe C- fideiussori, cui era riservato il 10% ). Nella pendenza del termine di cui all’ art . 161 , comma 6 , l.fall., [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] proponevano istanze di fallimento, il cui esame veniva « differito» all’esito della procedura concordataria. Tenutasi l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale dichiarava aperta la procedura nominando gli organi e impartendo le disposizioni per i successivi adempimenti. 1.1 A seguito di rilievi mossi dal C ommi ssario, che aveva evidenziato alcune criticità incidenti anche sulla fattibilità giuridica del piano, veniva aperto il sub-procedimento per la revoca del concordato ex art 173 l.fall., che veniva coordinato con l’adunanza dei creditori. Ladebitrice presentava un nuovo piano, dimezzando le percentuali di pagamento offerte al ceto creditorio chirografario. Dopo una serie di rinvii, il t ribunale, con ordinanza del 18/2/2015, pur persistendo da parte del Commissario le riserve sul pagamento dei creditori chirografari, dichiarava non luogo a provvedere sulla istanza di revoca del concordato. Laproposta veniva quindi approvata dalla maggio ranza ( 57,29% ) dei creditori e dal la maggioranza delle classi ma, all’esito dell’udienza fissata per l’omologazione, il t ribunale , con decreto del 6/5/2015, revocava l’ammissione di Icet al concordato preventivo per la ritenuta « inidoneità del piano c ome originariamente formulato e successivamente integrato, ad assicurare la funzione economico sociale dell’istituto così come riconosciuto dalla Suprema Corte giurisprudenza in materia » e, con separata sentenza emessa il 7/5/2015,dichiarava il fallim ento d ella società. 2. Il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso tali pronunce veniva respinto dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 23 novembre 2015. I giudici di secondo grado osservavano: a) che la sentenza appellata dava conto, in maniera sintetica ma esauriente, delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di fallimento e, segnatamente, dello stato di insolvenza che emergeva, essendo la società in liquidazione, dall’incapienza dell’attivo patrimoniale rispetto alle passività, non contestata con dati precisi dalla reclamante; b) che i crediti d i [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA], che avevano avanzato istanza di fallimento, oltre ad essere inseriti nell’elenco dei creditori allegatoal ricorso per ammissione al concordato preventivo, risultavano provati dalla documentazione prodotta dalle due società , mai contestata in maniera specifica dalla debitrice, a nulla rilevando la circostanza del loro mancato accertamento giudiziale; c) che, con riferimento ai motivi di appello che investivano la pronuncia di revoca del concordato preventivo, il tribunale, essendo state proposte due opposizioni, aveva legittimamente valutato in sede di giudizio di omologazione la persistenza della fattibilità giuridica del concordato, intesa come possibilità della soluzione negoziale della crisi di garantire un soddisfacimento sia pur minimale dei creditori chirografari; d) che il primo giudice, a seguito delle rettifiche dei dati del piano apportate dal Commissario nella relazione ex art 172 l.fall., aveva correttamente stimato che le possibilità per i creditori chirografari di essere soddisfatti persino in misura minima erano inesistenti , non essendo l’attivo concordatario sufficiente neanche a pagare integralmente i creditori privilegiati; e) che i crediti, già scaduti e non incassati al momento della presentazione della domanda, conteggiati come poste attive, vantati dalla proponente verso [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] erano inesigibili; f) che i l riscatto anticipato dell’immobile condotto in leasing da Icet, oltre a d integrare operazione che avrebbe richiesto l’attestazione di cui all’art. 186 bis l. fall., inammissibile in un concordato liquidatorio , non costituiva oggetto di facoltà concessa alla conduttrice nel contratto e sarebbe stat o oneroso, perché la somma da versare a tal fine, peraltro in prededuzione, era superiore al valore dell’immobile; g) che le istanze di sgravio dei debiti erariali non erano state accolte se non per uno sgravio Iva, di cui non era no stati però precisat i l’anno di imposta e l’incidenza sul passivo; h) che nell’originaria proposta non e ra stato menzionato il credito di un lavoratore per € 125,371,50, né era stato appostato un fondo per il recupero dei crediti ed il rischio di insolvenza; i) che la classe C, all’interno della quale erano state inserite le banche «creditrici di firma» era stata artificiosamente ed abusivamente creata allo scopo di ottenere la maggioranza della classe, evenienza che non si sarebbe verificata ove i creditori della classe C fossero stati collocati nella classe A formata dalle banche; l) che Icet, oltre ad essere venuta meno al dovere di informare i creditori sulla situazione economico-patrimoniale, omettendo di riferire le circostanze di cui sopra sub e-h, non aveva indicato nella proposta iniziale in maniera compiuta i debiti previdenziali ed assistenziali (quantificati dal piano in € 835.090,70 ed in € 1.337.669,43 dal Commissario ), né i debiti verso l’Erario (indicati nella proposta in € 502.761,73 e quantificati dal Commissario in € 775.758,95; m) che nel 2010 erano state concluse una serie di operazioni sospette e passibili di revocatorie ex art. 67 l.fall. o 2901 cc, tra loro collegate (alienazione da parte di Icet alla [OSCURATO:SOCIETA] del proprio opificio; concessione di ipoteca sull’immobile da parte di [OSCURATO:SOCIETA] per un finanziamento erogato da Mediocredito italiano e concessione dell’opificio in locazione aIcet) senza che di esse fosse stata fatta menzione alcuna nel piano, pur essendo rilevanti nella formazione del giudizio dei creditori; n) che, da ultimo, era condivisibile la valutazione del primo giudice di eccessiva durata del piano; o)che, in definitiva, il tribunale, lungi dall’operare un giudizio sulla fattibilità economica del piano, aveva posto in luce la carenza di completezza, ragionevolezza, logicità e coerenza dei suoi criteri valutativi, e l’inidoneità dello stesso a garantire un’ adeguata e corretta informazione ai creditori. 3. Icet e il suo liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], ha nno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di sette motivi, cui il F allimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. I ricorrent i e il F allimento hanno depositato memorie ex art 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art 180 r.d. 16 marzo 1942 nr. 267, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nr.3 cpc , in relazione all’errata valutazione circa l’estensione dei poteri valutativi del t ribunale nell’ambito del giudizio di omologazione». I ricorrenti l amenta no che la c orte d ’a ppello abbia ritenuto legittimo ed abbia condiviso il giudizio del t ribunale , di inattuabilità del piano concordatario, che a loro dire si è invece inammissibilmente sovrapposto a quello, insindacabile , espresso dai creditori in sede di votazione; in particolare, premesso che il controllo demandato al tribunale non attiene alla convenienza della proposta, né può tradursi in un’attività di verifica o revisione contabile delle poste attive e passive, i ricorrenti assumono che nella specie i giudici del merito , anziché limitare il loro scrutinio alla cd. fattibilità giuridica del concordato, si sono indebitamente spinti alla valutazione della sua fattibilità economica, senza tener conto che i creditori, nonostante le rettifiche apportate al piano dal Commissario nella relazione dimessa ai sensi dell’art. 172 l. fall, avevano optato per l’approvazione della proposta, evidentemente confidando nella ragionevole realizzabilità del piano e nelle relative prospettive di soddisfacimento. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1 La questione della individuazione dell'ambito del potere di controllo del tribunale sulla proposta concordataria dopo l'esito favorevole della votazione dei creditori, anche in assenza di opposizioni da parte dei dissenzienti, forma oggetto di numerose pronunce di questa Corte ( Cass. S.U. 1521/2013, Cass. nn. 11014/2013, 13083/2013, 15345/2014, 26332/2016, 23882/2016, 4790/2018 e 31478/2018), che hanno costantemente affermato che « il controllo del tribunale, ai fini della ammissibilità del concordato, ma anche ai fini della sua omologazione, va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo: la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente "prima facie", a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati». 2.2A detti principi si è attenu ta la c orte del merito, la quale, dopo aver ribadito che in sede di omologazione il tribunale è sempre tenuto a verificare la regolarità formale e la fattibilità giuridica del concordato, ha negato l’omologazione senza svolgere alcun sindacato sulla fattibilità economica del piano, ma limitandosi a evidenziare le ragioni che, da un lato, escludevano l’idoneità della proposta a garantire il consenso informato dei creditori (omessa informazione in ordine ad intervenute svalutazioni di partecipazioni e di crediti indicati come esigibili, nonché in ordine ad operazioni revocabili) e , dall’altro, rivelavano l ’infattibilità giuridica del piano (impossibilità di esercizio anticipato della facoltà di riscatto dell’immobile condotto in leasing) nonché la sua manifesta inettitudine ad assicurare l’effettiva realizzabilità d ella causa concreta del concordato (ovvero il soddisfacimento, sia pur ipotetico e modesto, dei creditori chirografari). Tanto, va aggiunto, sulla scorta di un percorso argomentativo fondato su valutazioni in fatto , sindacabili in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione ( nella specie neppure dedotto dairicorrenti). 3.Il secondo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 173 e 180 r.d. 16 marzo 1942 , nr 267, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nr 3 cpc, in relazione all’errata valutazione della natura asseritamente decettiva delle operazioni indicate dal [OSCURATO:PERSONA]». I ricorrenti lamentano che l’omologa sia stata negata per l’omessa esposizione di fatti asseritamente rilevanti al fine della corretta informazione del ceto creditorio, sostenendo che, poiché il sub-procedimento ex art. 173 l. fall. era stato revocato e poiché tutte le circostanze taciute erano state successivamente indicate nella relazione del Commissario giudiziale, l’ipotetica valenza decettiva di dette omissioni sarebbe stata superata dal voto favorevole dei creditori. 3.1 Il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 160,180 e 186 bis r.d. 16/3/1942, nr 267, ai sensi dell’art 360, comma 1 nr 3 cpc, in relazione all’errata valutazione delle condizioni di ammissibilità del concordato», per aver la corte d’appello erroneamente ritenuto che, in relazione all’operazione di riscatto dell’immobile condotto in leasing, Icet fosse tenuta a corredare la domanda di ammissione al concordato con l’attestazione ex art 186 bis l.fall. pur in presenza di un concordato di natura meramente liquidatoria. 3.2 Il quarto motivo prospetta «violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 180 r.d. 16/3/1942, nr 267, ai sensi dell’art 360, comma 1 nr 3 cpc in relazione all’errata valutazione dell’eccessiva durata del piano concordato » . I ricorrenti deducono che detta valutazione era preclusa ai giudici del merito, posto che i creditori avevano positivamente valutato la durata di esecuzione del piano, comunque prevista in tempi ritenuti ammissibili da giurisprudenza consolidata. 3.3 Il quinto mezzo lamenta « violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 180 r.d. 16/3/1942, nr 267, ai sensi dell’art 360, comma 1 nr 3 in relazione all’errata valutazione della natura asseritamente abusiva delle suddivisione del ceto creditore in classi». 4.I motivi dal secondo al quinto vanno dichiarati inammissibili. 4.1 Difatti, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle ragioni poste a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base dellaratio ritenuta corretta (Cass. nn. 12372/2006,2108/2012, S.U. 7931/2021 e 11493/2018). 4.2 Nella specie il rigetto del primo motivo del ricorso, ovvero dell’unico motivo volto a censurare il capo della sentenza che ha accertato la palese inettitudine del piano ad assicurare la causa concreta del concordato mediante il soddisfacimento, sia pur in misura minimale, dei creditori chirografari, rende pa l ese che l’eventuale fondatezza dei motivi successivi non potrebbe di per sé condurre all’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di omologa del concordato. 5. Il sesto motivo lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art.132 cpc , ai sensi dell’art 360 , comma 1 nr 3 cpc , in relazione all’errata valutazione dei presupposti per la declaratoria di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]», per avere la corte distrettuale ritenuto la motivazione della sentenza di primo grado, a dire dei ricorrenti totalmente assente, «sintetica ma esauriente». 5.1 La doglianza è inammissibile : il principio della conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.) comporta infatti l’inammissibilità, per difetto di interesse, del motivo di ricorso in cassazione avverso il provvedimento di secondo grado che abbia omesso di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, qualora il vizio di quest’ultimo, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., e il giudice dell’impugnazione, come nella specie, abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità (Cass. nn. 18578/015, 23078/020). 6.Il settimo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 16 l.fall., ai sensi dell’art.360 comma 1 nr 3 cpc, in relazione all’errata valutazione relativa alla legittimazione a instare per il fallimento »: a dire dei ricorrenti, le società istanti, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], erano prive di legittimazione a domandare il fallimento, non avendo dimostrato la sussistenza dei rispettivi crediti, documentati unicamente da fatture e non provati dal mero inserimento delle società nell’elenco dei creditori allegato alla domanda di ammissione al concordato. 7. Il motivo presenta plurime ragioni di inammissibilità. 7.1 In primo luogo la censura contesta la sola parte della sentenza che ha affermato la legittimazione a chiedere il fallimento dei creditori [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], mentre non prende posizione alcuna sul rigett o del motivo di reclamo col quale era stata eccepita l’improcedibilità della domanda di fallimento avanzata dauna terza creditrice, [OSCURATO:SOCIETA] . 7.2 E comunque orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente - come avvenuto nel caso di specie - un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. S.U. n. 1521/2013; in senso conforme, fra molte, Cass. n n. 11421/2014,576/2015 30827/2018 e 21144/ 2020 ). 7.3 Nel caso di specie la Corte di merito ha riconosciuto la legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] ritenendo provati i rispettivi crediti sulla scorta di plurimi elementi documentali (scritture contabili della stessa debitrice; assegni post - datati; bolle di consegna; ordini di acquisto ; fatture sottoscritte e tardivamente contestate da Icet) oltre che dal fatto che le società istanti figurava no nell’elenco dei creditori contenuto nella relazione allegata alla richiesta di ammissione al concordato. 7.4 Si tratta di un apprezzamento di merito , insindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti di cui all’art 360 1 comma nr 5 cpc, e la censura , lungi dall’indicare i fatti decisivi che la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare e che, ove considerati, avrebbero condotto all’accoglimento del corrispondente motivo di reclamo, sotto l’apparente denuncia di un error in iudicando , si risolve nell’inammissibile richiesta di una diversa valutazione dei fatti già compiutamente esaminati. 8. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del [OSCURATO:PERSONA] 2000 spa in liquidazione, che si liquidano € 15.000 per compensi, oltre 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que